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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.36
Data decisione, Autorità: 11.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00036
Lugano 9 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ ____________________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha introdotto appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone a __________ __________ __________ __________;
costatato che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere l’appello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l’8 gennaio 1996 dal medesimo Pretore;
osservato che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare l’appello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
rilevato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di regola, sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la procedura adesiva;
considerato che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di buon diritto, tant’è che l’appello principale è poi stato ritirato;
ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell’appello principale.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante principale, compensate le ripetibili.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per l’appello adesivo.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ - __________.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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