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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.23
Data decisione, Autorità: 22.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00023
Lugano, 22 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 giugno 1995 da
__________, già in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 10 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 31 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa di divorzio promossa con petizione del 21 giugno 1995 da __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, la convenuta __________ __________ ha chiesto in via riconvenzionale la separazione e il 2 settembre 1996 ha instato perché il marito fosse tenuto a stanziarle una prima provvigione ad litem di fr. 250 000.–. Al contraddittorio del 13 settembre 1996 il marito si è opposto alla domanda. Il Pretore, statuendo il 31 gennaio 1997, ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato __________ __________ a erogare alla moglie la somma di fr. 150 000.– come (prima) provvigione ad litem. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie un’in-dennità di fr. 2000.– per ripetibili.
B. Contro il decreto cautelare appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 10 febbraio 1997 nel quale propone che l’istanza della moglie sia respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del
3 marzo 1997 __________ __________ conclude per la reiezione dell’ap-pello e per la conferma del decreto pretorile.
C. __________ __________ è deceduto il __________ 1997, lasciando due figli (____________________. e __________) nati da precedenti matrimoni. Con lettera del 12 maggio 1997 il giudice delegato di questa Camera ha interpellato i patrocinatori delle parti per verificare se avessero tuttora interesse alla sentenza. Il legale della moglie ha dichiarato di non opporsi allo stralcio del procedimento; il legale del marito ha risposto di considerare caduche le misure provvisionali emanate dal Pretore pendente causa.
D. Con decreto del 7 luglio 1997 il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Una causa di stato diviene, con la morte di un coniuge, senza oggetto. Ciò vale anche se la pronuncia del divorzio è già stata emessa, ma non è ancora passata in giudicato. Le misure provvisionali, adottate per la durata della causa, decadono da sé al momento in cui il processo diventa privo d’oggetto (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 37 ad art. 143 CC, note 53, 67 e 75 ad art. 145 CC; Michel Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.). L’obbligo di fornire una provvigione ad litem è decretato dal giudice, in una causa di separazione o di divorzio, alla stregua di una misura provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., nota 259 ad art. 145 CC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 554; Czitron, op. cit., pag. 116). Il giudice fissa il relativo importo tenendo conto delle spese legali che il coniuge istante dovrà affrontare dal momento in cui l’istanza è stata introdotta (Bühler/Spühler, op. cit., nota 287 ad art. 145 CC; Czitron, op. cit., pag. 120). Sotto questo profilo la richiesta di provvigione ad litem esplica gli stessi effetti di una domanda di assistenza giudiziaria: di regola essa non retroagisce (non copre cioè le spese già affrontate), ma garantisce – se fondata – la copertura delle spese legali che il coniuge istante dovrà affrontare sin dal momento in cui ha presentato l’istanza (e non solo dal momento in cui statuirà il giudice).
Nella fattispecie la moglie ha inoltrato l’istanza di provvigione ad litem il 2 settembre 1996, sicché il Pretore doveva apprezzare l’entità dell’eventuale provvigione a carico del marito con riferimento alle spese legali che la moglie avrebbe dovuto affrontare da quel giorno. Poco importa quindi che la causa di merito si sia estinta il 30 aprile 1997. Un’altra questione è sapere se e come il coniuge superstite possa essere tenuto a rimborsare (o vedersi compensare con altre pretese) la somma versatagli in eventuale eccesso per rapporto alle spese effettive da egli sopportate fino al momento in cui la causa diviene priva d’oggetto (al riguardo: Bühler/Spühler, op. cit., note 300 segg. ad art. 145 CC; Czitron, op. cit., pag. 123 segg.; v. anche Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 553 con rinvii; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 ad art. 159 CC verso il basso). Tale problema esula nondimeno dal quadro dell’attuale vertenza. In concreto la Camera civile di appello deve unicamente verificare se, statuendo sulla base dei fatti noti fino al 31 gennaio 1997 (emanazione del decreto impugnato), il Pretore abbia disatteso per un verso o per l’altro il diritto federale. Fatti nuovi non possono essere considerati per la prima volta in sede di ricorso (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Il patrocinatore dell’appellante si prevale di una citazione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 37 ad art. 143 CC, già richiamata al consid. 1) per argomentare – apparentemente – che la richiesta in esame sarebbe decaduta ex tunc con la morte del cliente. Tale citazione riguarda però le sentenze di merito, non le misure provvisionali. Si seguisse il ragionamento del patrocinatore, gli eventuali contributi provvisionali per la moglie o i figli fissati dal giudice di prima sede decadrebbero ex tunc – se impugnati in appello – ogni qual volta la causa di merito diverrebbe senza oggetto. Ciò sarebbe manifestamente insostenibile. L’obbligo contributivo si estingue, certo, alla morte del debitore, ma ciò non impedisce che le somme dovute per la durata della causa – se confermate in appello – debbano essere corrisposte.
