AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.49
Data decisione, Autorità: 21.08.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00049
Lugano 21 agosto 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 settembre 1996 da
__________, __________ __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________ __________, (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________i, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 marzo 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello presentato il 2 aprile 1997 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1933) e __________ __________ (1934) si sono sposati a __________ __________ il __________ 1954. Dall’unione sono nate __________ (1954) e __________ (1962). I coniugi sono separati di fatto dal 1976. In esito a una procedura di protezione dell’unione coniugale, con sentenza 13 dicembre 1985 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha posto a carico del marito un contributo alimentare mensile di fr. 900.– in favore della moglie, importo ridotto a fr. 870.– da questa Camera il 7 marzo 1986 su ricorso del marito. __________ __________, funzionario __________, gode del pensionamento anticipato dal 1° agosto 1996; la moglie non risulta aver mai svolto attività lucrativa, salvo a titolo accessorio nell’economia domestica dei fratelli, ed è al beneficio di prestazioni AVS.
B. __________ __________ ha presentato il 23 settembre 1996 al Pretore del Distretto di Bellinzona istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’8 ottobre 1996. Con istanza cautelare del 7 novembre 1996 egli ha chiesto la soppressione di ogni contributo in favore della moglie. Alla discussione del 26 novembre 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è opposta la moglie. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale dell’11 marzo 1997 l’istante ha ribadito la propria domanda, mentre la moglie ha concluso per l’attribuzione di un contributo alimentare di fr. 1’081.– mensili.
C. Statuendo il 20 marzo 1997, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha ridotto a fr. 691.– mensili il contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° gennaio 1997. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per due terzi a carico dell’istante e per un terzo a carico della convenuta. __________ __________ è stato inoltre condannato a versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. __________ __________ è insorta contro il decreto cautelare del Pretore con un appello del 28 marzo 1997 in cui postula un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili e l’addebito di tutti gli oneri processuali di prima sede all’istante.
__________ __________ è insorto a sua volta contro il citato decreto con un appello del 2 aprile 1997, in cui propone che il contributo alimentare sia soppresso.
E. Nelle osservazioni del 29 aprile 1997 __________ __________ ha concluso per la reiezione dell’appello avversario e altrettanto ha proposto __________ __________ con osservazioni del 2 maggio 1997.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Il giudice della separazione o del divorzio è tenuto nondimeno a mantenere nel loro contenuto decisioni già prese nell’ambito delle misure protettive dell’unione coniugale quando i rapporti di fatto alla base di tali misure non siano cambiati in modo importante e durevole (DTF 101 II 1, Hausheer/Kocher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 11.27 pag. 586).
I. Sull’appello di
a) Alla discussione finale dell’11 marzo 1997 l’appellante stessa ha riconosciuto al marito un fabbisogno di fr. 2’348.65 mensili (riassunto scritto, pag. 3 in fondo), compresi in particolare fr. 127.– per l’assicurazione strada e fr. 19.85 per l’imposta di circolazione. Il Pretore ha aggiunto a tale importo le presumibili spese di riscaldamento, ottenendo un totale di fr. 2’500.–. A detta della convenuta tale supplemento deve essere stralciato, poiché le spese di riscaldamento sono della stessa entità delle spese di trasporto di fr. 146.85 che essa ha erroneamente inserito nel fabbisogno del marito. Il Pretore avrebbe dunque dovuto tenere conto solo dell’importo massimo da essa riconosciuto e non delle singole poste.
