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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.47
Data decisione, Autorità:
12.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00047
Lugano,
12 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 febbraio 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
premesso che il 1°
aprile 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto
cautelare emanato dal Pretore il 18 marzo 1997;
preso atto che contro lo
stesso decreto __________ __________ ha presentato appello adesivo il
23 aprile 1997,
postulando il 29 aprile successivo la concessione dell’assistenza giudiziaria;
accertato che il 7
novembre 1997 le parti hanno concluso un accordo stragiudiziale sul merito
della lite, comunicando al Tribunale di appello di ritirare i vicendevoli
ricorsi;
constatato che nell’accordo
predetto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di
chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili, ciò che rende senza oggetto
la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellante adesiva;
ritenuto che la tassa di
giustizia, da porre a carico dell’attore – il quale con il ritiro dell’ appello
principale rende caduco l’appello adesivo – deve essere equamente ridotta per
tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
considerato che, per
quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo
agli atti;
richiamato l’art. 352
cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia unica fr. 70.–
b) spese fr.
30.–
fr.
100.–
sono
posti a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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