AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.26
Data decisione, Autorità: 16.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00026
Lugano, 16 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (contestazione di decisione peritale: accertamento di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell’8 maggio 1992 dal
dott. __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________), __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 gen-naio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolto l’appello del 17 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 12 marzo 1997 presentato da __________ __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1970 __________ __________ __________ è divenuto proprietario, in seguito alla divisione dell’eredità lasciata dal padre __________, del numero di mappa __________ RFP di , descritto nei registri censuari del Comune come “abitazione ad uso legnaia” (70 m²) in località “ __________ __________ ”. Nell’ambito della nuova misurazione catastale il geometra revisore non ha attribuito a tale numero alcuna particella, mentre ha attribuito la particella n. __________al numero di mappa __________ RFP (abitazione di 135 m² e corte di 128 m², proprietà per piani di __________ __________, __________ __________ e __________ __________) e la particella n. __________ al numero di mappa __________ (o __________), proprietà di __________ __________ (abitazione di 89 m² e corte di 1 m²), con onere di sporgenza sul piano inferiore a favore della contigua particella n. __________. Quest’ultima, proprietà di __________ __________, corrisponde al numero di mappa __________ (abitazione di 215 m² e corte di 4 m²).
B. Contro la mancata attribuzione di una particella al suo numero di mappa ______________________________ __________ __________ è insorto davanti al perito unico, che con decisione del 15 aprile 1992 ha respinto il gravame e ha posto le spese di fr. 700.– a carico del ricorrente. Secondo il perito nemmeno il dott. __________ __________ era stato in grado di indicare concretamente a quale oggetto si riferisse il numero di mappa __________; tale “abitazione ad uso legnaia” poteva forse trovarsi entro i confini della particella n. __________o __________, ma tanto nell’uno quanto nell’ altro caso essa era ormai divenuta proprietà delle rispettive intestatarie dei fondi, iscritte nei registri censuari da tempo immemore (art. 662 cpv. 1 CC). Il perito ha accolto invece un ricorso presentato da __________ __________, la quale rivendicava la proprietà di una cantina nella particella n. __________, e ha ordinato al geometra di procedere alla relativa intavolazione. Le spese processuali di
fr. 750.– sono state addebitate alla ricorrente.
C. L’8 maggio 1992 __________ __________ __________ ha impugnato entrambe le decisioni del perito unico davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse constatata la sua proprietà sul numero di mappa __________, che tale fondo fosse accertato consistere in “un locale di 70 m² costituito in parte dalla camera a livello inferiore della particella n. __________e in parte dalla stalla situata al piano terreno del n. __________”, che detti beni gli fossero attribuiti come quota di una proprietà per piani originaria e che fosse ordinato all’ufficiale del registro fondiario di procedere alla relativa iscrizione. Convenuta in giudizio, __________ __________ ha contestato la propria legittimazione passiva, ha chiesto di essere dimessa dalla lite e ha proposto in subordine, qualora la sua eccezione non fosse stata accolta, di respingere la petizione. __________ __________ __________ __________ hanno postulato a loro volta il rigetto della petizione. Identica domanda ha formulato __________ __________. Ogni parte è poi rimasta sulle proprie posizioni, __________ __________ __________ ribadendo la legittimazione passiva di __________ __________.
D. Con sentenza del 17 gennaio 1997 il Pretore ha respinto la petizione per difetto di legittimazione passiva nella misura in cui riguardava __________ __________; la tassa di giustizia (fr. 450.–) e le ripetibili (fr. 1600.–) sono state poste a carico dell’attore. La petizione è stata accolta invece nella misura in cui era diretta verso gli altri convenuti, nel senso che le due decisioni del perito unico sono state annullate e che è stata accertata la proprietà (per piani) dell’attore sul numero di mappa __________RFP di __________, corrispondente ai locali situati al piano inferiore della particella n. __________. Il diritto di sporgenza della particella n. __________ (proprietà di __________ __________e) sulla particella n. __________ (proprietà di __________ __________) è stato estinto, i locali al piano inferiore di quest’ul-tima particella costituendo appunto il numero di mappa __________, e annullata è stata anche la proprietà di __________ __________ sulla cantina nella particella n. __________, tale vano rientrando a sua volta nel numero di mappa __________. La tassa di giustizia di fr. 1350.– è stata posta a carico di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in ragione di un terzo ciascuno, con obbligo di rifondere all’attore fr. 1600.– complessivi per ripetibili.
E. __________ __________ ha impugnato la sentenza del Pretore con un appello dell’11 febbraio 1997 in cui chiede di respingere per carenza di legittimazione passiva la petizione nei suoi confronti, di condannare l’attore a rifonderle fr. 1600.– per ripetibili e di addebitare la tassa di giustizia alle altre due convenute in ragione di metà ciascuno. Contro la sentenza del Pretore è insorta anche __________ __________ con un appello del 17 febbraio 1997 inteso a ottenere che la petizione contro di lei sia respinta, come pure che l’attore sia tenuto a rifonderle fr. 1600.– per ripetibili e ad assumere l’intera tassa di giustizia. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 1997 __________ __________ __________ propone di respingere i due ricorsi e con appello adesivo postula l’accoglimento della petizione anche nei confronti di __________ __________ o, quanto meno, il suo esonero dalle spese in relazione a tale giudizio. __________ __________ e __________ __________ non hanno formulato osservazioni ai vicendevoli ricorsi né all’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di
L’appellante fa valere, in sintesi, di non avere mai resisitito alla rivendicazione della controparte, né per quanto riguarda il piano inferiore della particella n. __________ (a lei attribuita) né per quanto riguarda la cantina attribuita dal perito unico a __________ __________. La petizione nei suoi confronti doveva quindi essere respinta per carenza di legittimazione passiva. Del resto, quand’anche la petizione fosse stata accolta, essa non sarebbe risultata soccombente, non avendo mai contestato la pretesa dell’attore. Non si sarebbe giustificato perciò di addebitarle oneri processuali né, tanto meno, di condannarla al pagamento di ripetibili.
Nella misura in cui contesta la propria legittimazione passiva, la convenuta solleva un’eccezione infondata. Il geometra revisore le aveva attribuito in effetti l’intera particella n. __________, non solo il piano superiore dello stabile (doc. 3 della convenuta). Il perito unico ha poi ridotto tale assegnazione, sottraendo alla convenuta la proprietà della cantina riconosciuta a __________ __________ (doc. F; vano segnato in rosa sul doc. 2 della convenuta), ma non la rimanente superficie del piano inferiore (segnata in azzurro sul doc. 2 appena citato). A giusta ragione quindi la convenuta è stata citata in giudizio, l’attore contendendole la proprietà di tale piano. Se l’attribuzione del geometra revisore fosse divenuta definitiva, in effetti, la convenuta si sarebbe ritrovata proprietaria dell’intera particella n. __________, eccettuata la cantina. Su questo punto l’appello si rivela quindi privo di consistenza.
Nella misura in cui contesta la propria soccombenza, ricordando di non essersi mai opposta – comunque sia – alla rivendicazione dell’attore, l’appellante potrebbe anche avere ragione ove avesse dichiarato formalmente sin dall’inizio di riconoscere il piano inferiore dello stabile come proprietà dell’attore, sicché la causa sarebbe apparsa – per finire – un inutile procedimento giudiziario. In tale ipotesi si sarebbero potuti ravvisare “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare all’addebito delle spese e delle ripetibili, nonostante l’acquiescenza. Nella fattispecie però la convenuta, oltre che contestare a torto la propria legittimazione passiva, si è sempre opposta all’accoglimen-to della petizione. Certo, essa non ha mai preteso di essere proprietaria dei locali al piano inferiore del fabbricato, ma nemmeno ha mai dato atto formalmente di riconoscere la domanda dell’attore intesa alla costituzione della proprietà per piani. In mancanza di un formale consenso, l’attore ha dovuto instare così per l’accertamento giudiziale. Ciò posto, non si può sicuramente dire che il Pretore abbia trascurato l’art. 148 cpv. 2 CPC. Semplicemente non ne ha – a ragione – ravvisato gli estremi. Anche al proposito il gravame si rivela dunque senza fondamento.
