AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.52
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00052
Lugano 18 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 aprile 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 aprile 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1966), cittadina sudafricana, si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è __________ presso la __________ __________ di __________; la moglie ha lavorato come assistente di direzione presso varie società nel Cantone Ticino. I coniugi vivono separati dal novembre del 1993. Il 20 luglio 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 settembre successivo.
B. A seguito di un’istanza presentata il 30 novembre 1994 da __________ __________ , con decreto cautelare dell’8 agosto 1995 il Pretore ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 105.– per il mese di dicembre 1994, di fr. 505.– mensili per il periodo da gennaio a giugno 1995 e di fr. 105.– mensili in seguito. Un’istanza di modifica di misure provvisionali presentata dalla moglie il 5 febbraio 1996 è stata respinta dal Pretore con decreto del 4 marzo 1997, confermato il 4 agosto 1998 da questa Camera (inc. ..).
C. Nel frattempo, con petizione del 20 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, il versamento di un contributo di fr. 3’000.– mensili, di un’indennità per torto morale di fr. 50’000.– e di un importo da determinare a titolo di scioglimento del regime dei beni. __________ __________ si è opposto, il 3 luglio 1995, alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio e lo scioglimento del regime matrimoniale. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, la moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale.
D. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. Nel proprio, del 27 settembre 1997, la moglie ha riaffermato la domanda di divorzio e di contributo alimentare, rivendicando l’importo di fr. 7’609.75 in liquidazione del regime dei beni. Il marito ha confermato le proprie domande opponendosi a quelle della moglie.
E. Statuendo il 4 marzo 1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha obbligato il marito a versare l’importo di fr. 5’609.75 in liquidazione del regime dei beni, respingendo le altre domande dell’attrice. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono state poste per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico __________ __________ (e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), con obbligo di rifondere al marito fr. 5’000.– per ripetibili.
F. __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 9 aprile 1997 nel quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare di fr. 3’000.– mensili vita natural durante, la somma di fr. 50’000.– a titolo di risarcimento per torto morale e l’importo di fr. 7’609.75 in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante impugna il dispositivo n. 1 (pronuncia del divorzio), ma formula una richiesta identica al dispositivo del Pretore. Nella misura in cui il divorzio è stato pronunciato in accoglimento della petizione (sentenza, pag. 4 in fondo), l’appello è quindi senza oggetto. La questione di sapere se la responsabilità del marito sia “preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 1 CC è di poco rilievo, giacché in concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da entrambe le parti. Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, la quale – eventualmente con altri fattori – abbia condotto alla disunione.
I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili.L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto non si verifica quest’ultima ipotesi. Né è di sussidio all’appellante l’art. 420 cpv. 1 CPC. Tale norma abilita il giudice, nelle cause di stato, ad assumere prove d’ufficio, ma non lo obbliga a supplire le insufficienze probatorie delle parti (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 420). Nella fattispecie la documentazione esibita (sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, e corrispondenza con la cassa disoccupazione) è del resto irrilevante ai fini del giudizio, mentre i certificati medici avrebbero potuto essere allegati già davanti al primo giudice. Non vi è motivo quindi perché questa Camera riesamini di propria iniziativa le condizioni di salute dell’attrice.
Il Pretore ha accertato che la gelosia dell’attrice, benché ingiustificata ed esagerata, era da ricondurre a una manifestazione di disagio profondo dettato dalla sua stessa struttura caratteriale. Persona resa insicura dal trasferimento in Ticino dal Sudafrica, l’interessata appariva disperatamente alla ricerca di un sostegno e denotava una fragilità emotiva che l’aveva ridotta in uno stato di depressione. Escluso che il marito avesse un atteggiamento gratuitamente violento e crudele nei confronti della consorte, il Pretore ha ad ogni modo rilevato che di fronte alle difficoltà della moglie egli ha assunto un atteggiamento inadeguato, reagendo con atti maneschi censurabili e controproducenti. Per finire il primo giudice, non essendo emersi ulteriori elementi di disunione imputabili soggettivamente all’uno o all’altro coniuge, ha ricollegato il dissidio a fattori oggettivi da ascrivere all’incompatibilità dei vicendevoli atteggiamenti e all’incapacità di recepire i bisogni relazionali dell’altro. L’appellante ribadisce che l’istruttoria ha permesso di accertare il comportamento violento del marito e rileva di avere subìto durante il matrimonio costanti prevaricazioni, ciò che configura una colpa causale del convenuto nella disunione coniugale.
