AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.48
Data decisione, Autorità: 20.05.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00048
Lugano, 20 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause ..__________ (diritto di visita) e ..__________ (privazione di custodia parentale, sostituzione di curatela educativa e misure a protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppongono la
Delegazione tutoria di __________
a
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
viste le osservazioni presentate:
– il 23 aprile 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
– il 23 aprile 1997 dai coniugi affidatari __________ e __________ __________, __________ (patro-cinati dall’avv. __________ __________, __________);
– il 24 aprile 1997 dal Servio medico-psicologico di __________;
– il 25 aprile 1997 dalla curatrice __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________;
– il 28 aprile 1997 dalla Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 3 aprile 1997 da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 14 marzo 1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1968), di cittadinanza marocchina, e __________ __________ __________ (1972), di cittadinanza italiana, si sono sposati nel __________ del 1991, stabilendosi a __________. Dal matrimonio è nata __________, il __________ 1991. Il marito lavorava come __________ a __________, la moglie svolgeva attività temporanee per __________ di __________. Nell’aprile del 1992, non potendosi i coniugi occupare personalmente della figlia a causa degli orari di lavoro (ma anche per difficoltà oggettive della madre, diciannovenne), hanno affidato __________ a un asilo-nido di __________ per una decina di giorni. Non contenti della sistemazione, hanno trovato subito dopo, per il tramite del Servizio sociale di __________, i coniugi __________ e __________ __________ di __________, disposti a occuparsi della bambina. La convenzione per l’affidamento familiare è stata formalizzata il 15 ottobre 1993, in qualità di ente affidante, dal Servizio sociale di __________. Frattanto, il 1° luglio 1992, __________ __________ ha reperito un’attività fissa come ausiliaria a tempo pieno presso una clinica a __________, dove lavora oggi ancora. __________ tornava dai genitori, trasferitisi a __________, ogni sabato e domenica; inoltre trascorreva con essi quattro settimane di vacanza durante l’estate. Il Servizio medico-psicologico di __________ ha continuato a seguire tanto la bambina quanto i genitori.
B. Il 3 marzo 1995 __________ __________ è stata ricoverata al pronto soccorso di __________ per avere ingerito una ventina di pastiglie di Normaform e un flaconcino di gocce di Novalgin con un intento – secondo il responsabile del Servizio medico-psicologico di __________– “apparentemente suicidale”. Il gesto si riconduceva a verosimile esasperazione per l’atteggiamento di taluni suoi familiari, che non vedevano di buon occhio il suo matrimonio con uomo di origini nordafricane. Per tre settimane __________ __________ è rimasta all’Ospedale neuropsichiatrico di __________, dove è stata curata con ansiolitici e antidepressivi. __________ __________, da parte sua, ha continuato a lavorare come tipografo fino al novembre del 1995, quando è rimasto disoccupato. Alla fine di dicembre i coniugi __________ hanno deciso di riprendere con loro la figlia, che si trovava tuttora dalla famiglia __________. In effetti, nel gennaio del 1996 __________ ha cominciato a frequentare l’asilo di __________.
C. Nel febbraio del 1996 i coniugi __________ hanno ottenuto da __________ e __________ __________ che la bambina trascorresse con loro le vacanze di carnevale. In quella settimana, il 20 febbraio 1996, il Servizio medico-psicologico di __________ ha scritto alla Delegazione tutoria di __________ che __________ appariva sofferente, depressa, regredita globalmente, che un medico aveva visitato la piccola riscontrando ecchimosi sulla spalla destra, sul braccio destro, sul gomito destro e che – interrogata – la bambina aveva indicato il padre come autore dei maltrattamenti. Preso atto di ciò, con decisione del 22 febbraio 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato __________ e __________ __________ della custodia parentale, disponendo il collocamento della figlia presso i coniugi __________ e delegando al Servizio medico-psicologico di __________ un’inchie-sta sulla situazione della bambina e sui suoi rapporti con i genitori. Adita da questi ultimi, il 6 maggio 1996 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Delegazione tutoria (inc. ..__________).
D. Il 23 aprile 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha disciplinato il diritto di visita dei genitori, stabilendo ch’essi avrebbero potuto incontrare __________ una volta la settimana – sotto sorveglianza – presso la __________ __________ __________ a __________ (inc. .._). Visto il rapporto del Servizio medico-psicologico di ________o, del 17 aprile 1996, la Delegazione tutoria ha confermato il 26 giugno successivo la privazione della custodia parentale e ha mantenuto il collocamento della bambina presso i coniugi __________ fino al 31 dicembre 1996; infine ha nominato un curatore (art. 308 cpv. 1 CC) nella persona del dott. __________ __________ di __________ (inc. ..________).
