AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.35
Data decisione, Autorità: 17.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00034 11.97.00035
Lugano 17 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause n. ..___ e ..___ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna entrambe promosse con petizioni del 17 marzo 1994 da
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ e __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________ __________i, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 febbraio 1997 presentato da __________ e __________ contro la sentenza emessa il 7 febbraio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolto l’appello del 3 marzo 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria dei fondi n. __________e __________MCD di __________ (vecchi n. __________e __________RT) __________ __________ è stato proprietario dei fondi n. __________e __________MCD (vecchi n. __________ e __________RT) fino al 24 dicembre 1991, quando li ha donati alla figlia __________ __________.
Il fondo n. __________MCD di __________ è gravato da un onere di passo a favore del fondo contiguo n. __________MCD, a sua volta gravato da un onere di passo a favore del fondo n. __________ MCD. La servitù a carico del fondo n. __________MCD era esercitata su di un sentiero a nord del mappale, lungo il confine con le particelle n. __________ e __________MCD.
B. Nel 1989 __________ __________ ha commissionato alla ditta __________ __________ __________ la progettazione di una funicolare sul proprio fondo n. __________MCD. La domanda di costruzione è stata approvata dalle autorità il 6 marzo 1991 e la ditta __________ __________A, incaricata di eseguire i lavori di muratura, ha costruito lo zoccolo in cemento su cui posare i binari della funicolare sul fondo n. __________MCD.
In un secondo tempo, anche __________ __________ si è detto interessato alla costruzione della funicolare, per meglio accedere alla propria abitazione sul fondo n. __________MCD. Le parti si sono accordate nel senso che la funicolare sarebbe stata prolungata verso nord, sul fondo n. __________MCD di proprietà __________, ed eventualmente verso sud, sul fondo n. __________MCD, sempre di proprietà __________. Il 12 aprile 1991 le parti hanno sottoscritto una convenzione del seguente tenore:
(...)
– La signora __________ __________ può usufruire del passaggio adiacente al suo garage per una larghezza di 220 cm ed una lunghezza di 600 cm per la costruzione della cabina lift.
– La signora __________. __________ costruisce a proprie spese per conto del signor __________. __________ una scala per raggiungere il sentiero che raccorda una seconda scala. Questi lavori verranno effettuati in piode di granito. Indi verrà sistemata una lampada.
– La signora E. __________ concede al signor U. __________ la possibilità di raccordare un suo eventuale lift (a spese __________. __________i) a quello esistente utilizzando tutti i mezzi costruiti disponibili esistenti (cabine, binario di guida, motore azionista elettrico ecc.) senza alcuna retribuzione. A termine della eventuale costruzione dovrà essere stipulato un accordo per eventuali spese di elettricità ed eventuali manutenzioni (da ripartire in percentuale al metraggio).
– Tale contratto riguardante la cessione di passaggio per cabina-lift e può essere iscritto all’ufficio registri a spese della signora __________.
(...)
A seguito di tali accordi la committente ha ordinato alla __________ __________ __________ la modifica del progetto iniziale, prevedendone il prolungamento a valle e a monte sulle due proprietà __________. La ditta __________ __________ ha in seguito eseguito lo zoccolo della funicolare anche sui fondi n. __________MCD e n. __________MCD.
C. Parallelamente, in esecuzione della convenzione 12 aprile 1991, il marito di __________ __________ ha dato disposizioni all’impresa __________ __________ per la costruzione della scala di collegamento tra i fondi n. __________e __________MCD, di proprietà __________. A lavori iniziati __________ __________, durante un’assenza dei coniugi __________, ha ordinato alla ditta esecutrice di modificare il tracciato della scala, che è così stata costruita interamente sul fondo n. __________ MCD, lungo la curva dell’impianto di risalita. Appurata la nuova situazione, il 16 agosto 1991 __________ __________ ha comunicato a __________ __________ che rinunciava a costruire la funicolare come previsto nella nota convenzione e che avrebbe eseguito solo il progetto iniziale, avendo egli contravvenuto agli accordi. Con scritto del 18 febbraio 1992 __________ e __________ __________ hanno notificato a loro volta la rinuncia all’allacciamento della loro proprietà all’impianto. A quel momento era già stato posato l’intero basamento del binario per la funicolare, sia sul fondo dell’attrice sia su quelli di __________ __________, tra le stazioni a monte e a valle, che non sono più state realizzate.
D. Con petizione del 17 marzo 1994 (inc. ..) __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di __________ - __________ __________i, chiedendo che le fosse ordinato di rimuovere la scalinata in granito fatta costruire sulla propria particella n. __________MCD e di ripristinare lo stato anteriore del fondo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, con la comminatoria dell’art. 292 CP e con l’avvertenza dell’esecuzione effettiva giusta gli art. 497 segg. CPC in caso di mancato adempimento.
Nella risposta del 24 maggio 1994 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. Nei successivi allegati preliminari (replica del 23 giugno 1994, duplica 4 agosto 1994) le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e conclusioni.
E. Con petizione parallela dello stesso 17 marzo 1994 (inc. ..__________) promossa davanti al medesimo Pretore contro __________ __________, __________ __________ ha postulato la condanna del convenuto a rifonderle l’importo di fr. 52’845.40 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993 per il risarcimento del danno conseguente alla violazione degli accordi contrattuali. Nella risposta del 24 maggio 1994 il convenuto si è opposto alla petizione. Con la replica del 23 giugno 1994 l’attrice ha aumentato la richiesta di risarcimento a fr. 55’611.95. Dal canto suo __________ __________ ha ribadito le precedenti tesi e conclusioni con la duplica del 4 agosto 1994.
F. All’udienza preliminare del 27 ottobre 1994 il Pretore ha congiunto le due cause per l’istruttoria e il giudizio. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Nel memoriale conclusivo del 15 novembre 1996 i convenuti hanno ribadito la loro opposizione a entrambe le petizioni, mentre l’attrice, con il proprio memoriale del 20 novembre 1996, ha ridotto la richiesta di risarcimento a fr. 41’022.75 e ha ribadito le altre domande di giudizio.
G. Statuendo il 7 febbraio 1997, il Pretore ha accolto la petizione promossa nei confronti di __________ __________ (inc. n. .___________.), facendole obbligo di rimuovere la scala litigiosa e di ripristinare lo stato anteriore del fondo n. __________ MCD entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva. Egli ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attrice fr. 1’600.– a titolo di ripetibili.
In parziale accoglimento della petizione promossa contro __________ __________ (inc. .___________.), il Pretore ha condannato il convenuto a versare all’attrice fr. 4’866.10 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993. Egli ha suddiviso tra le parti le spese e la tassa di giustizia di fr. 4’000.– in ragione di 9/10 a carico dell’attrice e 1/10 a carico del convenuto, con obbligo per la prima di rifondere al secondo fr. 4’800.– per ripetibili.
H. Contro la predetta sentenza sono insorte tutte le parti. Nel loro appello del 28 febbraio 1997 __________ e __________ __________ chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, entrambe le petizioni siano respinte. Con osservazioni del 23 aprile 1997 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
__________ __________ è insorta con un appello del 3 marzo 1997 nel quale propone di riformare la sentenza contestata, nel senso che __________ __________ sia condannato a rifonderle l’importo di fr. 41’022.75 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993. La richiesta è avversata dall’appellato con osservazioni dell’8 aprile 1997.
Considerando
in diritto: 1. Contro la sentenza del Pretore ricorrono – come detto – sia i convenuti sia l’attrice, sebbene quest’ultima precisi che “il rimedio è rivolto esclusivamente contro la decisione del Pretore di __________ nella causa inc. n. .___________.” (appello, pag. 1). I due gravami essendo diretti contro un’unica sentenza, si giustifica per economia processuale di trattare gli appelli nel quadro di un giudizio unico (art. 380 CPC).
I. Sull’appello di
Il Pretore, in accoglimento della petizione oggetto dell’incarto n. ..__________, ha fatto ordine alla convenuta, attuale proprietaria dei fondi __________e __________, di rimuovere la scala fatta costruire dal padre __________ __________ lungo la curva dell’impianto di risalita sul fondo n. __________MCD, proprietà dell’attrice, e a ripristinare lo stato anteriore del fondo; il tutto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, sotto pena l’esecuzione effettiva nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso. Qualificata di opera sporgente (art. 674 CC) la scala contestata, il primo giudice ha reputato che non poteva in concreto essere riconosciuta la buona fede del costruttore, di modo che l’opera doveva essere rimossa, per quanto l’opposizione dell’attrice alla costruzione del manufatto non potesse essere considerata tempestiva.
L’appellante sostiene in primo luogo che il giudizio impugnato deve essere annullato perché il dispositivo n. 1 della sentenza (rimozione della scala con ripristino dello stato anteriore) sarebbe impreciso e inattuabile, non spiegando quale fosse effettivamente lo “stato anteriore”. Contesta poi che siano dati in concreto i requisiti per la rimozione di un’opera sporgente nel senso dell’art. 674 cpv. 3 CC, dal momento che alla ditta costruttrice suo padre aveva dato istruzioni sul tracciato della scala in base a una corretta interpretazione del contratto 12 aprile 1991.
Contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, la scala litigiosa non è un’opera sporgente a norma dell’art. 674 cpv. 3 CC. Si tratta invero di un manufatto costruito interamente sul fondo dell’attrice e che collega due altre scale preesistenti su proprietà dell’appellante (deposizione __________, pag. 4; allegato 4 della perizia; fotografie rich. VI). La nuova scala non poggia sul sedime dell’appellante; tutt’al più essa invade il fondo n. __________ (già __________RT), appartenente a terzi, per circa 2.2 m2 (perizia, pag. 5). A torto pertanto il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 674 cpv. 3 CC. In realtà manca il presupposto essenziale di tale norma, ossia un’opera che sporge dal fondo della parte convenuta sul fondo della parte attrice. L’opera costruita sul fondo n. __________è sporgente, se mai, solo sul fondo n. 2560.
L’attrice ha invocato nella petizione l’art. 641 e 679 CC a fondamento della richiesta di rimuovere la scala. Ora, l’applicazione dell’art. 679 CC è esclusa già per il fatto che l’asserita ingerenza non proviene da un eccesso del diritto di proprietà del vicino. Quanto all’azione negatoria dell’art. 641 cpv. 2 CC, essa presuppone un’indebita ingerenza a danno del proprietario. In concreto l’attrice si duole dell’avvenuta costruzione della scala senza il suo consenso. Se non che, il contratto 12 aprile 1991 prevedeva proprio una scala di collegamento costruita dalla stessa attrice, a proprie spese, sul fondo n. __________ tra le due preesistenti scale sui fondi __________e __________. Per quel che è del tracciato, il contratto non contiene nulla di preciso (doc. A). Esso prevedeva unicamente che l’attrice avrebbe costruito
a proprie spese per conto del signor __________. __________ una scala per raggiungere il sentiero che raccorda una seconda scala [ritenuto che] questi lavori verranno effettuati in piode di granito [e che] indi verrà sistemata una lampada.
Non è più contestato, in questa sede, che __________ __________ ha dato all’impresa edile istruzioni diverse da quelle impartite dal marito della proprietaria. Questi aveva dato ordine infatti di costruire la scala “lungo il confine del __________che continuava sul __________, verso il _” (deposizione teste ________, pag. 4; doc. D dell’inc. __________ ..________), ovvero seguendo la linea del confine delle proprietà, senza passare sulla proprietà dell’attrice. La questione è di sapere se il convenuto abbia violato il contratto del 12 aprile 1991 dando ordine di costruire la scala seguendo la curva della funicolare (doc. B; deposizione __________, cit.).
Sul tracciato della scala da costruire a spese dell’attrice, come si è visto, il contratto è silente. In casi del genere il giudice deve pertanto interpretare l’accordo secondo criteri oggettivi, determinando quale sarebbe stata la presumibile volontà di persone ragionevoli e corrette in circostanze siffatte (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeinen Teil, Bd II, 6a.ed., Zurigo 1995, pag. 228 seg. n. 1201 seg. e riferimenti citati). A mente del Pretore, interpretando ragionevolmente il contratto nel caso in esame, il tracciato della scala non avrebbe potuto che seguire il confine nord del fondo dell’attrice, ricalcando in parte il tracciato della servitù di passo già esistente. Invero si tratta solo di una possibilità. La scala aveva lo scopo di congiungere due altre scale esistenti su proprietà __________– quella sul fondo n. __________ (già __________ RT) e quella sul fondo n. __________ (già __________RT) – che in precedenza erano unite in linea retta da una scala demolita per far posto alla funicolare (deposizione __________, pag. 4; doc. 1A dell’inc. 7129). La servitù di passo iscritta a registro fondiario (perizia giudiziaria, pag. 3 segg., quesito 3) non consente di raggiungere tale scopo, poiché il suo tracciato corre soltanto lungo il confine nord del fondo gravato n. __________ (perizia giudiziaria, allegato 4). Non si può pertanto ritenere, alla luce degli scarni elementi del caso concreto, che la concorde volontà delle parti fosse quella di seguire tale confine fino al limite nord per poi proseguire verso ovest, sempre lungo il confine (dove non vi è alcun passo iscritto a registro) in direzione del fondo n. __________fino a raggiungere la scala esistente. Non si può del resto escludere che nemmeno esistesse una comune volontà delle parti sul tracciato della scala, ognuna presumendo soggettivamente il percorso che più riteneva opportuno.
Ciò posto, l’attrice non ha dimostrato che il contratto del 12 aprile 1991 prevedesse un determinato tracciato della nuova scala. Non vi è alcuna prova, di conseguenza, che dando all’impresa edile istruzioni diverse da quelle impartite dal committente il convenuto abbia violato obblighi contrattuali. Ci si potrebbe chiedere invero se non incombesse all’impresa chiarire la questione del tracciato con il proprio committente anziché accettare ordini dal convenuto. L’interrogativo può rimanere irrisolto, giacché la scala è stata costruita con il consenso della proprietaria del fondo dall’impresa che lei stessa aveva incaricato di eseguire l’opera. Su un percorso diverso, è vero, da quello seguito dall’impresa. Tuttavia – come si è rilevato – mancano indicazioni affidabili su quello che sarebbe dovuto essere il tracciato pattuito, sempre che ve ne fosse uno. Non si può dire quindi che il convenuto abbia commesso un’ingerenza indebita sulla proprietà dell’attrice. Quest’ultima essendo proprietaria del fondo e della scala, costruita su suo ordine e da lei pagata (deposizione __________, pag. 4; doc. A11 inc. ..___________), non sono nemmeno applicabili gli art. 671 e 672 CC. Ne deriva che, in ultima analisi, il convenuto non può essere tenuto a rimuovere la scala e che l’appello deve essere accolto.
II. Sull’appello di
In parziale accoglimento della petizione intesa al risarcimento del danno (inc. .___________.), il Pretore ha condannato il convenuto a rifondere all’attrice fr. 4’866.10 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993. Tale importo corrisponde al costo della scala costruita lungo la curva della funicolare (fattura __________ __________ del 12 novembre 1991: doc. A11, pag. 2 dell’inc. .___________.). Il Pretore ha ritenuto che il convenuto avesse disatteso il contratto, avendo egli fatto costruire la scala lungo un tracciato che sapeva non essere quello voluto dalla controparte e nemmeno quello risultante da un’interpretazione oggettiva del contratto. Stando al primo giudice tuttavia, tale inadempienza ancora non autorizzava l’attrice a recedere unilateralmente dal contratto, dal momento che l’accordo avrebbe potuto ugualmente essere eseguito. Era per contro giustificato far sopportare i costi di edificazione della scala al convenuto, il manufatto realizzato non essendo quello concordato.
L’appellante contesta di aver violato la convenzione del 12 aprile 1991, sostenendo di aver fatto rispettare quello che in buona fede e ragionevolmente egli riteneva essere il contenuto dell’accordo. Come si è visto (consid. 4), dal contratto non è possibile desumere la reale volontà delle parti sul tracciato della scala, che non può nemmeno essere determinata interpretando la convenzione del 12 aprile
L’attrice non ha di conseguenza dimostrato che la controparte sia venuta meno agli accordi contrattuali e a torto il Pretore ha condannato il convenuto a risarcire le spese di costruzione della scala litigiosa. Anche l’appello di __________ __________ deve perciò essere accolto.
III. Sull’appello di __________ __________a
IV. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli appelli di __________ e __________ __________ sono accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
La petizione 17 marzo 1994 (inc. ..___________) è respinta. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1’600.– per ripetibili.
La petizione 17 marzo 1994 (inc. ..___________) è respinta. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 4000.– sono a carico dell’attrice, che rifonderà a __________ __________ fr. 5’400.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
III. L’appello di __________ __________ è respinto.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2050.–
sono posti a carico di __________ __________a, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1500.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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