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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.44
Data decisione, Autorità: 15.04.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00044
Lugano, 15 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 dicembre 1996 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 marzo 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 18 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente fra __________ __________ __________ (1948) e __________ nata __________ (1950), quest’ultima ha chiesto il 18 dicembre 1996 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale fr. 10 101.– in liquidazione anticipata del regime dei beni, somma necessaria per arredare il suo nuovo appartamento. Alla discussione del 17 gennaio 1997 __________ __________ __________ ha fatto valere che non è lecito sciogliere anticipatamente il regime dei beni, che in ogni modo la moglie non aveva reso verosimile l’esistenza di acquisti per tale ammontare e che essa disponeva, comunque fosse, di redditi sufficienti per affrontare la spesa.
B. Con decreto cautelare del 18 marzo 1997 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha condannato __________ __________ __________ a versare alla moglie fr. 5000.– “a titolo di contributo per l’arreda-mento del nuovo appartamento”. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. __________ __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 28 marzo 1997 in cui propone che, concesso al ricorso effetto sospensivo, l’obbligo di pagamento sia annullato o, subordinatamente, che l’importo di fr. 5000.– “venga riconosciuto all’attrice per l’espresso titolo di anticipata liquidazione sul regime dei beni”. Non sono state chieste osservazioni all’ appello.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 163 cpv. 1 CC stabilisce che i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Nel mantenimento della famiglia va tenuto conto, verificandosi una sospensione della comunione domestica (art. 145 cpv. 1 CC), anche degli oneri che un coniuge deve temporaneamente assumere per arredare un proprio alloggio, sempre che non sia possibile rimediare all’esigenza suddividendo l’inventario domestico (Bräm in: Zürcher Kommentar, nota 118 n. 8.1 lett. c ad art. 163 CC con richiami di dottrina e giurisprudenza). Il Pretore si è ispirato espressamente a tale principio (decreto impugnato, pag. 2 nel mezzo), ma ha ridotto la somma richiesta dalla moglie perché essa aveva già prelevato taluni beni dall’abitazione coniugale e un importo di fr. 5000.– appariva sufficiente per consentirle di completare l’arredo del nuovo appartamento.
L’appellante sostiene anzitutto che la moglie non ha reso verosimile l’impossibilità di suddividere l’inventario domestico per arredare il proprio alloggio. Se non che, l’argomento è sollevato la prima volta nell’appello e appare già per questo motivo inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò, l’appellante risulta avere biasimato la moglie, il 29 ottobre 1996, appunto per essere entrata “proditoriamente” nell’abitazione coniugale e avere prelevato beni destinati al proprio appartamento (doc. S della parallela procedura cautelare ..__________). Certo, egli afferma di non essersi mai opposto di per sé alla consegna di mobili e suppellettili, ma il 31 ottobre 1996 la moglie gli ha rimproverato proprio un tale atteggiamento (doc. T della procedura citata), senza ch’egli consti avere smentito. A un esame meramente sommario come quello preposto all’adozione di misure cautelari il Pretore poteva legittimamente ritenere, di conseguenza, che a tre mesi dall’istanza cautelare la moglie mancasse ancora del necessario per abitare da sola e che giusta l’art. 163 cpv. 1 CC le andasse riconosciuto un contributo straordinario – la cui entità non è di per sé contestata nell’appello – per arredare il proprio appartamento. Poco importa ch’essa abbia fondato la richiesta sulla base di un’errata impostazione giuridica (lo scioglimento anticipato del regime matrimoniale). Il Pretore ha correttamente applicato, d’ufficio, l’art. 163 cpv. 1 CC. Su questo punto l’appello, manifestamente infondato, non ha alcuna possibilità di buon esito.
In subordine l’appellante reputa – non senza contraddirsi – che il contributo litigioso debba essere considerato alla stregua di un anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale. Ora, come l’appellante stesso ribadisce, un regime dei beni non può essere sciolto (nemmeno in parte) davanti al giudice delle misure provvisionali. Un altro problema è sapere se in concreto l’importo riscosso dalla moglie potrà formare oggetto di compensazione al momento cui sarà definito il credito della moglie stessa in esito allo scioglimento del regime (art. 215 cpv. 1 CC), ovvero – in termini più generali – se il marito potrà esigere il rimborso della somma allorché sarà sciolta la partecipazione agli acquisti. ln proposito basti ricordare però che la moglie medesima, chiedendo nella fattispecie il versamento del contributo straordinario, si è impegnata a computarne il valore sulla sua spettanza in liquidazione del regime (“l’importo corrisposto sarà poi oggetto di conteggio ed eventuale conguaglio nell’ambito della causa di merito”: istanza del 18 dicembre 1996, pag. 3 nel mezzo). Nulla induce a ritenere che il primo giudice abbia inteso sospingersi oltre la richiesta di giudizio, tanto meno se si pensa che in materia patrimoniale non vige fra i coniugi il principio inquisitorio e che il Pretore è tenuto – per principio – a rispettare i limiti delle domande (art. 86 CPC). In proposito l’appello si rivela quindi, se non addirittura irricevibile per carenza di un dispositivo pregiudizievole all’interessato, quanto meno privo d’oggetto.
L’emissione del presente giudizio rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili all’appellata, cui il ricorso non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, rispettivamente non è senza oggetto, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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