E. Entrambe le decisioni della Delegazione tutoria sono state impugnate da __________ e __________ __________ davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele. Statuendo il 14 marzo 1997 dopo istruttoria, la Sezione degli enti locali ha parzialmente accolto il ricorso contro la regolamentazione del diritto di visita, ne ha soppresso la sorveglianza e lo ha esteso come segue:
– una volta la settimana il pomeriggio (sabato o domenica) dalle ore 13.30 alle ore 18.00;
– trascorsi due mesi (otto settimane), salvo preavviso contrario del curatore, una volta la settimana dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
– trascorsi altri due mesi, salvo preavviso contrario del curatore, una volta ogni due settimane, il secondo e il quarto week-end del mese, da sabato alle ore 9.00 a domenica alle ore 18.00; il primo e il terzo sabato (o domenica) di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
– al termine di ulteriori sei mesi, la Delegazione tutoria avrebbe preso una nuova decisione.
L’autorità di vigilanza ha sostituito inoltre il curatore dott. __________ __________ con la psicologa __________ __________ (cui ha impartito una serie di indicazioni), ha fatto obbligo a __________ e __________ __________ di rivolgersi al Consultorio familiare di __________ (incaricato di mediare le relazioni con i coniugi __________) e ha ordinato al Servizio medico-psicologico di __________ “la presa a carico di __________ (art. 307 CC)”. Quanto al ricorso contro la privazione della custodia parentale, esso è stato respinto e __________ è stata collocata a tempo indeterminato presso __________ e __________ __________r. Le spese processuali (fr. 4400.–), con una tassa di giustizia unica di fr. 1500.–, sono state poste nella misura di fr. 3600.– (fr. 3000.– di spese e fr. 600.– di tassa di giustizia) a carico dei ricorrenti.
F. __________ e __________ __________ sono insorti contro la decisione dell’au-torità di vigilanza con un appello del 3 aprile 1997 in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare le due decisioni emanate a loro carico dalla Delegazione tutoria di __________. L’autorità di vigilanza ha rinunciato a formulare osservazioni all’appello, confermandosi nella propria decisione. Identica richiesta formulano __________ e __________ __________. Il Servizio medico-psicologico di __________ sollecita il ripristino immediato del diritto di visita sorvegliato, con ritmo quindicinale, fino a quando non sarà possibile mitigare l’avversione dei ricorrenti nei confronti dei coniugi __________. La curatrice __________ __________ insta per essere autorizzata a modificare o sospendere il diritto di visita pendente causa. Il precedente curatore dott. __________ __________ non ha formulato osservazioni. La Delegazione tutoria di __________ conclude per il rigetto del gravame e la conferma della decisione appellata.
G. Il 5 maggio 1997 gli appellanti hanno presentato a questa Camera un’istanza di misure provvisionali, lamentando che nel frattempo la curatrice ha ripristinato d’ufficio il diritto di visita sorvegliato e chiedendo che in pendenza di appello tale diritto sia esercitato così come previsto dall’autorità di vigilanza. L’istanza di misure provvisionali non è stata oggetto di notifica.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC). Ciò vale anche in materia di autorità parentale o – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie. Se l’autorità tutoria priva i genitori dell’autorità – o della custodia – parentale, deve statuire d’ufficio sul diritto di visita (art. 275 cpv. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3ª edizione, pag. 124 n. 19.11). Anche tale decisione è appellabile giusta l’art. 54a LAC. Tempestivo, in concreto il gravame è quindi ricevibile.
L’autorità di vigilanza ha esaminato anzitutto la capacità dei ricorrenti ad assolvere il ruolo di genitori, esprimendo serie perplessità non solo per la durezza di taluni loro atteggiamenti, ma anche per la loro palese difficoltà a capire le esigenze della figlia, la quale aveva riferito finanche di essere percossa dal padre quando le prendevano crisi di vomito. A prescindere da ciò, l’autorità di vigilanza ha ritenuto decisiva – per la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) – la salute psichica della bambina, messa a repentaglio proprio dall’intransigente avversione dei ricorrenti nei confronti dei coniugi __________. Si tratta di un atteggiamento che crea in __________ un profondo conflitto di lealtà, la bambina essendo molto affezionata ai coniugi affidatari, presso i quali si è sempre trovata bene. I ricorrenti esigono invece uno stacco brusco e radicale, suscettibile di pesanti conseguenze per la figlia. Quest’ultima dev’essere riavvicinata senza traumi ai genitori, i quali – se non vogliono avere relazioni dirette con i coniugi __________r, accusati di manovre occulte per conservare l’affidamento – devono rivolgersi a un consultorio che funga da mediatore. Ciò posto, l’autorità di vigilanza ha improntato anche il diritto di visita al graduale riavvicinamento tra genitori e figlia (art. 273 CC) sicché, tolta la sorveglianza, ne ha allentato progressivamente i limiti. L’autorità ha sostituito inoltre, facendo capo alla massima d’ufficio, il curatore designato dalla Delegazione tutoria (art. 308 CC), rivelatosi inidoneo. Per finire essa ha disposto – sempre d’ufficio – una “presa a carico” della bambina (art. 307 CC) da parte del Servizio medico-psicologico di __________, in modo da aiutare la piccola a superare le difficoltà psicologiche legate al rientro nella famiglia d’origine.
L’autorità tutoria può adottare a protezione del figlio quattro tipi di intervento, viepiù incisivi: può decidere “misure opportune” nel senso dell’art. 307 CC (ammonimenti, istruzioni per la cura e l’educazione, controlli ecc.), può istituire una curatela educativa (art. 308 CC), può privare i genitori della custodia parentale (art. 310 CC) e può, infine, privare i genitori dell’autorità parentale (art. 311 CC). I vari provvedimenti possono anche essere combinati, purché il loro cumulo non si traduca – di fatto – in una privazione dell’autorità parentale (Hegnauer, op. cit., pag. 183 n. 27.08). L’art. 310 CC, in particolare, stabilisce che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Se il figlio è vissuto per molto tempo presso genitori affilianti, l’auto-rità tutoria può vietare ai genitori di riprenderlo (cpv. 3). Nell’ac-cezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto l’autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 190 n. 27.36).
Gli appellanti criticano anzitutto il certificato medico che attesta i lividi sulla spalla, sul braccio e sul gomito destro della figlia, definendolo un “indizio debolissimo” a loro carico. Criticano altresì l’autorità di vigilanza per essersi fondata sull’opinione del Servizio medico-psicologico di __________, che avrebbe gestito il caso con leggerezza e superficialità, e invocano le risultanze della perizia giudiziaria. Proprio tale referto confermerebbe la loro idoneità educativa e ribadirebbe la necessità di ampliare il diritto di visita. __________ non correrebbe quindi alcun pericolo. Inoltre essi avrebbero il legittimo diritto di occuparsi personalmente della figlia. Si volesse evitare un distacco brusco dai coniugi affilianti, basterebbe concedere a questi ultimi un diritto limitato (un paio di giorni la settimana). La sostituzione del curatore, poi, sarebbe totalmente ingiustificata. Quanto agli oneri processuali, l’addebito di spese ai ricorrenti apparirebbe “grottesco”, né si vede per quali ragioni la perizia giudiziaria – che attesta la necessità di riavvicinare la figlia ai genitori – andrebbe a loro carico.
La perizia giudiziaria che il dott. __________ __________ di __________, specialista in psichiatria e psicologia, ha allestito per l’autorità di vigilanza non è messa in causa dagli appellanti (memoriale, pag. 10 a metà), i quali accusano anzi l’autorità di avere “bella-mente ignorato il parere” (memoriale, pag. 6 nel mezzo). Ora, a mente del perito non vi sono – in estrema sintesi – “controindi-cazioni maggiori al fatto che __________ __________ possa svolgere il suo ruolo materno nei confronti di __________ ” (pag. 29 in basso). __________ __________, a sua volta, “potrebbe benissimo svolgere il proprio ruolo di padre” (pag. 30). Il problema sta – secondo il perito – nel conciliare due opposte posizioni: quella degli appellanti, atti di per sé a esercitare la custodia, e quella della figlia, le cui “figure parentali internalizzate” sono ormai i coniugi __________ (loc. cit.). Il perito ha concluso che un puro e semplice rientro di __________ presso i genitori rappresenta “un grave pericolo” per l’evoluzione psico-affettiva della bambina. È del tutto impensabile – ha soggiunto il perito – “che la bambina debba far rientro presso i propri genitori in maniera brusca e soprattutto con un così alto tasso di conflittualità nei confronti di coloro che si sono occupati dalla bambina [fin dall’aprile 1992] e per i quali la bambina nutre un sentimento di profondo affetto, un sentimento di affetto genitoriale perché per __________ (...) i signori __________ rappresentano i genitori nel senso psichico del termine” (pag. 31). Conciliare i contrapposti interessi dei genitori (a essere
reintegrati nella custodia parentale) e della figlia (alla salvaguardia dei propri affetti e del proprio equilibrio psichico) è possibile solo se gli appellanti abbandonano “l’idea che gli operatori del Servizio medico-psicologico (...) abbiano l’intenzione di favorire la famiglia __________ ” e dimostrino “un maggior spirito di collaborazione nei confronti di chi difende gli interessi della bambina”, imparando “a comprendere ciò che ora è” (loc. cit.).
