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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.40
Data decisione, Autorità: 06.08.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00040
Lugano 6 agosto 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e R. Bernasconi, giudice supplente
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ . /. [/] della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione possessoria) promossa con istanza del 15 aprile 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 14 marzo 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 marzo 1997 dal Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n.__________ RFD di __________, mentre __________ __________, padre di __________ __________, è proprietario della contigua particella n. __________. Entrambi i fondi fanno parte di un complesso di quattro case a schiera, il cui accesso dal suolo pubblico è garantito da una strada (fondo n. __________), in comproprietà coattiva dei fondi da n. __________a __________. La parte finale della strada coattiva è stata utilizzata saltuariamente come posteggio dai comproprietari.
B. Il 22 settembre 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ordinare a __________ __________ di utilizzare la porzione di comproprietà coattiva conformemente all'art. 648 CC e compatibilmente con il suo diritto e a __________ __________ di spostare la sua autovettura dalla porzione di comproprietà coattiva. Al sopralluogo del 9 novembre 1995 __________ __________ e __________ __________ si sono impegnati a non parcheggiare le proprie autovetture, come pure quelle dei loro famigliari e ospiti, per più di 24 ore consecutive sulla strada coattiva.
C. Nei primi mesi del 1996 __________ __________ ha realizzato sulla sua proprietà due nuovi posteggi, cui si accede solo attraverso la parte terminale della strada coattiva. Il 9 aprile 1996 egli ha constatato che un’autovettura stazionava sulla strada coattiva davanti ai suoi posteggi, ostruendone l’accesso. __________ __________ ha quindi adito il 15 aprile 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse a __________ __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di non più parcheggiare la propria autovettura sulla porzione di strada coattiva confinante con i suoi posteggi situati sulla particella n. __________, chiedendo inoltre che tale ordine fosse esteso a tutta la famiglia __________, in particolare a __________ __________.
Alla discussione del 2 maggio 1996 __________ __________ ha preliminarmente eccepito la sua legittimazione passiva e nel merito entrambi i convenuti si sono opposti all’istanza, prevalendosi dell'accordo concluso il 9 novembre 1995. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 15 gennaio 1997 le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio.
D. Statuendo il 3 marzo 1997, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha ordinato, con la comminatoria dell’art. 292 CP, a __________ e __________ __________ di non ostruire con veicoli o altri mezzi l'accesso al parcheggio di proprietà __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’istante fr. 1'500.– a titoli di ripetibili.
E. Insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 14 marzo 1997, __________ e __________ __________ chiedono in riforma del giudizio impugnato di respingere l’istanza. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 1997 __________ __________ propone di respingere il gravame.
Considerando
in diritto: 1. L’appellato chiede di verificare la tempestività dell'appello. In concreto, la sentenza è stata intimata alle parti il 3 marzo 1997 e l’appello presentato il 14 marzo 1997 direttamente al Tribunale di appello è tempestivo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 308).
Gli appellanti contestano le conclusioni cui è giunto il primo giudice e chiedono la reiezione dell’azione. __________ __________ fa valere, in sintesi, che l’azione possessoria è infondata, poiché egli non avrebbe più posteggiato il suo veicolo sulla strada coattiva dopo il 10 aprile 1996. __________ __________, dal canto suo, ribadisce di non avere legittimazione passiva nella vertenza.
Davanti al Pretore l’istante si è avvalso dell'art. 928 CC (“azione di manutenzione”), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l’art. 927 CC per l'“azione di reintegra”, nell'ambito dell'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un diritto prevalente. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta ad un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione pag. 101 n. 365; pag. 103, n. 377; Stark in: Berner Kommentar, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger in: Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 928 CC). Legittimato, anche nel caso di possessione collettiva, è colui che è turbato nel possesso e l’azione è diretta contro il perturbatore, che può essere anch’egli un possessore. Nel caso di azione di divieto di turbative essa deve essere diretta contro il potenziale autore della turbativa (Steinauer, op. cit., pag. 100 no. 364) e l’istante deve avere fondati motivi per temere che in futuro si verificheranno turbative del suo possesso (Stark, op. cit. n. 28 ad art. 928; Homberger, op. cit., n. 21 ad art. 928).