II. Sull’appello di
L’appellante si limita a evocare “la perizia dell’avv. __________ __________ ” (si tratta in realtà della decisione del perito unico doc. F), ma nemmeno tenta di enunciare perché essa dovrebbe prevalere sulla valutazione probatoria del primo giudice. Né la decisione del perito si fondava su un approfondito esame delle planimetrie, tant’è che si limitava sostanzialmente a riconoscere la proprietà dell’appellante sulla nota cantina per intervenuta prescrizione acquisitiva. Il perito, poi, non ha affatto indagato né sull’origine del numero di mappa __________ (o __________) né si è interrogato sulla compatibilità della sua decisione con l’area – e l’ubicazione – del numero di mappa __________. La sua argomentazione non può quindi reggere il confronto con il meticoloso apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore. Del resto la questione non era – come reputa la convenuta – quella di “ritenere acquisite al di là di ogni dubbio le richieste dell’attore” (appello, pag. 3), ma di appurare se gli elementi agli atti consentissero di ritenere fondata la domanda di petizione. Il Pretore, dopo avere ponderato compiutamente e liberamente tutte le prove dirette e indirette (art. 90 CPC), ha concluso in senso affermativo. Tale modo di procedere non lede in alcun modo il prescritto dell’art. 8 CC.
n. __________ (e la petizione era diretta anche contro __________ __________). Quanto alla asserita usucapione, invano si tenterebbe di comprendere perché l’opinione del Pretore, il quale ha escluso con una motivazione chiara e circostanziata tale modo di acquisto della proprietà (sentenza, pag. 6), sarebbe contraria al diritto federale o cantonale. Per quanto attiene a eventuali trapassi di proprietà, infine, l’appellante non ne indica uno solo che avrebbe per oggetto la nota cantina. Sprovvisto di motivazione, al proposito l’appello va dichiarato pertanto irricevibile.
L’appellante si domanda – senza per altro farne una censura – se la sentenza del Pretore sia compatibile con la sicurezza giuridica, sostenendo – almeno per quel che è dato di capire – che il giudizio impugnato rimette in discussione una decisione peritale (quella che le attribuisce la cantina) non oggetto di alcun ricorso. In realtà la sentenza del Pretore non lede alcun sindacato definitivo. Il perito ha statuito a due riguardi: con la prima decisione (n. __________) ha respinto le rivendicazioni dell’attore in merito al numero di mappa __________ (doc. E), con la seconda (n. __________) ha attribuito la nota cantina in proprietà all’appellante (doc. F). Che tali decisioni, entrambe del 15 aprile 1992, potessero essere contestate in via di azione giudiziaria è indiscusso (art. 106 cpv. 2 vLGRF). Che l’attore le abbia impugnate entrambe è un dato di fatto (petizione, richiesta di giudizio 1.1) e che egli fosse legittimato a insorgere non solo contro la decisione n. _, ma anche contro la decisione n. __________non può seriamente essere posto in dubbio, contestando egli l’attribuzione della cantina alla convenuta. Nelle condizioni descritte non si scorge né incongruenza, come pretende l’interessata, né lesione della sicurezza giuridica.
Da ultimo l’appellante ribadisce – sempre con assoluta genericità – che “vi sono (...) evidenti e manifesti errori nella valutazione dell’intera problematica e accertamenti di fatto manifestamente erronei”, ma non indica quali né si cura di motivare la sua critica. Essa ripete che la sua famiglia usa la legnaia da tempo immemorabile e che “questa situazione appare ben superiore agli 80 anni previsti”, ma non tenta nemmeno di spiegare perché l’assunto del Pretore – il quale ha esposto con precisi e aggiornati rinvii di giurisprudenza per quali motivi uno stato di fatto immemorabile non giova alla convenuta (sentenza. pag.
III. Sull’appello adesivo
Già a un primo esame le asserzioni dell’appellante adesive si rivelano al limite della temerarietà. __________ __________ risultava comproprietario, infatti, della particella n. __________, su cui l’attore non ha mai rivendicato alcun diritto. Questi cerca di equivocare sul vecchio numero di mappa __________, dimenticando che il numero __________poteva trovarsi solo entro i confini del numero __________ (o __________), corrispondente alla particella n. __________, eventualmente sul numero 60, corrispondente alla particella n. __________, ma non sul numero __________, che si trova sul lato opposto della strada comunale. Tale fondo era totalmente estraneo al contenzioso e poco importa che fosse costituito in proprietà per piani. Quanto alla cantina attribuita dal perito unico a __________ __________, essa sarebbe dovuta semplicemente diventare una quota di proprietà per piani della particella n. ___________, senza alcun rapporto con il vecchio numero __________ (particella n. ___________). Che, poi, l’attore non volesse correre il rischio di omettere eventuali, ipotetici o potenziali convenuti non può seriamente essere fatto pagare a __________ __________, il quale si è visto convenire in giudizio (e si è dovuto munire di un avvocato) per scelta unilaterale dell’attore.
IV. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.-
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ __________ fr. 300.– per ripetibili.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ __________ fr. 300.– per ripetibili.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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