L’argomentazione è pretestuosa. L’istante non ha invero indicato al giudice tutti gli elementi del suo fabbisogno, limitandosi ad asserire di non essere in grado di coprirlo con il reddito da pensionato. Non è contestato che egli vive nella casa già di sua proprietà, da lui donata all’amica nel 1979 e su cui ha l’usufrutto (deposizione __________, verbale 20 febbraio 1997). Le spese di alloggio e di riscaldamento sono voci essenziali del fabbisogno e devono essere considerate, stimandole prudenzialmente, anche se una parte non le indica. Il primo giudice ha pertanto a giusta ragione calcolato al marito le spese di riscaldamento, stimate. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, le spese di trasferta non sono di per sé estranee al concetto di fabbisogno familiare, poiché rientrano nei supplementi che il diritto esecutivo contempla (Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla Camera di esecuzioni e fallimenti; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 2.35 pag. 80). Nel caso concreto la convenuta non ha contestato in prima sede che le spese di trasferta potessero essere inserite nel fabbisogno del marito e le ha anzi ammesse esplicitamente (cfr. i due riassunti scritti). In appello essa chiede lo stralcio di tali voci, adducendo di essersi sbagliata, ma l’asserito errore non può essere fatto valere per la prima volta in questa sede. La restituzione in intero per omessa – o erronea – indicazione di fatti (art. 138 CPC) è possibile solo fino alla sentenza del Pretore (Rep. 1982 103 seg.). Dopo l’emanazione della sentenza, la restituzione in intero può aver luogo solo se sono dati i motivi previsti dall'art. 346 CPC. L'appello si rivela di conseguenza, su questo punto, fondato su nuove adduzioni di fatto, in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ciò che comporta l’inammissibilità dell’argomentazione.
La convenuta sostiene infine che al marito dovrebbe essere computato un minimo del diritto esecutivo di fr. 925.–, poiché egli convive con una terza persona. A torto. A prescindere dal fatto che la convivenza non sembra nel caso concreto essere permanente (deposizione __________), il fabbisogno del marito non comprende neppure i costi per l’alloggio, ciò che giustifica equitativamente di tenere conto di un minimo di base del diritto esecutivo di fr. 1’025.–.
b) A detta dell’appellante il reddito del marito non è di fr. 3’601.35, ma di fr. 4’086.35 mensili. La censura è fondata. Oltre alla rendita previdenziale di fr. 3’601.35 (rendita di fr. 2’388.85, più un supplemento fisso di fr. 1’212.50), il marito risulta aver percepito dal 1° agosto 1996 una rendita complementare di fr. 485.– per la moglie, come risulta dalla decisione di rendita della Cassa federale di assicurazione del 1° settembre 1996 (doc. C). L’istante stesso non lo nega, ma precisa che tale rendita complementare è degressiva e decadrà al compimento del 65° anno di età (osservazioni del 2 maggio 1997, pag. 4). Per il calcolo del contributo alimentare dovuto attualmente è tuttavia determinante la circostanza che tale prestazione viene effettivamente versata e deve quindi essere inserita nel reddito globale dell’assicurato, nella misura in cui è stata resa verosimile (doc. C). Spetterà se mai al marito chiedere una modifica dell’assetto cautelare qualora la sua situazione assicurativa si fosse modificata dopo il settembre 1996, producendo i relativi giustificativi.
II. Sull’appello di
L’appellante ha prodotto con il gravame il nuovo attestato di premio della cassa malati per il 1997 e il conteggio dei contributi AVS per il 1997, chiedendone l’acquisizione agli atti secondo l’art. 420 CPC. Alla richiesta non può essere dato seguito. I documenti presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nel caso concreto i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il fabbisogno di un coniuge. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). I fatti nuovi di cui si prevale l’appellante (aumento dei costi) possono se mai giustificare una domanda di modifica dell’assetto cautelare, ma non sono di rilievo per il giudizio odierno, che deve fondarsi sui fatti considerati dal Pretore.