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce invece sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Dal fascicolo processuale non risulta a quando risalgono le difficoltà coniugali. L’attrice ha addotto che dopo un primo periodo felice, la relazione si è progressivamente deteriorata per colpa del marito (petizione, pag. 3 ad 3). Il marito ha fatto valere invece che nel corso del matrimonio la moglie si è dimostrata estremamente gelosa, ciò che gli ha reso la vita impossibile (risposta pag. 16). Da un verbale d’interrogatorio di polizia del 13 luglio 1996, nell’ambito di una denuncia penale sporta dall’attrice nei confronti del marito per lesioni semplici, si evince che dopo un soggiorno a Strasburgo nel 1989 i rapporti coniugali si sono viepiù deteriorati. L’istruttoria non ha permesso altri accertamenti utili a tale proposito.
a) È indubbio che tra i coniugi sono insorti frequenti litigi, sfociati anche in violenze. Il teste __________ __________ ha affermato di avere visto una volta l’attrice, nel 1991/92, con un occhio pesto e ha indicato, sulla base di quanto riferito da quest’ultima, che ciò si doveva al marito. __________ __________ ha ricordato di avere ricevuto, nel 1992/93, una telefonata dall’attrice che le chiedeva aiuto poiché il marito l’aveva maltrattata. Il convenuto stesso ha ammesso, nell’interrogatorio formale, che taluni litigi con la moglie sono finiti anche a botte, con conseguenze fisiche per l’attrice. Il dott. __________ ha da parte sua affermato che durante un primo colloquio avuto con l’attrice il 22 settembre 1993 è emerso uno stato di disagio psichico dovuto a problemi coniugali e che il __________ __________ successivo la paziente si è presentata da lui dopo un conflitto “pesante” con il marito, senza che tuttavia fossero rilevabili segni di percosse. L’istruttoria del resto non ha consentito di accertare l’intensità e la frequenza dei litigi, né tali elementi possono essere dedotti da quanto hanno dichiarato i responsabili dell’Ospedale regionale di __________, i quali hanno detto bensì che l’attrice è stata curata varie volte al pronto soccorso, ma non hanno specificato le date e le ragioni di tali interventi (lettera dell’11 aprile 1996). Per di più, neppure le cause degli alterchi sono desumibili con sufficiente attendibilità, i coniugi muovendosi rimproveri a vicenda. Quanto all’episodio del 17 dicembre 1995 (evocato dall’appellante), esso non risulta determinante poiché è successivo alla separazione, essendosi verificato quando la disunione era ormai definitiva.
b) Si aggiunga che la soverchia gelosia della moglie non sembra estranea ai diverbi coniugali. Dall’istruttoria risulta che l’attrice ha accusato due colleghe di lavoro di avere una relazione sentimentale con il convenuto, informando dell’accusa anche i rispettivi mariti (deposizioni __________ __________, __________ e __________ __________). I coniugi __________ hanno riferito che ciò risale al 1992, mentre per quanto riguarda __________ __________ il fatto è avvenuto all’inizio del 1994. Anche i colleghi di lavoro del convenuto hanno detto che l’attrice sospettava apertamente il marito di relazioni extraconiugali (deposizione __________ e __________), che si presentava spesso sul posto di lavoro, ove succedevano litigi per motivi di gelosia (deposi-zioni __________, __________, __________ e __________), ciò che rendeva difficile l’attività lavorativa del marito (deposizioni __________, __________ e __________). Certo, la gelosia non basta di per sé a configurare una colpa, ma quando essa raggiunge gli apici descritti (e nessuna relazione extraconiugale del marito è dimostrata), contrasti suscettibili di degenerare in litigi possono senz’altro verificarsi e, per finire, distruggere l’unione coniugale.
