AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.20
Data decisione, Autorità: 23.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00020
Lugano 23 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (misure provvisionali in pendenza di causa di stato: restrizione della facoltà di disporre) promossa con istanza del 13 luglio 1994 da
__________ , __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 3 febbraio 1997 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’8 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se deve essere accolto l’appello adesivo del 2 marzo 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1950) e __________ __________ __________ (1951), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1979. Dalla loro unione sono nati __________ (1980) e __________ (1987). Il 7 luglio 1994 la moglie ha promosso davanti al Tribunale civile di Milano un’azione di separazione personale.
B. A tutela delle sue pretese in liquidazione del regime matrimoniale, con istanza del 13 luglio 1994 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di bloccare gli averi intestati personalmente, o a terze persone in via fiduciaria, al marito, presso il __________ __________ di __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP. Con decreto emesso inaudita parte il 19 luglio 1994 il Pretore ha ordinato all’istituto bancario di bloccare i beni di __________ __________ __________ nel senso voluto dalla moglie.
C. Alla discussione del 23 settembre 1994 il marito si è opposto all’istanza e in via subordinata ha chiesto che il blocco fosse limitato al 50% degli averi depositati. Il Pretore, statuendo senza contraddittorio il medesimo giorno, ha ordinato all’istituto bancario di sbloccare la metà del valore dei beni oggetto del decreto emanato il 19 luglio 1994.
D. Il 28 novembre 1994 __________ __________ __________ ha presentato un’istan-za di modifica di provvedimenti cautelari volta a limitare il blocco al 50% dell’importo depositato presso il __________ __________ di __________ al 29 settembre 1993, data alla quale sarebbe intervenuta la liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha chiesto inoltre di essere autorizzato a sostituire tale blocco con un’ipote-ca di pari importo gravante un immobile di sua proprietà a __________ (Milano). Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 1994 la moglie si è opposta all’istanza di modifica. Statuendo il 9 marzo 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato al __________ __________ di sbloccare gli averi del marito nella misura del 50% dei beni depositati il 29 settembre 1993 che fossero materialmente divisibili, ossia ciò che eccedeva in valore la metà di fr. 509’966.80, US$ 281.30 e Lit. 21’914, confermando il blocco integrale dei beni depositati che non fossero materialmente divisibili.
E. Il 20 marzo 1995 il marito ha inoltrato al Pretore una domanda di interpretazione, cui si è opposta la moglie con osservazioni del 3 aprile 1995. Dopo la discussione del 15 maggio 1995, il Pretore ha accolto la domanda di interpretazione, limitando il blocco degli averi del marito al 50% dei beni depositati il 29 settembre 1993 che fossero materialmente divisibili, indipendentemente dal loro controvalore in franchi svizzeri, mentre ha respinto la domanda intesa a sostituire il blocco dietro presentazione di un’ipoteca di pari importo gravante il fondo in Segrate, proprietà del marito. Un appello introdotto da __________ __________ __________ è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 26 aprile 1996 (11.96.00049). Ultimata l’istruttoria, i coniugi hanno presentato un memoriale scritto nel quale si sono confermati nelle rispettive domande di giudizio. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
F. Con decreto cautelare dell’8 gennaio 1997 il Pretore ha ordinato al __________ __________ di __________ il blocco del 50% degli averi intestati al marito o fiduciariamente a terzi, al 29 settembre 1993 e materialmente divisibili, indipendentemente dal loro controvalore in franchi svizzeri, ha confermato il blocco integrale dei beni depositati non materialmente divisibili e – in accoglimento dell’istanza di modifica del marito – ha autorizzato la sostituzione del blocco con un’ipoteca di pari importo gravante l’immobile del marito, ritenuto che un’eventuale sblocco degli averi sarebbe stato ordinato dallo stesso Pretore, previa verifica dell’iscrizione dell’ipoteca per un importo equivalente alla garanzia. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’800.–, sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.