L’appellante sostiene dapprima che il suo fabbisogno non è quello di fr. 2’500.– mensili stimato dal Pretore, ma ammonta a fr. 2’945.10. La tesi è solo parzialmente fondata. Come rilevato dal primo giudice, con l’istanza cautelare del 7 novembre 1996 il marito non si è curato di indicare le singole voci del proprio fabbisogno, limitandosi a produrre i documenti giustificativi relativi ai suoi costi. Il fatto che il giudice applica d’ufficio il diritto federale non esenta tuttavia la parte dal proprio dovere di allegazione (DTF 115 II 464 consid. 1) e in concreto l’appellante deve sopportare le conseguenze della propria mancanza. L’ammontare dei costi di riscaldamento, prudentemente apprezzati dal primo giudice, e della tassa raccolta rifiuti non può dunque essere tenuto in considerazione nella misura rivendicata dall’appellante, trattandosi di circostanze di fatto addotte per la prima volta in appello, in contrasto con quanto prevede l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Altrettanto dicasi per i costi di lavanderia, esposti in fr. 92.50 (doc. O), che di regola non sono nemmeno computabili nel fabbisogno minimo per la determinazione del contributo alimentare. Su questi punti l’appello sfugge all’esame nel merito. Deve per contro essere accolta la censura relativa ai premi dell’AVS. L’istante è al beneficio del pensionamento anticipato e riceve prestazioni del secondo pilastro, ma non avendo ancora 65 anni deve versare i relativi contributi per il primo pilastro. Trattandosi di un’assicurazione obbligatoria, non vi è motivo per non tenerne conto nel fabbisogno, che deve essere corretto in tal senso (Hausheer/Brunner, op. cit., n. 3.60 pag. 141) inserendo l’importo di fr. 190.70 mensili (doc. E).
L’istante chiede che dal suo reddito sia stralciato l’importo di fr. 291.75, sostenendo di non avere più in suo possesso l’importo di fr. 70’000.– ricevuto dalla madre. Egli ha invero dichiarato nel corso dell’interrogatorio formale di non avere conti bancari, ma ciò non vuol dire che il capitale non sia stato messo a frutto in altro modo. Del resto l’appellante nemmeno adduce di aver consumato il capitale, né tanto meno lo ha reso verosimile. A giusta ragione il Pretore ha pertanto tenuto conto anche del reddito della sostanza, così come ha fatto con la moglie, alla quale ha computato il reddito dei titoli depositati alla Banca __________ per fr. 312.50 mensili (doc. 9).
A detta del marito, inoltre, nel reddito della moglie dovrebbe essere inserito anche il provento locativo presunto della sostanza immobiliare di sua proprietà. A torto. Come constatato dal primo giudice, la sostanza immobiliare di cui è proprietaria, rispettivamente comproprietaria la moglie, è costituita in gran parte da immobili senza reddito. Nel caso concreto, d’altra parte, i redditi dei coniugi sono sufficienti per coprire i costi supplementari derivanti dalle due economie domestiche separate e non vi è quindi motivo, allo stadio attuale della causa giudiziaria, per costringere la moglie a chiedere la divisione delle successioni cui partecipa, rispettivamente a intaccare i propri beni (DTF 114 II 18 consid. 5b, Hausheer/Brunner, op. cit., n. 3.109).
reddito della famiglia fr. 6’286.—
./. fabbisogno della famiglia fr. 4’585.35
eccedenza fr. 1’700.65
fabbisogno della moglie fr. 1’896.—
metà eccedenza fr. 850.30
fr. 2’746.30
./. reddito della moglie fr. 1’908.—
contributo alimentare fr. 838.30
Il marito dovrebbe dunque versare alla moglie l’importo di fr. 830.– (arrotondati). È vero che i coniugi vivono separati di fatto da più di vent’anni, ma il vincolo matrimoniale sussiste e con esso – in linea di principio – tutti gli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello del mantenimento secondo gli art. 163–165 CC (Hausheer/Brunner, op. cit., n. 4.109 pag. 233).
L'indicizzazione di contributi alimentari in sede provvisionale non è opportuna già per il fatto che le somme in questione possono sempre essere modificate nel caso di mutate circostanze (Bühler/Spühler, op. cit., nota 128 ad att. 145 CC; Hausheer/ Brunner, op. cit., n. 4.27 pag. 204; I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M. contro M.). L’appello di __________ __________ deve di conseguenza essere accolto limitatamente all’aumento a fr. 830.– del contributo alimentare a suo favore. L’appello di __________ __________ deve per contro essere respinto integralmente.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, a titolo di contributo alimentare, l’importo anticipato di fr. 830.– entro il 5 di ogni mese dal 1° gennaio 1997.
Per il resto il decreto rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per due terzi a carico dell’appellante e per un terzo a carico di __________ __________. L’appellante verserà a __________ __________ fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello di __________ __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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