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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.17
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00017
Lugano
4 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 giugno 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso
che il 31 gennaio 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il
decreto cautelare emanato il 21 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
preso
atto che il 1° settembre 1997 l’appellante ha presentato a questa Camera una
convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai coniugi il 29
agosto 1997 in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e
__________ __________ acconsente alla compensazione delle ripetibili;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale
pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC), e comporta, in linea di principio,
l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte
una congrua indennità per ripetibili;
accertato
che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________
può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito
dell’indigenza sia quello della possibilità di esito favorevole;
considerato
che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della
buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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