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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.42
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00042
Lugano 24 agosto 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
visto l’appello 26 marzo 1996 presentato da
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, (inc. .._____) nella successione fu __________ __________ (1919-1996) già in __________, certificato dal quale risulta come unica erede
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 26 marzo 1997 presentata da __________ __________ -__________ contro l’emissione del certificato ereditario;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1996 è deceduto a , suo ultimo domicilio, __________ __________ (1919), coniugato, senza figli. Davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la notaia __________ __________ ha pubblicato, il 20 settembre 1996, due testamenti olografi (del 13 settembre 1985 e del 4 marzo 1995) con i quali il defunto ha designato la sorella __________ __________ sua unica erede. Il 21 ottobre 1996 __________ __________ -, moglie di __________ __________, ha comunicato al Pretore di opporsi al rilascio del certificato ereditario, chiedendo di figurare nel medesimo come usufruttuaria accanto all’erede __________ __________.
B. Il 13 dicembre 1996 il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti al medesimo Pretore un contratto successorio sottoscritto dal defunto il __________ 1970 con la moglie __________ __________ -__________ nel quale figurano le seguenti clausole:
Il signor __________ __________ dichiara di rinunciare alla successione della sostanza posseduta o che potrà possedere sua moglie __________ __________ nata __________.
La signora __________ __________ nata __________ dichiara di rinunciare alla successione della sostanza posseduta o che potrà possedere suo marito __________ __________.
__________ __________, preso atto della rinuncia fatta dalla propria moglie, intende che questa rinuncia sia limitata alla sostanza, ma non già all’usufrutto della sostanza stessa. Egli rinuncia a sostanza ed usufrutto.
Il presente contratto sarà risoluto qualora i coniugi contraenti dovessero avere prole legittima circostanza che non si verifica attualmente.
C. Il 18 febbraio 1997 __________ __________ ha postulato il rilascio del certificato ereditario. Il Pretore, rilevato che l’usufrutto generale costituisce un legato e che i legatari non devono figurare nel certificato ereditario, ha rilasciato il 13 marzo 1997 il certificato richiesto, indicando che unica erede del disponente è __________ __________.
D. Contro l’emissione di tale certificato __________ __________ -__________ ha presentato un appello del 26 marzo 1997 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al ricorso – di essere menzionata nel certificato ereditario quale usufruttuaria, insieme all’erede. Il 4 aprile 1997 la presidente di questa Camera ha concesso al gravame effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 1997 __________ __________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere accertato che __________ __________ non contestava di avere rinunciato alla successione, ha ritenuto che essa doveva essere considerata alla stregua di un legatario e non doveva quindi figurare nel certificato ereditario. L’appellante obietta di non essere stata esclusa dalla successione, poiché i suoi diritti ereditari legali sono sostituiti dall’usufrutto su tutta la sostanza. A suo avviso nel certificato ereditario va incluso anche l’erede legale che, per contratto successorio, riduce i suoi diritti limitandoli al solo usufrutto.
Dal fascicolo processuale risulta – come si è accennato – che il 26 febbraio 1970 __________ __________ ha stipulato con la moglie __________ un contratto successorio in cui ognuno dei coniugi rinunciava alla successione dell’altro (clausole n. 1 e 2). Nella clausola n. 3, nondimeno, preso atto della rinuncia della moglie, il marito ha precisato di intendere la rinuncia di lei limitatamente alla sostanza e non all’usufrutto. Ora, la dottrina maggioritaria considera il contratto di rinuncia d’eredità (art. 495 CC) come un atto con il quale la controparte dichiara di rinunciare ai suoi diritti nella successione del disponente, rinuncia che tuttavia dev’es-sere accettata da quest’ultimo e che è irrevocabile senza il suo consenso (Tuor in: Berner Kommentar, nota 3 ad art. 495; Escher in: Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 495; Druey, Grund-riss del Erbrechts, 4a edizione, n. 24 pag. 124 seg.; Breitschmid in: Schweizeriches Zivilgesetzbuch II, art. 457-977, n. 10 alle note introduttive degli art. 494-497). Si tratta, in sintesi, di una rinuncia anticipata da parte di un erede e non di una disposizione per causa di morte (Guinand/Stettler, Droit civil II, successions, 2a edizione, n. 197, pag. 98). Per Piotet (Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 158; La nature des pactes successoraux, et ses conséquences in: ZSR 1992, pag. 369), il patto di rinuncia costituisce – invece – una diseredazione bilaterale convenuta tra disponente e rinunciante.
Nella fattispecie, contrariamente a quanto pretende l’erede unica, con la clausola n. 3 del patto di rinuncia d’eredità il disponente non si è obbligato a lasciare alla controparte un legato consistente nell’usufrutto della sostanza (art. 494 CC). Il marito, preso atto della dichiarazione della moglie, ha specificato di non accettare la totale rinuncia all’eredità da lei espressa. E siccome la moglie non ha persistito nella sua rinuncia totale, questa vale solo per la sostanza. La dichiarazione in questione non è invero un esempio di chiarezza, ma la volontà del disponente appare indubbia. Il fatto che la moglie non sia menzionata nei successivi testamenti olografi non basta, per altro, a confortare la tesi dell’appellata. Ora, per contratto l’erede può rinunciare anche solo parzialmente alla sua vocazione ereditaria (Piotet, op. cit., pag. 169). Tuttavia egli non è più considerato erede nella devoluzione dell’eredità – ai sensi dell’art. 495 cpv. 2 CC – solo se ha rinunciato a tutte le aspettative (Tuor, op. cit., nota 7 ad art. 495; Guinand/Stettler, op. cit., n. 198 pag. 98). In concreto la vedova, non avendo rinunciato a tutta la successione, è tuttora erede del marito. L’appello deve quindi essere accolto e la moglie iscritta come erede nel certificato ereditario. Non come usufruttuaria, giacché – come ha ripetuto il Pretore – nel certificato ereditario i semplici usufruttuari non trovano posto.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 1 del certificato ereditario impugnato è così modificato:
Eredi della successione di __________ __________ __________ (1919), fu __________ __________, sono:
la moglie __________ __________ __________ __________ __________ nata il __________ 1922;
la sorella __________ __________ __________ __________, nata __________, 1923.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ , che rifonderà a __________ __________ - fr. 400.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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