L’istante ha addotto che la turbativa consiste nel posteggio di veicoli da parte dei convenuti davanti al nuovo parcheggio ricavato sulla sua proprietà. Dal fascicolo processuale risulta che la strada in questione è in comproprietà coattiva (particella n. __________RFD di __________), e collega le quattro case a schiera alla strada pubblica (doc. A). Tutti i comproprietari della strada hanno da sempre considerato la parte terminale della stessa quale posteggio di riserva a disposizione di tutte le proprietà (deposizioni __________ __________, __________ __________ e __________ __________; istanza pag. 4 in alto, riassunto scritto convenuti pag. 1b). Nell’ambito di un’azione negatoria promossa dall’istante nei confronti dei convenuti (inc. n. __________richiamato), le parti hanno sottoscritto il 9 novembre 1995 un accordo a tenore del quale esse si impegnavano reciprocamente a non parcheggiare sulla strada coattiva le proprie autovetture come pure quelle dei loro famigliari o ospiti per più di 24 ore consecutive. Nei primi mesi del 1996 l’istante ha delimitato sulla sua proprietà due nuovi posteggi, il cui accesso avviene dalla parte terminale della strada coattiva. A seguito dell’episodio del 9 aprile 1996, allorquando __________ __________ ha posteggiato la sua autovettura davanti ai parcheggi dell’istante, quest’ultimo ha invitato i convenuti ad astenersi dall’impedire l’accesso ai suoi posteggi (doc. D).
a) Ora, costituisce un atto di illecita violenza, ai sensi dell’art. 928 CC, ogni ingerenza nella sfera del possesso altrui non consentita dal possessore, a meno che la legge la dichiari lecita ancorché contraria alla volontà di costui (Steinauer, op. cit. n. 326 pag. 91). Il consenso esclude, dunque, la possibilità di promuovere l’azione di manutenzione (Stark, op. cit. n. 17 e 60 ad art. 929; Homberger, op. cit., n. 11 ad art. 928). Nella fattispecie non è contestato che il 9 aprile 1996 l’autovettura di __________ __________ era posteggiata davanti al parcheggio situato sul fondo dell’istante (riassunto scritto pag. 1a; deposizione __________ e doc. B, C e E). Sennonché, nella misura in cui l’accordo del 9 novembre 1995 permetteva alle parti di posteggiare sulla strada per un massimo di 24 ore, non si può dire che fino al 9 aprile 1996 l’agire dei convenuti configurasse un atto di illecita violenza. La situazione può essersi modificata dopo tale data, la lettera dell’istante di stessa data, inviata dal suo patrocinatore a quello dei convenuti, dovendo essere interpretata come una revoca dell’accordo sottoscritto in precedenza (doc. D). Ma ciò non basta ancora per ritenere che l’azione possessoria fosse proponibile. Un atto di illecita violenza non può ricollegarsi alla semplice circostanza che, a partire da un determinato momento, l’agire dei convenuti non sia più sorretto da un valido titolo giuridico, ma deve configurarsi in un mutamento della situazione di fatto e non solo di diritto (Stark, op. cit. n. 60 in fine all’introduzione degli art. 926-929; I CCA sentenza del 27 febbraio 1996 in re R./R.D. consid. 3). In mancanza di un atto di illecita violenza, pertanto, l’azione possessoria doveva essere respinta.
b) Non risultano inoltre dall’istruttoria motivi per temere future turbative. Intanto, l’istante nemmeno pretende che i convenuti abbiano persistito nel posteggiare le loro vetture davanti al suo parcheggio dopo il 9 aprile 1996, ciò che per altro __________ __________ ha escluso (interrogatorio formale risposta n. 2, 3). Dopo tale data, del resto, lo spiazzo terminale della strada coattiva è stato occupato dal rimorchio di proprietà di __________ __________, cognato dell’istante (deposizione __________ e fotografia allegata al verbale di sopralluogo) e quest’ultimo ha per finire ammesso che quando il posteggio non era occupato dal rimorchio, vi staziona il suo veicolo o quello di suoi famigliari (interrogatorio formale __________ __________ risposta n. 6 e 7). Si aggiunga che l’istante ha pure dato atto che __________ __________ non ha mai ostruito l’accesso ai suoi posteggi (verbale 2 maggio 1996 pag. 2 in alto; osservazioni pag. 3). L’istante non ha quindi neppure reso verosimile il ripetersi di turbative. Certo, è possibile che tra i vicini vi siano tensioni dovute anche alle procedure giudiziarie in atto, ma salvo l’episodio del 9 aprile 1996, non vi sono altri indizi che permettano di concludere a un pericolo di turbative future da parte dei convenuti. Ciò posto l’appello deve essere accolto e l’azione possessoria deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza è così riformata:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà ai convenuti fr. 1’500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ e __________ __________ fr. 800.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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