AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.13
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, ICCA
Incarto n.: 11.1997.00013
Lugano 26 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da
__________ , __________ () (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che il 21 gennaio 1997 il __________ __________ __________ ha presentato appello contro un decreto del 23 dicembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un'eccezione di irricevibilità dell'azione;
ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all'appello;
osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), il __________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa nei confronti di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. ..__________);
preso atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e il __________ __________ __________ hanno sottoscritto una convenzione mediante la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziale;
accertato che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione tutte le cause pendenti fra le parti (inc. .., ..__________, __________..__________);
ritenuto che lo stralcio della causa ..__________ rende privo d'interesse l'appello interposto il 21 gennaio 1997, che deve pertanto essere stralciato dai ruoli;
considerato che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dagli interessati, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
rilevato che non vi è motivo per attribuire ripetibili alla parte appellata, la procedura essendo stata sospesa prima ancora che l'appello le fosse notificato;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster