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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.33
Data decisione, Autorità: 04.03.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00033
Lugano 04 marzo 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 22 novembre 1996 da
, __________ __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Ritenuto
in fatto: che il 22 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto davanti alla Pretura del Distretto di Leventina istanza di provvedimenti cautelari nei confronti del marito __________ __________, chiedendo un contributo alimentare pendente causa di fr. 435.–, corrispondenti a Lit. 500’000, la trattenuta salariale di tale importo e infine una provvigione ad litem di fr. 2’000.–;
che all’udienza del 13 dicembre 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste di giudizio, alle quali si è opposto il convenuto;
che in tale occasione le parti hanno notificato mezzi di prova e hanno concordato di regolare l’assetto cautelare confermando gli accordi sottoscritti e omologati a suo tempo dal Tribunale di Sondrio, in forza dei quali il convenuto si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di Lit. 500’000 (doc. A);
che nelle more dell’istruttoria il Pretore ha emanato il giorno stesso un decreto cautelare con cui ordina alla ditta __________ __________ __________, datrice di lavoro del convenuto, di trattenere mensilmente dallo stipendio di quest’ultimo l’importo di fr. 435.– e di versarlo all’istante;
che conclusa l’istruttoria le parti sono comparse al dibattimento finale del 21 gennaio 1997, in cui hanno ribadito le rispettive domande di giudizio;
che con decreto cautelare del 12 febbraio 1997 il Pretore ha fatto obbligo al convenuto di versare mensilmente alla moglie il controvalore in franchi svizzeri di Lit. 500’000, ha confermato la trattenuta salariale e ha posto la tassa di giudizio di fr. 50.– e le spese di fr. 90.– a carico del convenuto, il quale è anche stato tenuto a stanziare alla controparte fr. 800.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ ha introdotto un appello del 24 febbraio 1997 in cui chiede l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione del contributo alimentare in “l’importo di fr. ...” ;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);
che nel caso di litigi pecuniari – ivi comprese le contestazioni sui contributi alimentari provvisionali – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in concreto l’appellante critica la determinazione del contributo alimentare provvisionale decisa dal Pretore, ma non indica nemmeno approssimativamente quale sia l’importo da stabilire in riforma del decreto impugnato;
che pertanto l’appello del convenuto, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;
che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato intimato per osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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