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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.21
Data decisione, Autorità: 21.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00021
Lugano 21 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 dicembre 1995 dall’
avv. __________ __________,
contro
__________ __________, __________ __________ __________ in fallimento, __________ __________ __________, __________ __________ , __________ - e __________ ____________________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 6 febbraio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 dicembre 1995 l’avv. __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ __________, direttore responsabile del settimanale __________ __________ __________, __________ __________, editrice, __________ __________, redattore, __________ __________, impaginatore, e __________ ____________________, tipografi, perché fosse accertata – tra l’altro – una lesione della sua personalità per articoli apparsi __________, il __________ e il __________ 1995 sul citato giornale e perché i convenuti fossero tenuto in solido a versargli fr. 7’500.– quale indennità per torto morale. Nella loro risposta del 21 giugno 1996 __________ __________ e la __________ __________ hanno concluso per il rigetto dell’azione. Anche gli altri convenuti, salvo __________ ____________________, rimasti preclusi, hanno avversato la petizione.
All’udienza preliminare del 13 novembre 1996, le parti non hanno notificato prove, di modo che si è proceduto seduta stante al dibattimento finale. L’attore, in particolare, ha chiesto di accertare la violazione della sua personalità a opera di __________ __________ e della __________ __________ in relazione all’articolo pubblicato il __________ 1995 dal titolo “__________ __________ __________ __________ __________ ”, di condannare costoro al pagamento di un’indennità di fr. 7’500.– e alla pubblicazione della sentenza sul giornale e infine di autorizzarlo a pubblicare a spese dei convenuti il dispositivo della sentenza su tre quotidiani ticinesi. I convenuti hanno riaffermato la loro opposizione.
B. Con sentenza del 20 gennaio 1997 il Pretore ha accertato che __________ __________ e __________ __________ hanno leso la personalità di __________ __________, ha obbligato questi ultimi a versare in solido all’attore fr. 6’500.– per torto morale e a pubblicare i dispositivi della sentenza sul __________ __________ __________, autorizzando l’attore a pubblicare il dispositivo della sentenza su altri quotidiani ticinesi. Il Pretore ha accertato che anche __________ __________ ha leso la personalità dell’attore e lo ha condannato a versare un’indennità di fr. 1’000.– per torto morale. Nei confronti di __________ __________ e di __________ ____________________ la petizione è stata invece respinta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 960.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attore e per il resto a carico di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in solido, tenuti a rifondere all’attore fr. 500.– per ripetibili.
C. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 febbraio 1997, __________ __________ chiede di respingere la petizione o in via subordinata di ridurre a fr. 1’000.– l’indennità per torto morale, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello. Gli altri convenuti non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’attore ha chiesto, oltre all’accertamento della lesione della sua personalità, la condanna dei convenuti al pagamento di un’in-dennità per torto morale di fr. 7’500.–. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e, accertata la lesione della personalità, ha obbligato alcuni convenuti a versare un’indennità di fr. 6’500.– per torto morale. Ora, per quanto il valore di fr. 8’000.– non sia raggiunto (art. 13 LOG), l’appello è ammissibile. L’azione intesa al risarcimento del torto morale ha invero carattere patrimoniale (Tercier, op. cit., n. 1788) – contrariamente all’azione a protezione della personalità (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 775) – tuttavia dottrina e giurisprudenza federali ritengono che ove una contestazione verta sia su un diritto di natura pecuniaria il cui valore non raggiunga il minimo legale, sia su un diritto di natura non pecuniaria, il ricorso per riforma è ammissibile, le due azioni essendo strettamente connesse (DTF 80 II 30 consid. 178 II 290 consid. 1; Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44). Tempestivo, l’appello in esame può pertanto essere vagliato nel merito.
Il Pretore, accertato che il contenuto dell’articolo “__________ __________, __________ __________ __________ ” apparso sul __________ __________ __________ del __________ 1995 era gravemente lesivo per la personalità dell’attore, ha obbligato __________ __________ e __________ __________ di versare un’indennità di fr. 6’500.– per torto morale. L’appellante ritiene che l’articolo pubblicato sul settimanale non è illecito poiché nella fattispecie, tenuto conto che l’attore è un personaggio pubblico, sussiste un interesse pubblico preponderante.
Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2).
a) Nella fattispecie l’appellante ha dipinto la famiglia dell’attore come un’associazione mafiosa, accusando in particolare l’at-tore stesso di agire illegalmente, definendo suo padre __________ e suo nonno __________ __________ __________ di __________. Non vi è dubbio che simili affermazioni inducono il lettore medio a ritenere che l’attore sia dedito ad attività losche, abbia una moralità quanto meno dubbia, agisca senza scrupoli e sia un uomo politico poco onesto, tant’è che l’appel-lante è stato condannato penalmente per diffamazione in seguito a tale articolo. Ciò vincola il giudice civile sull’esisten-za del fatto che costituisce reato (art. 112 CPC). L’appel-lante, per altro, nemmeno contesta che quanto scritto sia lesivo della personalità dell’attore. E una lesione della personalità è data, in effetti, quando la notizia faccia sorgere nel pubblico un’immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale persona venga sensibilmente sminuita (Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, 19 pag. 202). Ciò indubbiamente è il caso in concreto.
b) L’appellante, del resto, non nega la lesione: pretende solo che il suo agire sia giustificato da un interesse pubblico preponderante. Se non che, egli neppure tenta di dimostrare un siffatto interesse. Che l’attore abbia assunto cariche politiche ancora non basta per ravvisare interesse generale alla lesione della sua personalità. Per di più un giudizio di valore, anche se giustificato nel merito, può scadere nell’illecito quando la forma scelta per esprimerlo pregiudica inutilmente la personalità della vittima (Tercier, op. cit., n. 741 segg.). Il fatto che quest’ultima sia una persona politica non giustifica quindi, per ciò solo, attacchi come quelli mossi dall’appel-lante. Il gravame, su questo punto, è dunque sprovvisto di buon diritto.
Per l’art. 49 cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm in: Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Premesso che ogni uomo reagisce in modo diverso a una violazione della sua personalità, il Tribunale federale ha stabilito recentemente che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, n. 603; II CCA, sentenza del 13 ottobre 1997 in re R. contro B. e llcc). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).
Nella fattispecie l’attore si è limitato ad allegare di svolgere l’attività di avvocato, la quale notoriamente si fonda sulla completa fiducia della clientela, soggiungendo di riferirsi, per la quantificazione dell’indennità, ai parametri della giurisprudenza (petizione, pag. 13). Ora, che l’interessato abbia patito un certo pregiudizio in seguito al noto articolo di giornale è innegabile. Ciò non basta a dimostrare però una particolare sofferenza morale. Se poi si aggiunge che la condanna penale inflitta all’ap-pellante non ha mancato di pubblicità e che – come si vedrà in appresso – la pubblicazione del dispositivo della sentenza va confermata, l’attore non può negare di avere ottenuto ragionevole soddisfazione (Tercier, op. cit., n. 2057 pag. 271; Brehm, op., cit., n. 10 ad art. 49). Ciò posto l’appello, su questo punto è destinato all’insuccesso.
L’appellante ritiene infine sproporzionato l’obbligo di pubblicare la sentenza (recte: dispositivo) sugli altri quotidiani ticinesi, bastando la pubblicazione sul __________ __________ __________. L’argomen-tazione è doppiamente priva di buon diritto. Intanto perché essa non è stata sollevata davanti al Pretore, ove il convenuto si è limitato ad affermare che l’attore non aveva diritto ad alcun risarcimento, non avendo recato la prova del pregiudizio e del nesso di causalità (risposta pag. 2 ad 11.12. 13.). Ciò basterebbe per dichiarare la censura irricevibile. In secondo luogo l’appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore, per il quale la pubblicazione sui tre quotidiani è giustificata dall’eco che la questione ha avuto (sentenza, pag. 8). Al riguardo l’in-teressato rimane del tutto silente. Insufficientemente motivato, l’appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Il contenuto della pubblicazione deve nondimeno essere conformato all’esito del ricorso.
Visto l’esito dell’appello, si giustifica di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Il pronunciato di prima sede va modificato nella misura in cui la domanda di risarcimento per torto morale verso __________ __________ e la __________ __________ deve essere respinta. Ciò legittima una suddivisione dei costi in proporzione di due quinti a carico dell’attore e di tre quinti in solido a carico dei convenuti __________ __________, __________ __________ e __________ __________.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
__________ __________ è condannato a versare all’attore fr. 1’000.– con interessi al 5% dall’8 gennaio 1995 a titolo di indennità per torto morale. Le altre richieste sono respinte.
__________ __________ è condannato a pubblicare sul __________ __________ __________, entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, utilizzando gli stessi caratteri degli altri articoli sia in prima pagina sia nella pagina interna, per un’ampiezza di un quarto di pagina, il seguente testo:
Con sentenza del 20 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato __________ __________ per avere leso la personalità dell’avv. __________ __________ con l’articolo pubblicato il __________ 1995 sul __________ __________ __________. Il dispositivo della sentenza è il seguente:
È accertato che __________ __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ , hanno leso la personalità dell’avv. __________ __________ tramite l’articolo pubblicato sul __________ __________ __________ del __________ 1995 “ __________ __________ __________ __________ ”.
Con sentenza del 20 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato __________ __________ per avere leso la personalità dell’avv. __________ __________ con l’articolo pubblicato il __________ 1995 sul __________ __________ __________. Il dispositivo della sentenza è il seguente:
È accertato che __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________ __________ , hanno leso la personalità dell’avv. __________ __________ tramite l’articolo pubblicato sul __________ __________ __________ del __________ 1995 “ __________ __________ __________ __________i”.
Per il resto l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di __________ __________ e di __________ __________ in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________ in fallimento, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ , __________ -;
– __________ ____________________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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