G. Contro il predetto decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 3 febbraio 1997 nel quale chiede che – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – l’istanza di modifica sia respinta e il blocco non sia sostituito dall’ipoteca, postulando inoltre una diversa ripartizione degli oneri processuali. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dalla presidente di questa Camera con decreto dell’11 febbraio 1997. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 1997 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e con in via adesiva chiede che le ripetibili accordategli siano aumentate a fr. 3’000.–. L’istante conclude per la reiezione dell’appello adesivo.
H. Con decreto del 16 maggio 1997 il Pretore, preso atto del certificato di costituzione di ipoteca per Lit. 500’000’000 in favore di __________ __________ __________ e dell’avvenuta registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Milano, ha ordinato al __________ __________ di mettere a libera disposizione di __________ __________ __________ tutti gli averi depositati e già oggetto del blocco. Un appello presentato il 23 maggio 1997 da __________ __________ __________ contro il decreto del Pretore è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 3 giugno 1997 (11.97.00093).
Considerando
in diritto: 1. Il primo giudice ha autorizzato la sostituzione del blocco con un’ipoteca di pari importo gravante l’immobile del marito ritenendo – in estrema sintesi – che, avendo accettato nella procedura italiana la perizia allestita dal geometra __________ __________, la moglie non poteva più contestarla nella procedura svizzera. Quanto al valore dell’immobile (Lit. 1’200’000’000), esso consentiva la prestazione di una garanzia reale pari all’intera somma depositata presso il __________ __________.
I. Sull’appello principale
L’appellante chiede di respingere la prospettata sostituzione del blocco con una garanzia immobiliare. Rileva che l’immobile di Segrate sarebbe già gravato da un’ipoteca di Lit. 500’000’000 a proprio favore, di modo che in caso di ulteriore aggravio il fondo sarebbe sovraipotecato e le sue pretese in liquidazione del regime matrimoniale risulterebbero in parte scoperte. Inoltre, contrariamente al conto bancario bloccato che costituisce una garanzia effettiva e immediata e comprende pure gli interessi nel frattempo maturati, la garanzia ipotecaria non assicura interessi per gli investimenti oggetto del blocco bancario, sicché in caso di incanto dell’immobile essa si vedrebbe costretta ad abbandonare l’appartamento nel quale vive gratuitamente con i figli, rispettivamente a ritirarlo contro pagamento.
Secondo l’art. 178 CC il giudice può, a istanza di un coniuge, subordinare al consenso dell’altro la disposizione di determinati beni, se ciò sia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale (cpv. 1). Il giudice deve equamente tener conto degli interessi di entrambi i coniugi e non solo di quelli dell’istante, né deve limitare oltre misura il convenuto nella sua sfera privata o professionale (Hasenböhler, Verfügungsbeschränkungen zum Schutze eines Ehegatten, in: BJM 1986 pag. 92). L’art. 178 CC, misura a protezione dell’unione coniugale, è applicabile per analogia anche in pendenza di una causa di separazione o di divorzio (DTF 118 II 380 consid. 3b; I CCA, sentenza dell’8 maggio 1995 in re H. contro H.), anche prima dell’in-troduzione della causa davanti al giudice del merito e anche durante la causa stessa (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, § 12 n. 217f; I CCA, sentenza 12 giugno 1997 nella causa P.M. contro M.).
In sostituzione del blocco il coniuge convenuto può offrire garanzie (Deschenaux/Tercier, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 149 in alto; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, art. 145 CC n. 356; ZR 1952 n. 170 pag. 298). In tal caso alcuni autori propendono per l’applicazione analogica delle norme concernenti le garanzie per artigiani e imprenditori (art. 839 cpv. 3 in fine CC; cfr. Deschenaux/Tercier, op. cit., pag. 149, nota 37). Sia come sia, la garanzia offerta deve essere assolutamente sicura e sufficiente a garantire l’intero credito (DTF 121 III 445; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, n. 896). Essa può essere prestata sotto forma di fideiussione, di garanzia bancaria, di pegno mobiliare o di cauzione (Steinauer, Les droits réels, vol. III, n. 2879 pag. 218). È considerata insufficiente – di contro – una garanzia che comporta per il creditore una modifica del foro, a lui sfavorevole, o la costituzione in pegno di merci e cartevalori (obbligazioni, azioni ecc.), soggetti a fluttuazioni delle quotazioni (Schumacher, op. cit., n. 94 e 899; DTF 103 Ia 466 seg.).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto pretende il marito, le argomentazioni dell’appellante non sono nuove ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, poiché nelle osservazioni del 7 dicembre 1994 all’istanza di modifica la moglie aveva dichiarato in modo esplicito di opporsi alla sostituzione del blocco con un’ipoteca, a lei pregiudizievole sia perché il fondo era già ipotecato, sia perché esso non poteva essere alienato, sia ancora perché l’ipote-ca non copre gli interessi maturati sul capitale bloccato. Nell’ap-pello l’interessata ribadisce, precisamente, che la costituzione di un’ipoteca a titolo di garanzia non basta a tutelare adeguatamente le proprie pretese a liquidazione del regime matrimoniale.
In concreto – come si è detto – la moglie ha riconosciuto davanti al giudice italiano la stima di Lit. 1’200’000’000 attribuita all’im-mobile del marito (doc. 5, pag. 2 memoria allegata alla lettera 24 maggio 1995 dell’avv. __________ __________ al Pretore; osservazioni 21 giugno 1995 di __________ __________ __________, pag. 3; lettera 23 giugno 1995 dell’avv. __________ __________ al Pretore). Se non che, ci si dipartisse pure da tale ammissione, il fondo in oggetto risulta in ogni modo gravato da un’ipoteca di Lit. 500.000.000 costituita in secondo grado dal marito in favore della moglie il 21 settembre 1994 e da un’ ipoteca in primo grado di Lit. 210.000.000 a favore dell’Istituto __________ __________ di __________ (costituzione di ipoteca volontaria doc. 3, pag. 4), per un carico complessivo dunque di Lit. 710.000.000. Così stando le cose, un ulteriore aggravio del fondo rischierebbe come che sia di compromettere le pretese della moglie, pari alla metà del controvalore di fr. 507’818.– (valuta 29 settembre 1993). Non può certo dirsi quindi che l’ipoteca proposta dal marito offra alla moglie le stesse garanzie del blocco degli averi bancari.
Si aggiunga che in caso di difficoltà, a tutela delle sue pretese, l’appellante si vedrebbe costretta ad avviare una procedura di realizzazione forzata del fondo, notoriamente laboriosa, lunga e spesso dall’esito incerto. L’immobile in questione essendo stato attribuito in pendenza di causa alla moglie e ai figli (osservazio-ni 21 giugno 1995 moglie pag. 4, non contestato), l’appellante si vedrebbe effettivamente costretta ad abbandonare l’abitazione, in caso di aggiudicazione a terzi, o a ritirare l’immobile, per continuare ad abitarvi. Il che costituisce uno svantaggio evidente. Infine, per quanto una garanzia ipotecaria copra anche gli interessi del credito, nella fattispecie gli interessi, secondo ogni verosimiglianza, risulterebbero inferiori al tasso dell’8-9% applicato agli investimenti del marito presso il __________ __________ di __________ (teste __________, verbali pag. 2). Ne discende che la richiesta del marito intesa a prestare una garanzia sostitutiva deve essere respinta, tanto più che egli non ha neppure reso verosimile una grave minaccia dei suoi interessi.
L’appellante contesta infine il riparto degli oneri processuali deciso dal Pretore e chiede che tali costi siano posti integralmente a carico del marito o quanto meno, in via subordinata, che siano suddivisi in ragione di metà ciascuno. Ora, con l’istanza del 13 luglio 1994 la moglie aveva postulato il blocco di tutti gli averi intestati al marito, richiesta accolta dal Pretore inaudita parte. In seguito il primo giudice ha limitato il blocco alla metà del valore dei beni. Con l’istanza di modifica del 28 novembre 1994 il marito ha nuovamente chiesto di limitare al 50% il blocco degli averi, ma di poterli sostituire con una garanzia. Tenuto conto dell’esito dell’appello, entrambe le parti risultano soccombenti: l’istante ottiene solo il blocco di metà dei beni depositati, mentre il marito non può prestare la garanzia. Ciò giustifica di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
(2.1 e 2.2 annullati)
Per il resto il decreto impugnato rimane invariato.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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