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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.41
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00041
Lugano 31 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 giugno 1995 da
__________, già in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 14 marzo 1997 con il quale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un’istanza tendente alla separazione dei beni in via provvisionale presentata dall’attore l’8 marzo 1995;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 21 marzo 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 14 marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1908) e __________ __________ __________ (1934) si sono sposati il __________ 1989 ad __________. Dalla loro unione non sono nati figli. Il marito ha due figli, invece, da un precedente matrimonio. Il __________ 1994 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale, mediante la quale hanno adottato il regime della comunione dei beni. Il 28 febbraio 1995 il marito ha instato per l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 marzo successivo.
B. L’8 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di pronunciare la separazione dei beni a norma degli art. 145 e 185 CC. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere che, in seguito all’adozione del regime della comunione dei beni, la moglie gli impediva di amministrare correttamente e di disporre dei redditi del suo ingente patrimonio. Al contraddittorio del 27 marzo 1995 la moglie si è opposta alla domanda. Nel corso dell’istruttoria, con decreto supercautelare del 9 novembre 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei beni. La convenuta non ha chiesto la revoca di tale decreto (art. 379 cpv. 2 CPC).
C. Il 12 novembre 1996 __________ __________ ha postulato la revoca del suddetto decreto. Essa ha addotto che, in seguito a tale giudizio, il marito aveva estinto tutti i conti comuni (o appartenenti a fondazioni facenti capo ai coniugi), sui quali erano depositati capitali rilevanti, ed era intenzionato ad alienare pure proprietà immobiliari, ciò che avrebbe pregiudicato una corretta liquidazione dei rapporti patrimoniali. Statuendo il 15 novembre 1996 inaudita parte, il Pretore ha revocato il decreto del 9 novembre 1995 e ha ripristinato con effetto immediato la comunione dei beni. Egli ha reputato che il marito avesse abusato della situazione, mettendo in pericolo le aspettative pecuniarie della moglie. Il 18 novembre successivo __________ __________ ha chiesto la revoca del citato decreto. All’udienza del 13 dicembre 1996, proseguita il 20 febbraio 1997, le parti hanno riaffermato le rispettive domande, mantenute invariate alla discussione finale del 3 marzo 1997.
D. Con decreto del 14 marzo 1997 il Pretore ha respinto l’istanza dell’8 marzo 1995 (recte: del 18 novembre 1996) presentata dal marito e ha confermato il decreto supercautelare del 15 novembre 1996. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 5’000.– a titolo di ripetibili.
E. Contro tale decreto è insorto __________ __________ con un appello del 21 marzo 1997 nel quale propone di respingere l’istanza 12 novembre 1996 della moglie. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 1997 __________ conclude per il rigetto del gravame.
F. __________ __________ è deceduto il __________ 1997, lasciando i figli __________ __________. e __________. Con decreto del 7 luglio 1997 il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Una causa di stato diviene, con la morte di un coniuge, senza oggetto. Ciò vale anche se la pronuncia del divorzio è già stata emessa, ma non è ancora passata in giudicato. Le misure provvisionali, adottate per la durata della causa, decadono da sé al momento in cui il processo diventa privo d’oggetto (Spühler/ Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 37 ad art. 143, note 53, 67 e 75 ad art. 145; Michel Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.), ma solo con effetto dal momento in cui vengono meno, non con effetto ex tunc (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 29 ad art. 187 CC). Ciò premesso, occorre esaminare se il 12 novembre 1996 si giustificasse la revoca della separazione dei beni.
Nel decreto impugnato, con cui ha confermato il giudizio supercautelare del 15 novembre 1996, il Pretore ha revocato invece la separazione dei beni sottolineando come il marito avesse manifestamente abusato dei suoi diritti, svuotando il conto “__________ ” presso la Banca __________ __________ di __________ sul quale erano depositati 50-60 milioni di franchi. Così facendo, egli aveva pregiudicato i diritti patrimoniali della moglie in vista della liquidazione dei rapporti matrimoniali. Il ripristino del regime anteriore (la comunione dei beni) era quindi giustificato, anche perché in tal modo la moglie poteva, a tutela delle sue pretese, far iscrivere nel registro fondiario germanico la costituzione della proprietà comune.
L’appellante contesta la revoca della separazione di beni, sostenendo che in concreto non sarebbero adempiuti i requisiti dell’art. 187 cpv. 2 CC, in particolare non sarebbero venuti a cadere i motivi che avevano giustificato la pronuncia della separazione dei beni, e che l’avvenuta estinzione del conto “__________ ” era circostanza già nota al momento dell’adozione del primo decreto supercautelare (9 novembre 1995). Egli adduce inoltre che, in pendenza di una causa di divorzio, il ripristino del regime precedente sarebbe oltremodo raro e presupporrebbe la riconciliazione dei coniugi, esclusa nella fattispecie. Oltre a ciò, la moglie continuerebbe a impedire una regolare amministrazione del patrimonio, rendendo finanche impossibile corrisponderle il contributo alimentare mensile.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, una revoca della separazione dei beni decretata in via provvisionale sulla base dell’art. 145 cpv. 2 CC è possibile. Un decreto cautelare non più impugnabile con una rimedio ordinario acquisisce bensì forza di giudicato (formelle Rechtskraft), nel senso che di per sé è definitivo, ma non autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft), sicché il giudice può statuire nuovamente sulla medesima fattispecie (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 187; kocher, op. cit., pag. 80). A tal fine è sufficiente che le circostanze si siano modificate in maniera apprezzabile oppure che la decisione anteriore appaia fondata su uno stato di fatto incompleto o inesatto (DTF 116 II 24 consid. 1b in materia di protezione dell’unione coniugale; Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 187; Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19 e 26 ad art. 187). La questione è di sapere se nella fattispecie si ravvisassero condizioni del genere.
Il giudice può pronunciare la separazione dei beni sulla base dell’art. 176 cpv. 1 CC, in caso di sospensione della comunione domestica, se la personalità del coniuge, la sua sicurezza materiale o il bene della famiglia sono messi in pericolo dalla vita in comune (DTF 116 II 28 consid. 4). Il Pretore ha decretato a suo tempo la separazione dei beni, in effetti, perché la limitazione imposta dalla moglie alla disponibilità di conti bancari da parte del marito era suscettibile di mettere in pericolo gli interessi di quest’ultimo (cfr. art. 185 cpv. 2 n. 2 e 3 CC). Se non che, a ben vedere, anche il marito aveva messo a repentaglio gli interessi patrimoniali della moglie, sia estinguendo il conto “__________ ” da lui detenuto presso la Banca __________ __________ di __________, sia donando proprietà immobiliari ai suoi figli e a terze persone (depo-sizione avv. __________ __________ del 17 maggio 1995). Certo, tale fatto era già noto alle parti (riassunto scritto della convenuta all’ istanza 8 marzo 1995, prodotto all’udienza del 27 marzo 1995) e al giudice prima dell’emanazione del decreto 9 novembre 1995 con cui è stata pronunciata sancita la separazione dei beni. Ciò non impediva al Pretore, tuttavia, di riconsiderare la situazione, soprattutto dopo avere meglio valutato la natura e la portata delle operazioni finanziarie eseguite dal marito prima della pronuncia della separazione dei beni. Il decreto cautelare del 9 novembre 1995 rivelandosi fondato su un apprezzamento delle circostanze inadeguato alle particolarità del caso, a giusta ragione il Pretore è intervenuto per modificarlo. Da questo profilo la revoca della separazione dei beni resiste alla critica.
L’appellante fa notare che il Pretore non poteva respingere l’istanza da lui presentata l’8 marzo 1995, poiché oggetto del procedimento era unicamente l’istanza di revoca del 12 novembre 1996 presentata dalla moglie. Su questo punto egli ha ragione. Ancorché dai motivi del decreto impugnato risulti – correttamente – che la decisione si riferisce alla richiesta di revoca della separazione dei beni introdotta dalla moglie, il dispositivo respinge poi l’istanza 8 marzo 1995 proposta dal marito. Si tratta di un manifesto errore di redazione che non ha recato alcun pregiudizio alle parti e del quale ci si può limitare in questa sede a dare atto. La conferma del giudizio impugnato deve intendersi quindi, a scanso di equivoci, nel senso che, in accoglimento dell’istanza 12 novembre 1996 inoltrata da __________ __________, è ripristinata la comunione dei beni tra i coniugi.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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