Ciò premesso, occorre esaminare se il 2 settembre 1996 si giustificasse di assegnare alla moglie una (prima) provvigione ad litem di fr. 150 000.–. Il Pretore, accertato come una tale pretesa discenda – a suo dire – dall’art. 163 CC, ha ritenuto che nel caso in esame il contributo provvisionale di fr. 15 000.– mensili non bastasse alla moglie per coprire le spese processuali e di patrocinio “senza rischiare di rimanere senza mezzi propri di sostentamento”, visti “i cospicui valori in gioco (diversi milioni)”. L’“inconsueta agiatezza economica” in cui versava il marito faceva per altro apparire giustificato, come prima provvigione, il noto versamento di fr. 150 000.–.
a) L’appellante ha censurato la motivazione appena riassunta sostenendo che la moglie non ha dimostrato la necessità di provvigione alcuna, né ha fatto verificare la nota professionale del suo precedente patrocinatore dal Consiglio di moderazione. Ha soggiunto che in ogni modo, prima della cessazione della comunione domestica, il tenore di vita della moglie era relativamente modesto, sicché il contributo alimentare di fr. 15 000.– mensili doveva reputarsi sufficiente a coprire le spese del processo. Fissando un obbligo di provvigione oltre il fabbisogno dell’interessata, il primo giudice avrebbe violato il diritto federale.
b) L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art. 159 CC (doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da Hausheer/Reusser/Geiser (Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15), da Bühler/Spühler (in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da Hasenböhler (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 14 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da Bräm (op. cit., nota 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii) e da Hinderling/Steck (op. cit., pag. 540 seg.). Comunque si opini al riguardo, rimane il principio per cui il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.; Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
c) Nelle circostanze descritte il problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione derivi dall’art. 159 o dall’ art. 163 CC può – contrariamente all’opinione del Pretore – rimanere indeciso. L’appellante non contestando la possibilità di erogare l’importo in rassegna, l’unico punto litigioso verteva in concreto sull’effettiva necessità della somma da parte della moglie per sovvenire alle spese del processo. Ora, che tali costi sarebbero verosimilmente potuti ammontare a fr. 150 000.– non è seriamente contestato dall’appel-lante, il quale si limita a rimproverare alla moglie di non aver fatto tassare dal Consiglio di moderazione la nota professionale del suo precedente avvocato. La critica tuttavia cade nel vuoto, una provvigione ad litem essendo destinata a coprire – come si è spiegato – i costi che la parte deve affrontare dopo l’introduzione dell’istanza, non quelli già sopportati.
d) Rimane la questione legata alla disponibilità finanziaria della moglie, più che sufficiente – secondo il marito – per finanziare i costi legali e di patrocinio derivanti dal processo. Stando al Pretore invece, “i pur notevoli alimenti che il marito versa alla moglie (...) non consentirebbero comunque a quest’ultima di farvi fronte senza rischiare di rimanere senza mezzi per il proprio sostentamento” (decreto, pag. 3). In realtà simile affermazione non trova gran conforto agli atti, dai quali non risulta né l’ammontare dell’effettivo fabbisogno mensile della moglie né quanto essa potrebbe devolvere mensilmente alle spese di causa. Se non che, a prescindere dall’apodittico accertamento del Pretore, una provvigione ad litem si giustifica non solo quando il coniuge richiedente sia privo di mezzi sufficienti per sostenere le spese legali di una causa di stato, ma anche – a titolo eccezionale – quando offenderebbe la parità di trattamento imporre a tale coniuge un onere del genere (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 269 ad art. 145 CC). Nel caso in esame l’appellante risultava disporre, quanto meno a un sommario esame, di enormi risorse finanziarie (reddito di
fr. 750 000.– mensili, sostanza di 100 milioni di franchi: verbali, pag. 13 seg.). Costringere la moglie, in circostanze siffatte, a rimanere verosimilmente con il fabbisogno minimo quando il marito avrebbe potuto affrontare le spese di causa senza in pratica risentirne sarebbe apparso ledere, in effetti, il fondamento del precetto di uguaglianza tra coniugi. A parte la motivazione, nel risultato il decreto del Pretore merita perciò di essere condiviso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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