AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.19
Data decisione, Autorità: 29.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00019
Lugano 29 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (..__.) della Pretura del Distretto di Bellinzona (misure provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 4 novembre 1996 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________a)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 4 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello del 7 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ il __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________ (il __________ 1975) e __________ (il __________ 1978). Il marito è conducente di __________, la moglie svolge saltuariamente l’attività di odontotecnica, oltre qualche lavoro di sarta a domicilio. La figlia è studente universitaria, il figlio è apprendista presso __________ __________ __________ __________ __________ __________ a __________. Il 28 agosto 1996 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre seguente. I coniugi sono separati di fatto dal 22 agosto 1996, quando la moglie è andata a vivere per conto proprio a Bellinzona. Il marito è rimasto a __________, nell’abitazione coniugale di sua proprietà, insieme con il figlio.
B. Il 4 novembre 1996 __________ __________ ha postulato in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 1’000.– per il mese di agosto 1996, di fr. 3’000.– mensili fino al 31 dicembre 1996 e di fr. 3’200.– mensili dal 1° gennaio 1997, oltre al blocco del registro fondiario sulle particelle n. __________RFD e __________RFP di __________, intestate al marito. Statuendo il 6 novembre 1996 senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato il blocco del registro fondiario sui citati immobili.
C. Alla discussione provvisionale del 12 dicembre 1996 __________ __________ ha confermato la propria istanza, alla quale si è opposto il marito, che ha contestato ogni obbligo alimentare, offrendo nondimeno alla moglie un contributo di fr. 1’500.– per il mese di dicembre 1996. Con decreto supercautelare del 13 dicembre 1996 il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili dal 1° dicembre 1996. Conclusa l’istruttoria, alla discussione finale del 22 gennaio 1997 le parti hanno ribadito le loro richieste di giudizio.
D. Statuendo il 27 gennaio 1997, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’600.– mensili dal 1° gennaio 1997, respingendo però il postulato blocco del registro fondiario e revocando l’ordine impartito senza contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il predetto decreto è insorto __________ __________ con un appello del 4 febbraio 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a un importo imprecisato. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 1997 l’istante propone di respingere il gravame.
__________ __________ è insorta a sua volta contro il decreto del Pretore con un appello del 7 febbraio 1997 nel quale postula l’aumento a fr. 3’200.– mensili del contributo alimentare a suo favore e la conferma del blocco del registro fondiario, sollecitando la concessione dell’effetto sospensivo alla decisione con cui il Pretore ha revocato tale provvedimento. La richiesta è stata respinta dalla presidente di questa Camera con decreto del 17 febbraio 1997. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 1997 __________ __________ propone il rigetto dell’appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di
cpv. 2 lett. e CPC e deve essere dichiarato irricevibile.
II. Sull’appello di
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari in sede provvisionale è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6’597.– mensili e quello della moglie in fr. 500.–, valutando i rispettivi fabbisogni in fr. 3’927.– mensili (marito) e in fr. 3’035.– (moglie). L’appel-lante chiede che il fabbisogno del marito sia ridotto a fr. 2’347.– mensili. Sostiene che, contrariamente a quanto ha stabilito il Pretore, il marito è esente da imposte, onde la necessità di stralciare l’importo di fr. 400.– ammesso nel suo fabbisogno. Ora, che l’onere fiscale rientri nel fabbisogno dei coniugi è indubbio, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Secondo l’art. 55 lett. a LT nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi possono cioè ottenere in pendenza della causa di stato la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Anche se l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia, il marito non può quindi far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno, poiché al momento in cui l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi (con effetto alla data dell’istanza per il tentativo di conciliazione), l’altro coniuge dovrà corrispondere il proprio arretrato d’imposta. Ne segue che in concreto la somma di fr. 400.– mensili inserita nel fabbisogno del marito non può essere riconosciuta, ove appena si consideri la proposta di tassazione intermedia – ancorché indicativa – formulata da un funzionario dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni e prodotta agli atti (doc. R). Dalla stessa si evince che, erogando un contributo alimentare di fr. 3’000.– mensili (persino inferiore a quello a carico del marito, come si vedrà in appresso) il convenuto risulterebbe esente da imposte cantonali e comunali, mentre verserebbe la trascurabile somma di fr. 25.– annui per l’imposta federale diretta. Non vi è motivo, tanto meno in sede provvisionale, per mettere in discussione tale documento, per altro mai contestato dal convenuto. L’onere fiscale incluso dal Pretore nel fabbisogno del marito deve di conseguenza essere stralciato.