cpv. 1 CC), ma perché i ricorrenti si varrebbero della custodia per esigere l’immediato trasferimento della figlia a __________ (come hanno già fatto nel dicembre del 1995). Il perito ha illustrato con chiarezza, tuttavia, i rischi che una simile operazione comporterebbe per la salute psico-affettiva della bambina. Inutilmente quindi gli appellanti ribadiscono la loro idoneità educativa e censurano il certificato medico del 21 febbraio 1996 con cui il dott. __________ -__________ __________ di __________, specialista in medicina generale, attesta le note ecchimosi provocate “dalla mano destra di un adulto” (act. 8). L’autorità di vigilanza, infatti, non ha dedotto da tale certificato l’incapacità educativa dei ricorrenti, ma si è limitata a esprimere “una certa prudenza”. Prudenza giustificata, ove appena si consideri che il certificato è tanto preciso quanto univoco e che non è dato di capire per quali motivi esso sarebbe stato redatto – come sembrano asserire gli appellanti – solo per compiacere i coniugi __________. Neppure gli appellanti, del resto, pretendono che la bambina abbia mentito affermando di essere stata percossa dal padre quando le prendevano crisi di vomito o abbia esagerato esprimendo il timore di nuove punizioni (perizia, pag. 21 e 29). Inconcludente, a questo proposito l’appello è pertanto destinato all’insuccesso.
Le critiche rivolte al Servizio medico-psicologico non sono destinate a miglior sorte già per il fatto che i contestati apprezzamenti della psicologa __________ __________ riguardano, una volta ancora, l’idoneità educativa dei genitori. Idoneità che l’autorità di vigilanza ha sostanzialmente riconosciuto, né si capirebbe altrimenti per quale motivo essa avrebbe tolto la sorveglianza al diritto di visita, estendendone la durata in vista di un progressivo reinserimento della bambina nella famiglia d’origine. In realtà il problema non verte tanto sulla capacità degli appellanti a svolgere il loro ruolo di genitori (misure meno incisive sarebbero bastate in tal caso per ossequiare la giustificata prudenza dimostrata dall’autorità di vigilanza), quanto sui modi e i tempi in cui trasferire la bambina da __________ a __________. Visto l’esito della perizia, giustamente l’autorità di vigilanza ha fatto capo in concreto all’art. 310 cpv. 3 CC per impedire che il cambiamento avvenisse di punto in bianco. Nata nel settembre del 1991, la bambina era rimasta infatti presso i coniugi __________ dall’aprile 1992 al dicembre 1995. Occorreva evitare quindi che si ripetesse quanto accaduto nel dicembre del 1995, allorché i genitori si erano ripresi la figlia senza alcuna gradualità, incuranti delle conseguenze per i suoi affetti e il suo sviluppo psichico. Che un subitaneo spostamento sia contrario al bene della figlia non è più – del resto – contestato nemmeno nell’appello (memoriale, pag. 13, punto 4.3).
Gli appellanti sostengono che, comunque sia, non è necessario privarli della custodia parentale, misure a norma dell’art. 307 o 308 CC bastando allo scopo. Una “soluzione rispettosa della legge e degli interessi di genitori e figlia” potrebbe essere – a loro avviso – “quella di capovolgere la situazione attuale: di principio la piccola sta con i genitori (...), mentre ogni settimana può trascorrere un paio di giorni con la famiglia __________ ” (appello, pag. 13). A prescindere dal fatto, però, che quanto gli appellanti propongono non è “una misura opportuna” nel senso dell’art. 307 né tanto meno dell’art. 308 CC, bensì un semplice diritto di visita agli affilianti (art. 274a cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., pag. 122 n. 19.06), una simile prospettiva offenderebbe già a prima vista le raccomandazioni del perito (referto, pag. 30). Trasferire d’un tratto la bambina, cinque giorni su sette, dagli affilianti ai genitori non significa agire con progressività, ma con malcelato impulso. Il diritto di visita ai genitori viepiù esteso disciplinato dall’autorità di vigilanza, preciso nei termini e puntuale nelle verifiche, offre invece alla bambina buone garanzie di reinserimento nella famiglia d’origine. Non si intravedono ragioni, dunque, per modificarlo.
Invero si sarebbe potuto rinunciare – eventualmente – all’appli-cazione dell’art. 310 cpv. 3 CC e vagliare l’eventualità di provvedimenti meno incisivi ove gli appellanti avessero dato prova di concessioni e sforzi nell’interesse della figlia. In realtà essi hanno dimostrato solo inflessibilità, rifiutando di cooperare finanche con la nuova curatrice. Di fronte a genitori arroccati in vane recriminazioni e nel fallace convincimento di trame occulte (peri-zia, pag. 11), la privazione della custodia parentale era inevitabile. Il diritto di visita fissato dall’autorità di vigilanza consentirà loro, nondimeno, di essere reintegrati nella custodia ove appena si sforzeranno di seguire le indicazioni della curatrice e di rispettare i sentimenti della figlia, ciò che è senz’altro alla portata di genitori idonei a svolgere il loro compito. La decisione impugnata merita dunque conferma sia sulla privazione della custodia parentale sia sulla regolamentazione del diritto di visita. La “presa a carico psicologica” della bambina (art. 307 CC), di per sé incontroversa, appare conforme al bene della piccola. L’invito a rivolgersi al Consultorio familiare di __________ (per evitare dissidi o anche solo contatti diretti con i coniugi __________), provvedimento a sua volta incontroverso, appare ragionevole.
La sostituzione del curatore decisa dall’autorità di vigilanza è censurata dagli appellanti, che ribadiscono tutta la loro fiducia al dott. __________ __________. Il fatto è che il curatore, chiamato ad aiutare e consigliare i genitori, deve proteggere anzitutto il bene del figlio (art. 308 cpv. 1 CC). Quale sia in concreto l’interesse della bambina è stato illustrato dal perito, il quale ha ripetutamente sottolineato la necessità di promuovere il ritorno di __________ dai genitori nel modo più morbido e meno traumatico possibile, con gradualità e senza scontri con gli affidatari. Il
dott. __________ __________ propugna invece – minacciando di “rendere pubblica tutta la vicenda” – il rientro immediato della bambina a a, salvo “un breve diritto di visita da parte dei coniugi __________ e per un periodo limitato” (act. 31). Ciò risponde unilateralmente ai desideri degli appellanti (di cui il dott. __________ - è medico personale), non a quelli della bambina. Privo di indispensabile equidistanza e della necessaria equanimità, il curatore andava dunque sostituito. Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.
Da ultimo gli appellanti si dolgono per l’addebito degli oneri processuali (fr. 5900.– complessivi), che l’autorità di vigilanza ha posto a loro carico nella misura di fr. 3600.–, ovvero per circa tre quinti. Ora, non vi è motivo per supporre che l’art. 28 LPAmm (cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC) sfugga al principio della soccombenza, di modo che non non vi è motivo nemmeno per interpretarlo diversamente dall’art. 148 CPC. In proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese (e ripetibili) il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso (da ultimo: I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. contro I., consid. 3). Nella fattispecie i ricorrenti hanno ottenuto causa parzialmente vinta – davanti all’autorità di vigilanza – in relazione al diritto di visita (ampliato), ma sono usciti perdenti in merito alla custodia parentale, di cui sono stati privati. La suddivisione delle spese nella misura di tre quinti a loro carico e di due quinti a carico dello Stato non è quindi frutto di un eccesso né di un abuso. Gli appellanti invocano la loro idoneità parentale, ma ciò non è di alcuna pertinenza né per la fissazione né per il riparto degli oneri processuali. Ne segue, una volta di più, il rigetto del gravame.
L’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto sia i provvedimenti cautelari postulati dalla nuova curatrice, che ha chiesto di essere autorizzata a modificare o sospendere il diritto di visita in appello, sia quelli sollecitati dagli appellanti, che hanno instato per l’esercizio pendente causa del diritto di visita così come previsto dall’autorità di vigilanza. Rendendosi necessario ripristinare la sorveglianza delle visite o modificare l’as-setto confermato in questa sede (anche solo qualora, abusando del loro diritto, gli appellanti tentino di mettere in cattiva luce gli affidatari agli occhi della bambina: perizia, pag. 32 in fondo), la curatrice si rivolgerà alla Delegazione tutoria di __________ perché adotti le necessarie misure restrittive.
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________ e __________ __________, che si sono rivolti a un avvocato per la stesura delle loro osservazioni, hanno diritto a un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e __________ __________– sempre con vincolo di solidarietà – fr. 500.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________;
– dott. __________ __________, __________;
– Servizio medico-psicologico, __________;
– __________ __________, __________;
– Servizio sociale di __________;
– Consultorio familiare, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster