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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.46
Data decisione, Autorità:
05.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00046
Lugano,
5 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
22
febbraio 1995 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ -__________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
premesso che il 28 marzo
1997 __________ __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto
cautelare emanato dal Pretore il 15 marzo 1997;
ricordato che tale
procedura è stata sospesa dal giudice delegato, su richiesta dell’ap-pellante,
con decreto del 3 giugno 1997, essendo in corso trattative per regolare nelle
vie amichevoli gli effetti accessori del divorzio;
preso atto che con
lettera del 30 gennaio 1988 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le
parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal
Pretore con la sentenza di divorzio, emessa il 15 dicembre 1997;
accertato che
nell’accordo le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico
di chi le ha anticipate, di assumere in ragione di metà ciascuno le spese
ancora dovute e di compensare le ripetibili;
ritenuto che nella
fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375),
ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto della buona
volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
considerato che, per
quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina
stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
richiamato l’art. 352
cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70.–
b)
spese fr. 30.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ -__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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