L’appellante si duole del fatto che il primo giudice ha inserito nel fabbisogno del convenuto fr. 300.– mensili per spese di automobile (assicurazioni, targhe e carburante) e ne postula la riduzione a fr. 200.–. In effetti il marito ha esposto una spesa di fr. 300.– mensili per la vettura senza fornire alcuna motivazione né pretendere che il veicolo gli serva per motivi professionali. Si giustifica pertanto di ridurre la spesa a fr. 200.– mensili, come propone l’appellante, la quale del resto – pur avendo fatto valere di aver bisogno di un veicolo per cercare lavoro – si è vista riconoscere un importo limitato a fr. 100.– mensili.
L’appellante censura l’inserimento nel fabbisogno del marito di fr. 900.– mensili corrispondenti al contributo per la figlia maggiorenne agli studi. Contrariamente a quanto essa pretende, però, il giudice del divorzio può stabilire il contributo alimentare del figlio oltre la maggiore età (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996), in particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla maggiore età o la sua formazione professionale è ancora in corso (Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come misura provvisionale nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, poiché queste misure riguardano solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/ Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, art. 1–359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Ne discende che la somma di fr. 900.– mensili deve essere stralciata dal fabbisogno del marito, così come il premio della cassa malati per la figlia (fr. 207.30: doc. 2, foglio 3). Tenuto conto che, come si vedrà in appresso, a entrambi i coniugi rimane un’eccedenza, essi potranno – in ogni modo – contribuire al mantenimento di figli maggiorenni con la quota a loro disposizione.
L’appellante contesta infine l’inserimento nel fabbisogno mensile del convenuto del premio di cassa malati di fr. 66.10 (doc. 2, foglio 4) per il figlio __________, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per gli stessi motivi esposti al considerando che precede, tale importo dev’essere stralciato, trattandosi di una partecipazione al mantenimento del figlio maggiorenne. D’altra parte il ragazzo, contrariamente alla sorella, sembra essere economicamente autosufficiente, poiché consegue come apprendista un reddito netto di fr. 1’254.55 oltre alla tredicesima (doc. P) e a un sommario esame sembra quindi poter coprire le sue necessità, tenuto conto che vive con il padre e che non ha oneri di alloggio (riassunto scritto del convenuto 11 dicembre 1996, pag. 3 ad 4).
In conclusione il fabbisogno della moglie rimane di fr. 3’035.– mensili, quello del marito è fissato in fr. 2’348.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, pasti fuori casa fr. 300.–, oneri ipotecari fr. 418.–, premio cassa malati fr. 205.50, spese automobile fr. 200.–, assicurazioni e spese di riscaldamento fr. 200.–). Il sintesi il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta dunque come segue:
reddito del marito fr. 6’597.—
reddito della moglie fr. 500.—
fr. 7’097.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2’348.50
fabbisogno della moglie fr. 3’035.—
fr. 5’383.50 mensili
eccedenza fr. 1’713.50
metà eccedenza fr. 857.— mensili
somma destinata alla famiglia:
(reddito del marito ./. fabbisogno ./. metà eccedenza) fr. 3’392.50 mensili
L’appellante avendo limitato le proprie richieste a un contributo mensile di fr. 3’200.–, il gravame deve essere accolto in tale misura.
III. Sulle spese e le ripetibili
In sede di appello __________ __________ deve sopportare spese e ripetibili del suo gravame, irricevibile. L’appello di __________ __________ dovendo essere accolto quasi per intero (salvo il blocco del registro fondiario, divenuto senza oggetto), si giustifica di porre un quarto dei costi a carico di __________ __________ e tre quarti a carico del marito, tenuto a rifondere un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è irricevibile.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
III. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, l’appello di __________ __________ è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal 1° gennaio 1997, l’importo mensile anticipato di fr. 3’200.–.
Per il resto il decreto è confermato.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a suo carico e per tre quarti a carico della controparte. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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