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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.15
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00015
Lugano 30 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (____) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (modifica di sentenza di separazione) promossa con petizione dell’8 ottobre 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 3 gennaio 1997 con cui il Pretore ha accolto una domanda di restituzione in intero formulata dall’attore il 19 dicembre 1996 per produrre un nuovo mezzo di prova;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 24 gennaio 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 3 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 aprile 1986 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra __________ __________ (1937) e __________ nata __________ (1939). Nella convenzione sugli effetti accessori, omologata dal giudice, il marito si è impegnato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili indicizzati e la metà della tredicesima da lui percepita.
B. L’8 ottobre 1993 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città per ottenere la soppressione del contributo alimentare dal 1° giugno 1993 o, in subordine, la riduzione dello stesso a un importo da stabilire, chiedendo in via cautelare di essere immediatamente liberato da qualsiasi onere verso la moglie. A sostegno della domanda egli ha fatto valere la migliorata situazione economica della moglie dopo la morte del suocero (il __________ 1993), l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale, il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia __________ (nata nel 1967), la conseguente possibilità per la moglie di estendere la propria attività lucrativa e, infine, il peggioramento della propria situazione economica. Nella sua risposta del 13 dicembre 1993 __________ __________ si è opposta alla petizione e nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste. Con decreto cautelare del 3 gennaio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza presentata dall’attore contestualmente alla petizione.
C. Il 19 dicembre 1996 l’attore ha presentato un’istanza di restituzione in intero per essere autorizzato a produrre un verbale 11 dicembre 1996 delle __________ __________, ufficio __________ __________O, da cui risulta che il __________ 1997 egli è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato con una rendita annua di fr. 62’403.–. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 1996 la convenuta si è opposta all’istanza.
D. Statuendo il 3 gennaio 1997, il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero e ha ammesso la produzione del documento. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 50.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 100.– per ripetibili.
E. Insorta contro il decreto appena citato con un appello 24 gennaio 1997, __________ __________ chiede che l’istanza di restituzione in intero sia respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Il Pretore ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto cautelare.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero, ritenendo che il pensionamento dell’attore (e, quindi, il documento che lo attesta) sia una circostanza rilevante ai fini del giudizio. Rinviata al merito la questione di sapere se il noto verbale comprovi effettivamente una riduzione del reddito, egli ha definito giustificata, per ragioni di economia processuale, l’assunzione del documento prodotto, anche perché nella fissazione del contributo occorre tenere conto dell’evoluzione prevedibile della situazione economica dei coniugi.
La restituzione per intero può essere invocata dalla parte che dopo lo scambio degli allegati, per circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre documenti o far assumere prove che appaiono influenti per l’esito del processo (Rep. 1982 pag. 105). Nella fattispecie è pacifico che nessuna colpa può essere rimproverata all’attore. L’appellante contesta però gli estremi della restituzione in intero perché il nuovo documento attesterebbe un evento futuro, ipotetico, che richiederebbe una modifica delle domande di causa, rispettivamente un’istruttoria a sé stante.
È indubbio che il pensionamento anticipato dell’attore è un fatto nuovo, che non figura nei memoriali di petizione e di replica. Ora, fatti nuovi possono essere addotti dopo lo scambio degli allegati preliminari solo su richiesta del giudice, oppure se sono date le premesse di un’assunzione suppletoria di prove (art. 81 lett. a CPC) o di restituzione in intero sulla base dell’art. 138 CPC (art. 81 lett. b CPC). Nella fattispecie, come si è appena visto, l’attore ha prodotto un documento che non poteva esibire prima, mentre non può essere negato che tale circostanza sia influente per l’esito del processo. Chiamato per diritto federale a formulare una prognosi sulla situazione economica delle parti, il Pretore dovrà esaminare infatti se una soppressione o una riduzione del contributo sia giustificata da un’eventuale peggioramento della situazione del marito. È finanche palese che il pensionamento anticipato dell’obbligato alla rendita, attestato dal noto documento, costituisce un elemento suscettibile di influire sulla sua futura situazione economica e pertanto sull’esito del giudizio. Ne discende che le condizioni previste dall’art. 138 CPC sono adempiute nel caso concreto. La circostanza che l’attore abbia invocato il prepensionamento sei mesi prima che ciò avvenisse non è decisiva ai fini del giudizio, già per il fatto che la domanda di restituzione, introdotta il __________ 1996, è senza dubbio tempestiva (art. 139 seconda frase CPC), di modo che la questione non merita ulteriore disamina.
Si condividesse l’opinione dell’appellante e si negassero i presupposti di una restituzione in intero, del resto, la situazione non muterebbe sostanzialmente. Sulla base del nuovo documento l’interessato potrebbe promuovere infatti una nuova azione di modifica, ciò che offenderebbe il principio dell’economia processuale. Giacché delle due l’una: ovvero il Pretore congiungerebbe la nuova azione con quella già pendente (e il risultato sarebbe quello di ritrovarsi nelle contingenze odierne), ovvero egli statuirebbe prima sull’azione già pendente, ma dovrebbe poi modificarne il dispositivo qualora l’azione successiva risultasse provvista di buon diritto. Che l’ammissione del nuovo documento imponga l’assunzione di nuove prove non è di alcuna pertinenza. A parte il fatto che ciò potrebbe avvenire anche nel quadro di un’azione separata, nell’ambito dell’azione pendente rimane pur sempre all’interessato la possibilità di invocare l’art. 192 cpv. 1 CPC entro dieci giorni dalla fine dell’istruttoria (ciò che per altro egli ha già fatto con istanza del 20 gennaio 1997). Che il documento prodotto possa essere concludente ai fini del giudizio non può, invero, essere seriamente revocato in dubbio. Ne segue che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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