AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.31
Data decisione, Autorità: 16.05.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00031
Lugano 16 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (amministrazione giudiziaria di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 7 giugno 1996 da
__________ __________, __________
contro
avv. dott. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso (recte: appello) del 20 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e __________ __________ hanno acquistato nel 1982, in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, le particelle n. __________e __________RFD __________, sezione Lugano, corrispondenti ai numeri civici 5 e 7 di via __________ __________ (cosiddetto stabile __________). I rapporti fra i comproprietari si sono successivamente deteriorati e __________ __________ ha promosso il 24 febbraio 1989 azione di scioglimento della comproprietà nei confronti di __________ __________. La causa, lunga e complessa, è tuttora pendente. __________ __________i, a sua volta, ha postulato con petizione 12 ottobre 1989 la nomina di un amministratore giudiziario della comproprietà, domanda accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con sentenza 9 giugno 1992. Il fiduciario __________ __________ vi è stato designato amministratore giudiziario degli immobili litigiosi (doc. A), con l’incarico di curare la gestione ordinaria della comproprietà. Per gli atti di amministrazione più importanti, per contro, l’amministratore deve avere il consenso di entrambi i proprietari o l’avallo del giudice.
B. __________ __________ occupa nell’immobile in comproprietà un appartamento e un ufficio. Nel 1985 i comproprietari hanno stipulato un contratto di “locazione” (doc. H) per l’ufficio, composto di 6 locali, disponibile, atrio, servizi (per complessivi 150,10 m2) oltre a un archivio e a un’autorimessa; il canone di locazione è stato fissato in fr. 40’000.– annui oltre alle spese accessorie, indicate in dettaglio. Il contratto è scaduto nel 1989 e __________ __________ non vi si ritiene più vincolato.
Viste le difficoltà insorte tra i comproprietari, l’amministratore giudiziario ha chiesto al Pretore un esperimento di conciliazione, tenutosi il 17 gennaio 1994. All’udienza le parti si sono accordate nel senso di fissare l’indennità dovuta dal comproprietario __________ per i locali da lui occupati negli anni dal 1991 al 1994 (fr. 290.–/m2 annui per i locali a uso ufficio e fr. 173.–/m2 annui per i locali a uso appartamento), hanno convenuto le modalità di allestimento dei conteggi per gli anni 1991–1993 e hanno autorizzato l’amministratore giudiziario a procedere alla locazione degli uffici e degli appartamenti vuoti senza richiedere l’accordo dei comproprietari o del giudice (doc. I). Successivamente l’indennità per occupazione a carico di __________ è stata ridotta del 10% limitatamente ai locali commerciali dal 1° ottobre 1995 (doc. L).
C. __________ __________ ha rifiutato di approvare i conti di esercizio allestiti dall’amministratore giudiziario per gli anni 1993, 1994 e 1995. Egli ritiene che nell’indennità di occupazione pattuita a suo tempo per l’ufficio rientra anche l’uso dell’autorimessa, ragione per cui l’importo di fr. 200.– mensili inserito a suo carico dall’amministratore deve essere stralciato, con conseguente rettifica delle pigioni e dell’onorario dell’amministratore stesso, corrispondente al 6% delle pigioni. Inoltre egli contesta che l’amministratore possa esporre nel proprio onorario prestazioni straordinarie, dal momento che l’aumento della sua retribuzione, passata dal 5 al 6% delle pigioni da riscuotere, già tiene conto delle particolarità del caso.
D. __________ __________ ha instato il 7 giugno 1996 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere l’approvazione dei conti di esercizio della comproprietà degli anni 1993, 1994 e 1995, la tassazione dei propri onorari per il 1994 e il 1995 e infine il riconoscimento del suo diritto a esporre in via straordinaria le prestazioni esulanti dalla normale amministrazione, ossia la direzione dei lavori di trasformazione, l’allestimento dei conteggi delle spese accessorie, le istanze alla Pretura, le pratiche fiscali e le prestazioni eseguite su specifica richiesta e a uso esclusivo e personale di uno qualsiasi dei comproprietari.
Alla discussione del 5 agosto 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali ha aderito __________ __________, il quale ha tuttavia chiesto che gli onorari straordinari fatturati per il 1995 fossero posti a carico di __________ __________. Quest’ultimo si è opposto alle domande dell’amministratore giudiziario, ribadendo che la pigione per l’autorimessa era già compresa nell’indennità pattuita il 17 gennaio 1994 e che l’adeguamento dell’onorario al 6% delle pigioni è stato concesso proprio per tenere conto del lavoro supplementare svolto dall’amministratore, il quale non potrebbe pertanto più fatturare le prestazioni straordinarie.
Statuendo il 10 febbraio 1997, il Pretore ha approvato i conti d’esercizio 1993, 1994 e 1995 così come esposti dall’amministratore giudiziario. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico della comproprietà.
E. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un ricorso (recte: appello) del 20 febbraio 1997, nel quale chiede che i conti di esercizio siano corretti escludendo dall’indennità di occupazione da lui dovuta la quota relativa all’autorimessa e limitando l’onorario dell’amministratore giudiziario al 6% delle pigioni, senza alcun supplemento per prestazioni straordinarie.
Nelle osservazioni del 14 marzo 1997 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile. __________ __________i, dal canto suo, postula con le osservazioni del 14 marzo 1997 la modifica del pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede, da porre interamente a carico dell’appellante.
Considerato
in diritto: 1. Nelle proprie osservazioni l’altro comproprietario coinvolto nella vertenza ha ribadito che tutte le prestazioni supplementari dell’amministratore giudiziario devono essere poste a carico dell’appellante, così come le spese processuali. La domanda non è tuttavia stata oggetto di impugnativa in questa sede e sfugge pertanto all’esame della Camera. Il comproprietario ha in effetti chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, senza presentare appello adesivo.
Nella fattispecie la procedura sommaria adottata dal primo giudice appare discutibile, poiché l’atto d’amministrazione postulato dall’istante – ossia l’approvazione dei conti di esercizio – non appare rientrare nella categoria degli atti di amministrazione previsti dall'art. 647 cpv. 2 n. 1 CC, già per il fatto che non concerne il valore della cosa o il suo uso. L’approvazione dei conti e la determinazione dell’onorario dovuto all’amministratore giudiziario avrebbero dovuto essere proposti, di conseguenza, secondo la procedura ordinaria. Ora, né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). La norma non disciplina però gli effetti della disattenzione delle forme procedurali. In concreto, comunque sia, il vizio di forma non ha avuto conseguenze pratiche: il giudice adito era competente a decidere ed è stato rispettato il principio del contraddittorio, di modo che la sentenza litigiosa non è nulla (DTF non pubblicata del __________ 1997 nella causa O. F. SA c. D. G.). L’appello può, di conseguenza, essere esaminato nel merito.
L’appellante non contesta la percentuale del 6% relativa all’amministrazione ordinaria, stabilita dal Pretore il 15 settembre 1995 (doc. M). Egli ritiene però che dall’importo delle pigioni determinanti per il calcolo dell’onorario deve essere stralciato l’importo di fr. 200.– mensili – corrispondente all’autorimessa da lui occupata – e che l’amministratore non possa esporre onorari supplementari per prestazioni cosiddette straordinarie, la percentuale del 6% concessa dal Pretore coprendo già tutte le mansioni dell’amministratore.
L’appellante chiede dapprima che dall’ammontare delle pigioni determinante per il calcolo dell’onorario spettante all’amministra-tore giudiziario sia tolto l’importo di fr. 200.– mensili addebitatogli per l’autorimessa da lui occupata. Egli sostiene che i comproprietari hanno stabilito all’udienza del 17 gennaio 1994 un’indennità per i locali commerciali occupati dall’appellante che comprende anche l’autorimessa. L’appellante fonda la propria argomentazione sul fatto che nell’originario contratto concluso dai comproprietari (doc. H) il canone di locazione comprendeva anche l’autorimessa, alla stregua di un locale accessorio. Al momento in cui è stata concordata l’indennità per l’occupazione le parti non avrebbero cambiato l’oggetto del contratto, ma unicamente il titolo giuridico (indennità di occupazione in vece di canone di locazione). Ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che l’indennità a carico dell’appellante – comprensiva dell’autorimessa – corrisponde ai canoni di locazione pagati da altri locatari dell’immobile.
Il contratto stipulato nel 1985, scaduto nel 1989, prevedeva invero che l’autorimessa era compresa, alla stregua dell’archivio, nel canone di “locazione” (doc. H). Se non che, il contratto è scaduto nel 1989 e non è stato rinnovato. L’accordo del 17 gennaio 1994 non menziona il contratto di “locazione” né rinvia alle precedenti pattuizioni fra i comproprietari, ma indica in modo preciso il prezzo al metro quadrato che l’appellante deve versare come indennità per l’occupazione dei locali a uso ufficio e a uso appartamento (verbale 17 gennaio 1994, doc. I). Il verbale non evoca l’autorimessa e l’appellante sostiene che essa rientra nel concetto di “locali a uso ufficio”, alla stregua dell’archivio, pure compreso nell’originario contratto di locazione del 1985. L’argomentazione non può essere condivisa. Le parti hanno stabilito in fr. 290.– annui il m2 l’indennità dovuta dall’appellante per i “locali a uso ufficio” (doc. I). Ora, se un archivio può rientrare nel concetto di locale accessorio di locale commerciale, ciò non è il caso per l’autorimessa, che per definizione non è adibita a uso ufficio. Nel conto economico della comproprietà, del resto, il canone di locazione dei parcheggi e delle autorimesse percepito dai locatari è indicato separatamente (doc. C, pag. 2; doc. E, pag. 2; doc. G, pag. 2), ciò che avvalora l’interpretazione dell’ accordo 17 gennaio 1994 data dal primo giudice. L’appellante non adduce elementi atti a confutare l’opinione del Pretore, ma si limita a riproporre la propria tesi, che non trova riscontro negli atti di causa. Il gravame si rivela pertanto infondato e deve essere respinto per quel che concerne l’ammontare delle pigioni determinanti per il calcolo dell’onorario dovuto all’amministratore giudiziario.
L’appellante ha dichiarato di non ritenersi vincolato dall’accordo del 17 gennaio 1994 qualora dovesse prevalere l’interpretazione data dal Pretore per quel che concerne l’autorimessa, poiché egli sarebbe incorso in un errore essenziale nel senso dell’art. 24 e 27 CO. A prescindere dal fatto però che l’appellante non indica con precisione in che consista l’errore essenziale, l’invocazione del vizio di volontà è tardiva. L’amministratore giudiziario ha infatti addebitato all’appellante l’indennità per l’occupazione dell’autorimessa separatamente da quella per l’ufficio sin dall’esercizio 1993, allestito il 14 aprile 1994 (doc. C). Ora, le parti si sono ritrovate davanti al Pretore per discutere l’adeguamento dell’indennità di occupazione ancora il 9 novembre 1995 (doc. L) e in quell’occasione l’appellante si è limitato a chiedere la riduzione del 10% di quanto da lui dovuto, senza sollevare il problema dell’autorimessa. Visto che i conti di esercizio 1993 e 1994 (doc. C e E) erano stati trasmessi ai comproprietari prima del novembre 1995, l’argomentazione dell’appel-lante, che sostiene di aver scoperto l’errore essenziale solo al momento in cui ha ricevuto la sentenza del Pretore, è sprovvista di fondamento e l’appello deve essere respinto su questo punto.
L’appellante contesta infine la fatturazione delle prestazioni straordinarie dell’amministratore straordinario, sostenendo che nell’onorario del 6% ammesso dal Pretore (doc. M) rientrano anche le prestazioni definite “straordinarie” dall’amministratore, che le ha fatturate separatamente. L’aumento della percentuale di onorario decisa dal primo giudice (dal 5 al 6%) sarebbe infatti dovuta proprio alle difficoltà inerenti alla particolare situazione della comproprietà litigiosa, caratterizzata da una forte conflittualità fra i comproprietari.
L’amministratore ha fatturato come prestazioni straordinarie l’allestimento dei conteggi per le spese accessorie dei periodi 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94 (fattura 31 dicembre 1994, doc. R), gli interventi per seguire i lavori di ristrutturazioni richiesti dal cambiamento di destinazione di un locale commerciale (sopralluoghi, richieste di preventivi, delibere, direzione dei lavori, fattura 14 dicembre 1995, doc. T), l’allestimento dei conteggi delle spese accessorie nel periodo 1994/95, la ricerca di documenti necessari per rispondere a richieste dell’appellante, una raccomandata all’Ufficio di tassazione, l’accesso alla Pretura e due istanze alla Pretura per due locali commerciali rimasti sfitti (fattura 1° aprile 1996, doc. U). Con la sentenza 9 giugno 1992 il Pretore ha incaricato l’amministra-ore giudiziario di “curare la gestione ordinaria dei due immobili in comproprietà, mentre per ogni atto di amministrazione più importante dovrà avere il consenso di ambedue i comproprietari o l’avallo del giudice nel solco di quanto dispone l’art. 647 cpv. 2 n. 1 e 2 CC” (doc. M). Successivamente, all’udienza del 17 gennaio 1994, il Pretore ha autorizzato l’amministratore a procedere alla locazione di uffici e appartamenti vuoti a un determinato prezzo minimo (verbale 17 gennaio 1994, doc. I, pag. 2). Il 15 settembre 1995 egli ha determinato le modalità di calcolo dell’onorario dovuto all’amministratore sulla base dell’odinanza sulle tasse previste dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (art. 29 cpv. 2 TarLEF, corrispondente all’attuale art. 27 cpv. 1 e 4 OTLEF del 23 settembre 1996, RS 281.35) e ha riconosciuto un onorario del 6% (in vece del 5%) per tenere conto della “situazione estremamente disagevole e litigiosa in cui l’amministratore deve muoversi a dipendenza dei gravi dissidi esistenti fra i comproprietari e l’inusuale mole di lavoro che ciò comporta” (doc. M). L’amministratore giudiziario ha infatti dovuto rivolgersi a più riprese al giudice per avere l’autorizzazione a concludere contratti di locazione per i locali rimasti sfitti, non potendo ottenere l’accordo di entrambi i comproprietari (doc. M: negozio già __________ __________ __________), si è visto confrontato a opposizioni dell’appellante su atti di amministrazione corrente, come i rapporti con la società che gestisce la televisione via cavo (doc. M, pag. 2; lettera 30 aprile 1996 alla Pretura, fascicolo “corrispondenza varia”, pag. 1 in fine) e non ha avuto collaborazione per far fronte ai numerosi problemi della comproprietà.
Il Pretore ha ribadito nella sentenza impugnata di aver concesso un adeguamento dell’onorario allo scopo di tenere conto delle difficoltà pratiche incontrate nella fattispecie dall’amministratore giudiziario, in modo particolare per i rapporti problematici con l’appellante, caratterizzati dalla mancanza di dialogo (verbale udienza 5 agosto 1996, pag. 2; lettera 30 aprile 1996 dell’amministratore al Pretore, lettera 29 aprile 1996 dell’avv. __________ al Pretore, fascicolo corrispondenza varia), con conseguente maggior lavoro amministrativo. A detta dell’appellante l’onorario maggiorato coprirebbe invece tutto il lavoro supplementare dell’amministratore, che non potrebbe pertanto esporre ancora un onorario per prestazioni straordinarie.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, le istanze alla Pretura (indipendentemente dal loro numero) non sono quindi l’ovvia e scontata conseguenza di un’amministrazione giudiziaria, ma se mai il logico risultato della conflittualità in atto da molti anni fra i comproprietari. Questi ultimi sono liberi di condurre la difesa dei loro interessi nel modo che ritengono più adeguato, ma non possono sottrarsi alla responsabilità finanziaria legata al loro comportamento, nella misura in cui ciò richiede interventi supplementari dell’amministratore giudiziario, estranei alla gestione corrente e ordinaria della comproprietà. Come si è visto in precedenza, tale nozione è assai limitata e ogni prestazione che non vi è compresa deve essere remunerata a parte.
L’interpretazione del Pretore sulle prestazioni straordinarie dell’amministratore giudiziario trova conforto, del resto, anche nella pratica invalsa nella categoria dei fiduciari immobiliari. Le normative e tariffe dell’Associazione svizzera dei fiduciari immobiliari, Sezione Ticino (SVIT), edizione 1996, indicative degli usi in vigore nella categoria, precisano in modo dettagliato quali sono le prestazioni dell’amministratore che rientrano nella gestione ordinaria di un immobile locativo (edizione 1996, pag. 8, punto 3.3.1 e allegato A, pag. 14 segg.). In particolare il fiduciario può esporre un onorario supplementare per l’allestimento dei conteggi per il riscaldamento e le spese accessorie, per gli interventi presso gli uffici di esecuzione, gli uffici di conciliazione, le giudicature di pace, le Preture e infine per la delibera e la sorveglianza di lavori di riparazione che esulano dal normale ambito di un mandato amministrativo, quali riattazioni, importanti rinnovazioni e controllo di lavori, fatturati sulla base di una percentuale del 2-3% del costo di costruzione (pag. 11, punto 4.2).
In definitiva, quindi, a giusta ragione il Pretore ha approvato anche le prestazioni straordinarie che l’amministratore giudiziario ha fatturato separatamente (doc. R, pag. 2; doc. U, pag. 2; doc. S, T). L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ e a __________ __________ l’importo di fr. 600.– ciascuno per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, c/o __________ __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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