c) In conclusione, l’istruttoria non ha consentito di dimostrare che le violenze – ancorché riprovevoli – del marito siano state la causa del naufragio coniugale e non la conseguenza di accese dispute dovute ad altre cause, tanto meno di fronte al comportamento della moglie. Mancano quindi i presupposti per la concessione di un contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente dalla circostanza che la moglie possa essere coniuge innocente. Su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
Il Pretore ha respinto la pretesa di riparazione morale formulata dalla moglie poiché il comportamento del marito non era tale da giustificare l’applicazione dell’art. 151 cpv. 2 CC. L’appellante ribadisce la pretesa per ragioni di equità. Ora, se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, a quest’ultimo può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). In concreto l’appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio morale, neppure sostiene di avere patito sofferenze di intensità e gravità tali da non poter essere sopportate nelle circostanze del caso (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 784). Insufficientemente motivato, l’appello su questo punto risulta perciò irricevibile (art. 309 cpv. 5 combinato con il capoverso 2 lett. f CPC).
Il Pretore ha negato all’attrice una pensione alimentare poiché l’ha ritenuta in grado di conseguire un reddito di fr. 3’760.– mensili, pari al suo guadagno presso la __________ __________, dalla quale si è licenziata senza validi motivi. Egli ha considerato altresì che, rinunciando senza motivi legittimi a un lavoro ben retribuito presso la __________ __________ di __________k, essa non può pretendere ora un contributo di solidarietà da parte del marito. L’appellante ribadisce la sua richiesta, asserendo di essersi seriamente impegnata nella ricerca di una nuova occupazione e di avere bensì cominciato a lavorare presso la ditta menzionata per una settimana. Essa rileva poi di essere inabile al lavoro nella misura del 100%, ragione per cui la teoria del reddito potenziale non può essere applicata.
a) Non ricorrendo i requisiti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/ Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). I criteri determinanti per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente in un prossimo futuro e – di conseguenza – intraprendere sforzi in tal senso sono, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi e alla presenza dei figli, lo stato di salute dell’interessato, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid. 4).
b) A prescindere dal fatto che, fondato su documenti nuovi, il gravame è irricevibile, anche nell’ambito della fissazione di una rendita d’indigenza fondata sull’art. 152 CC il giudice può tener conto di un reddito ipotetico superiore a quello percepito dal coniuge creditore (DTF 114 II 310 consid. 3a e 3d in fine), quanto meno nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b). Nella fattispecie l’appellante è ancora giovane, non deve occuparsi di figli, dispone di una buona formazione professionale (curricolo doc. 4), tant’è che fino al 1995 ha lavorato come assistente di direzione in varie società nel Cantone Ticino (risposta, pag. 9), mentre la presunta inabilità al lavoro è fondata – come detto – su documenti nuovi, e quindi irricevibili. Nelle circostanze descritte un reinserimento professionale è dunque auspicabile e può ragionevolmente essere preteso. Ne discende che con un reddito ipotetico di fr. 3’760.– e un fabbisogno (maggiorato del 20%) di fr. 3’348.– l’appellante non può essere definita indigente a norma dell’art. 152 CC. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
L’appellante chiede infine di aumentare di ulteriori fr. 2’000.– l’importo a suo favore in liquidazione del regime dei beni, contestando che il valore dei cani di sua proprietà e venduti dal convenuto sia di soli fr. 3’000.– come ritenuto dal Pretore. A torto. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra coniugi è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 84 ad art. 151). Spettava quindi all’appellante allegare e provare i fatti su cui essa fonda la sua pretesa di liquidazione. Invano si cercherebbe negli atti una prova sul valore dei cani, il fatto che essi siano di razza e dispongano di un pedigree non bastando a comprovare la fondatezza della pretesa. L’appello deve dunque essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante già per il fatto che, foss’anche dato il requisito dell’indigenza, il caso in rassegna difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster