AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.27
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00027
Lugano 9 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 27 giugno 1996 da
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 14 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 3 marzo 1997 da __________ __________ contro il medesimo decreto cautelare;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1947) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ 1973. Dall’unione sono nati i figli __________ (1973), __________ (1975) e __________ (1980). Il marito lavora presso la __________ __________ __________ di __________, alle cui dipendenze si trovano anche __________ come impiegato e __________ come apprendista. La figlia __________ è apprendista presso la __________ __________ __________ di __________. I coniugi si sono separati di fatto il 16 agosto 1995, quando la moglie si è trasferita da __________ a __________ __________ __________ __________, ove convive con un altro uomo e non risulta esercitare attività lucrativa. Il marito e i figli sono rimasti nell’abitazione coniugale.
L’esperimento di conciliazione, richiesto dal marito il 3 ottobre 1995, è decaduto il 20 novembre 1995. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione il marito ha postulato in via provvisionale l’affidamento della figlia , ancora minorenne. Tale procedimento cautelare (..) si è concluso con decreto del 5 febbraio 1997, nel quale il Pretore ha affidato la figlia al padre.
B. Con istanza del 27 giugno 1996 __________ __________ ha chiesto un contributo alimentare mensile di fr. 2’700.– dal 1° agosto 1995 e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con decreto del 28 giugno 1996, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 2’000.–. Alla discussione del 24 luglio 1996 __________ __________ si è opposto all’istanza. Il Pretore, sempre senza contraddittorio, ha fatto ordine il 19 agosto 1996 alla __________ __________ __________ di trattenere dallo stipendio del marito l’importo di fr. 2’000.– mensili, da riversare a __________ __________. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 3 dicembre 1996 le parti hanno presentato i propri riassunti scritti e si sono riconfermate nelle loro rispettive domande.
C. Statuendo il 3 febbraio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e in modifica del decreto 28 giugno 1996 ha obbligato il marito a stanziare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 653.30 dal 1° luglio 1996, ha fatto ordine alla datrice di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio tale importo e ha respinto la domanda di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata posta per 4/5 a carico dell’istante, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e per 1/5 a carico del convenuto, al quale l’istante è stata tenuta a versare l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 14 febbraio 1997 nel quale chiede che il contributo alimentare mensile in suo favore sia aumentato a fr. 1’959.15 dal 1° luglio 1996 e che gli oneri processuali siano posti a carico del marito.
Nelle sue osservazioni del 3 marzo 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e con appello adesivo insta per la riforma del decreto cautelare nel senso di sopprimere il contributo alimentare dovuto alla moglie.
L’appellante principale ha proposto il 21 marzo 1997 di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
I. Sull’appello principale
L’appellante non condivide il calcolo del Pretore e rivendica un contributo alimentare mensile di fr. 1’959.15. Essa critica dapprima la determinazione del reddito percepito dal marito, asserendo che a suo avviso quest’ultimo percepisce altri redditi oltre quelli dichiarati, alla luce dell’elevato tenore di vita condotto dalla famiglia durante la comunione domestica. Essa rileva che il marito è azionista unico della __________ __________ __________ e ne è membro del consiglio di amministrazione, oltre a essere revisore della __________ __________, ciò che comporterebbe redditi supplementari. Se non che tale assunto, allo stadio attuale della procedura, poggia unicamente sulla personale convinzione dell’appellante e non è sorretto dalle risultanze dell’istruttoria cautelare. L’incarto fiscale del convenuto, richiamato agli atti, non consente di accertare altri redditi oltre allo stipendio di complessivi fr. 3’911.– mensili, né sono emersi altri dati oggettivi che possano rendere verosimile l’affermazione dell’appellante. La censura si rivela quindi sprovvista di fondamento.
L’appellante critica in seguito il fabbisogno del marito così come calcolato dal Pretore. Essa adduce che l’onere di locazione per l’appartamento coniugale, inserito nella misura di fr. 2’166.– mensili, è eccessivo e deve essere ridotto a fr. 1’191.30 per tenere conto della partecipazione dei tre figli, conviventi con il padre. L’istante precisa che __________ dovrebbe contribuire all’alloggio nella misura di fr. 541.50, __________ nella misura di fr. 180.– e __________ nella misura di fr. 433.20.
Il Pretore, nonostante la motivazione del decreto impugnato, non ha tenuto conto dell’onere di locazione integrale, poiché ha considerato come reddito del padre la partecipazione dei figli ai costi di alloggio. Tale ragionamento può essere fonte di equivoci. In concreto è preferibile ispirarsi al metodo indicato dalla dottrina più recente (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) e inserire nel fabbisogno del marito solo la quota di locazione che gli è riconosciuta, dandosi il caso prudentemente stimata. Agli atti manca qualsiasi indicazione sulla scadenza del contratto di locazione per l’alloggio attuale, di modo che non è possibile fare previsioni sulla possibilità, per il marito, di ridurre a breve termine i suoi costi di locazione. È vero che il convenuto vive con i tre figli, di cui uno solo è autosufficiente dal profilo finanziario, mentre gli altri due non sono in grado di coprire con il loro reddito di apprendista neppure il minimo di base del diritto esecutivo e non potrebbero trovare alloggio autonomamente. Nella situazione familiare attuale, tuttavia, l’onere di alloggio è eccessivo rispetto alle entrate familiari e il marito non può pretendere di mantenere inalterato il tenore di vita precedente. Appare quindi equo considerare nel fabbisogno del marito un onere di locazione personale di fr. 1’190.– mensili, come ammesso del resto dalla moglie. Ciò premesso, la partecipazione mensile dei figli alle spese domestiche (fr. 680.–) non deve figurare tra i redditi del marito, vista la correzione del suo fabbisogno, limitato alle sue necessità personali.
II. Sull’appello adesivo
L’appellante adesivo contesta di dovere un contributo alimentare alla moglie poiché quest’ultima vivrebbe in concubinato e sarebbe mantenuta dal convivente. La pretesa di mantenimento nei confronti del marito costituirebbe pertanto un abuso di diritto. Nella fattispecie la convivenza della moglie con un altro uomo è ammessa. La circostanza non consente però di trarne le conseguenze auspicate dall’appellante adesivo. L’appellante convive con un altro uomo dall’agosto 1995, ma tutto si ignora dei loro rapporti personali, in particolare per quel che concerne il lato economico e gli impegni eventualmente assunti dal convivente nei confronti dell’istante (DTF 118 II 225). Non si può quindi dedurre dalla semplice circostanza della vita comune che tra i due conviventi esiste un rapporto di coppia assimilabile a un matrimonio per l’intensità dei legami personali, spirituali ed economici (DTF 118 II 235). A maggior ragione nell’ambito di una procedura provvisionale, limitata alla verosimiglianza (Rep. 1994 235). La durata della relazione è del resto relativamente breve e il fatto che l’istante abbia atteso quasi dieci mesi prima di presentare una domanda di contributo alimentare ancora non configura un abuso di diritto. È infatti possibile, a determinate condizioni, ottenere un contributo alimentare con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC; DTF 115 II 201; I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M. contro M.). In conclusione, quindi, al momento attuale non sono dati sufficienti elementi per far ritenere che la pretesa di mantenimento della moglie configuri abuso di diritto e al riguardo l’appello adesivo non ha buon esito.
In via subordinata, l’appellante adesivo sostiene di non poter essere tenuto a versare un benché minimo contributo, vista la sua situazione finanziaria. Egli rileva che nel suo fabbisogno devono essere inseriti i premi di cassa malati per __________ e __________, che non sono in grado di provvedere ai loro costi con il modesto reddito di apprendista. La critica non è fondata. Come già rilevato dal primo giudice, nel fabbisogno di un coniuge devono essere considerati solo i costi personali. Gli oneri relativi ai figli minorenni sono già compresi nel loro fabbisogno, calcolato secondo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, e non devono pertanto più essere inseriti nel fabbisogno dei genitori. Il marito non può pertanto includere nel proprio fabbisogno personale costi relativi ai figli. Per quanto concerne i figli maggiorenni non autosufficienti, questi possono esigere di essere mantenuti dai genitori solo nella misura in cui questi ultimi siano finanziariamente in grado di provvedervi, ossia dispongano del 120% del loro fabbisogno (DTF 118 II 97), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. D’altra parte il contributo per un figlio maggiorenne in formazione (art. 277 cpv. 2 CC), in denaro o in natura, va definito una volta assicurato il fabbisogno dei figli minorenni, che non devono cadere nel bisogno (I CCA, sentenza del 14 febbraio 1993 nella causa Z. contro Z.). Per quel che concerne la partecipazione di __________ alle spese dell’economia domestica, la censura è priva di interesse poiché dal reddito determinante dell’appellante adesivo è stata stralciata la partecipazione dei figli alle spese domestiche, di modo che il suo fabbisogno è stato calcolato in funzione delle sue mere necessità personali.
L’appellante adesivo contesta ancora, abbondanzialmente, il fabbisogno dell’istante, che a suo parere deve essere ridotto a fr. 1’282.50 per tenere conto del fatto che il minimo di base del diritto esecutivo sarebbe di fr. 685.–, pari alla metà di quello ammesso per coniugi e che in realtà l’alloggio a disposizione della moglie è occupato non solo dal convivente, ma anche dai figli di costui. La critica non può essere condivisa. In primo luogo il minimo esistenziale di un coniuge che vive in economia domestica con terzi (convivente, figlio maggiorenne, genitori ecc.) non è la metà di quello per coniugi, ma – in via analogetica – quello per “persone che vivono presso parenti” (nel senso della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblicata dalla camera di esecuzione e fallimenti (Rep. 1993 265), ossia fr. 925.– (I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 nella causa R. contro R.). L’onere di alloggio, poi, deve essere calcolato in funzione delle concrete necessità di un coniuge e l’importo di fr. 860.– ammesso dal Pretore appare adeguato per una persona sola.
I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996) ammettendo per __________ un fabbisogno di fr. 975.– mensili, corrispondente a quello di un figlio in una fratria di tre. Ora, in concreto __________ è l’unica figlia minorenne dei coniugi; si giustifica pertanto di prendere in considerazione le raccomandazioni relative al mantenimento di un figlio unico tra i 17 e i 20 anni, che prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1300.– mensili, esclusa la cura e l’educazione prestata in natura dal genitore affidatario, valutata fr. 160.–. Le raccomandazioni predette si rapportano, orientativamente, a redditi coniugali di circa fr. 7’000.– mensili. In concreto le entrate della famiglia ammontano a fr. 3’911.– e tenuto conto delle circostanze appare opportuno ridurre l’importo in questione di un 10%. Ne consegue che il fabbisogno complessivo di __________ è di fr. 1’314.– mensili, di cui fr. 1’170.– in denaro e il resto in cura ed educazione. Ci si potrebbe invero chiedere, nella fattispecie, se l’ammontare per cura ed educazione non debba essere compreso nel fabbisogno in denaro della giovane, visto che il padre, genitore affidatario, già lavora a tempo pieno (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W. S. contro S.). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, dal momento che nella fattispecie le risorse della famiglia sono appena sufficienti per coprire il fabbisogno in denaro della figlia.
A detta del Pretore il padre deve provvedere alla figlia solo con l’importo di fr. 300.– mensili, poiché quest’ultima ha un reddito di fr. 500.– mensili e non le è stata chiesta alcuna partecipazione alle spese della famiglia. Tale motivazione è a dir poco ambigua. In realtà il primo giudice ha posto a carico del padre un contributo di fr. 495.– (fr. 300.– più fr. 195.– di quota di alloggio secondo le raccomandazioni di Zurigo) e a carico della figlia il residuo di fr. 480.–. È quindi vero che il Pretore non ha imposto alla figlia minorenne di partecipare alle spese domestiche, ma in contropartita egli l’ha obbligata a partecipare al suo mantenimento con quasi tutto il suo reddito di apprendista. In situazioni finanziarie di particolare disagio il guadagno di un figlio minorenne apprendista può invero – entro certi limiti – essere posto in deduzione del contributo alimentare a carico dei genitori (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 156 ad art. 157). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 480 nota 16 con richiami). Nella fattispecie, viste le disagiate condizioni della famiglia, si può ragionevolmente pretendere che la figlia partecipi al proprio mantenimento con fr. 200.– mensili, ma non oltre poiché alla giovane deve pur essere lasciata la disponibilità di un certo spillatico per le proprie spese correnti. Il fabbisogno in denaro che dovrebbe essere coperto dai genitori è pertanto di fr. 970.– mensili.
In sintesi, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito (compresi assegni familiari) fr. 3911.—
reddito della moglie fr. –.—
fr. 3911.—
fabbisogno del marito fr. 2661.70
fabbisogno della moglie fr. 1990.30
fabbisogno residuo della figlia fr. 970.—
fr. 5622.—
ammanco fr. 1711.—
reddito del marito fr. 3911.—
./. fabbisogno minimo fr. 2661.70
somma destinata alla famiglia fr. 1249.30
Il convenuto non può di conseguenza versare in favore della famiglia più di fr. 1249.30 mensili, avendo diritto di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Il problema è quello di sapere in che misura tale importo debba essere ripartito fra moglie e figlia minorenne. Attribuire alla madre l’intera differenza fra reddito e fabbisogno personale del padre equivarrebbe a favorire l’istante rispetto alla figlia. Non si deve dimenticare tuttavia che in concreto la madre è sgravata da ogni contributo, finanziario o in natura, verso la figlia. Il padre sopperisce sia a parte del fabbisogno in denaro (oltre all’alloggio) sia al fabbisogno in natura (cura ed educazione). Dovesse stanziare metà dell’importo disponibile in favore della moglie, egli si troverebbe a dover ricorrere all’assistenza pubblica per coprire il fabbisogno scoperto della figlia minorenne, con effetti psicologici negativi. Occorre anche evitare di compromettere la formazione professionale della giovane, che dovrebbe terminare il prossimo 31 luglio 1998 (contratto di apprendistato, doc. I, inc. __________ ._______.________). Nella ponderazione degli interessi contrastanti di madre e figlia minorenne, al momento appare più importante consentire alla giovane di terminare in serenità e senza eccessive preoccupazioni finanziarie la propria formazione professionale. La disponibilità del marito rispetto al proprio fabbisogno deve quindi essere equitativamente attribuita in primo luogo alla figlia minorenne, per coprire il suo fabbisogno in denaro. In tal modo anche la madre contribuisce, indirettamente, al mantenimento della giovane. Al marito può di conseguenza essere imposto di versare per la moglie un contributo alimentare mensile di fr. 300.– (disponibilità fr. 1249.30 meno fr. 970.– per la figlia, arrotondati), quanto meno fino al 31 luglio 1998.
Ne deriva che l’appello principale deve essere respinto e quello adesivo accolto parzialmente.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è respinto.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 700.– per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
È fatto ordine alla __________ __________ __________, via __________ __________, __________, di trattenere mensilmente dallo stipendio percepito dal signor __________ __________, __________, l’importo di fr. 300.– e di versare tale somma direttamente alla signora __________ _________k, sul conto corrente postale n. -- in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo stipendio.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________ limitatamente all’appello adesivo.
V. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono per la metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
VI. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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