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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.10
Data decisione, Autorità: 29.01.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00010
Lugano 29 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 18 gennaio 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
e ora sull’istanza 2 dicembre 1996 con la quale __________ __________ ha chiesto la trattenuta dallo stipendio di __________ __________ dei contributi alimentari dovuti ai figli __________ e __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 20 gennaio 1997 da __________ __________ contro la sentenza emanata l’8 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 9 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra i coniugi __________ __________ e __________ __________ nata __________, ha affidato i figli __________ e __________ alla madre, riservato al padre il diritto di visita, e ha fissato il contributo alimentare mensile a carico del padre per ogni figlio in fr. 550.– fino al dodicesimo anno di età, in fr. 590.– fino al sedicesimo anno di età e in fr. 730.– dal diciassettesimo anno al diciottesimo anno di età, già comprensivo degli assegni familiari e da adeguare annualmente al rincaro;
che a seguito del mancato pagamento del contributo alimentare dovuto ai figli, il 2 dicembre 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare al datore di lavoro di __________ __________ di versare, direttamente nelle sue mani, l’importo di fr. 1’100.– mensili;
che il Pretore ha disposto la trattenuta di salario con decreto 3 dicembre 1996, emanato senza contraddittorio;
che, avendo __________ __________ chiesto il 6 dicembre 1996 la revoca del citato provvedimento, le parti sono state convocate alla discussione del 17 dicembre 1996, in occasione della quale l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è opposto il convenuto;
che l’8 gennaio 1997 il Pretore ha accolto l’istanza e ha confermato il decreto 3 dicembre 1996;
che __________ __________ è insorto contro quest’ultimo provvedimento il 20 gennaio 1997, chiedendone l’annullamento;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che l’appellante chiede l’annullamento del decreto 8 gennaio 1997, invocando l’irregolarità della procedura adottata dal Pretore e l’applicazione arbitraria dell’art. 291 CC, per il motivo che non poteva più essere assegnato all’istante un termine per promuovere la causa di merito (art. 376 CPC), essendo già conclusa la procedura di divorzio;
che giusta l’art. 291 CC se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante del figlio;
che né la Legge cantonale di applicazione e complemento al CC (LAC) né il Codice di procedura civile ticinese prevedono la procedura da adottare per ottenere la trattenuta dello stipendio prevista dall'art. 291 CC;
che il legislatore federale ha inteso uniformare tale istituto a quello previsto in caso di sospensione della comunione domestica (art. 171 vCC, art. 177 CC; DTF 110 II 9; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 158);
che giusta l’art. 5 LAC la procedura per ottenere le misure giudiziarie a protezione dell’unione coniugale (art. 172-180 CC e 4 n. 5 LAC) è quella sommaria di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), con la conseguenza che il provvedimento impugnato non è un decreto cautelare ma una sentenza (art. 368 CPC);
che la procedura sommaria prevede la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC), prima della quale il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC);
che in concreto l’udienza ha avuto luogo il 17 dicembre 1996 e il convenuto ha potuto esprimersi e far valere le proprie ragioni, di modo che l’errata indicazione della procedura menzionata negli allegati non gli ha causato alcun pregiudizio;
che a detta dell’appellante il primo giudice ha applicato in modo arbitrario l’art. 291 CC, poiché il suo stipendio è già gravato da un pignoramento di salario di fr. 219.– mensili e la trattenuta di stipendio incide nel suo minimo vitale;
che a prescindere dal fatto che gli obblighi alimentari verso la famiglia hanno la precedenza sui debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 92), in linea di principio l’avviso ai debitori previsto dall'art. 291 CC è prioritario rispetto al pignoramento di stipendio (DTF 110 II 9; SJZ 91 [1995] n. 32 pag. 317; Breitschmid, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 5 ad art. 291 CC);
che in concreto il pignoramento di stipendio di cui si prevale l’appellante è precedente alla modifica dei contributi alimentari per i figli stabilita dal Pretore nella sentenza 9 settembre 1996 e che quindi spetta al debitore richiedere all’Ufficio esecuzione la revisione del pignoramento in funzione dei nuovi obblighi alimentari posti a suo carico (DTF 110 II 9; Geiser, Die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung, in: Rivista di diritto tutelare 1991 pag. 10-11);
che a ogni modo dal verbale di pignoramento 15 aprile 1996 appare che il versamento dei contributi alimentari non incide nel minimo esecutivo, poiché a un reddito mensile netto di fr. 3’364.– corrisponde un minimo di esistenza di fr. 2’225.– (minimo di base fr. 1’025.–, locazione fr. 800.–, cassa malati fr. 150.–, assicurazioni fr. 250.–), ciò che consente manifestamente il versamento dell’importo di fr. 1’100.–, corrispondente ai contributi alimentari stabiliti dal primo giudice;
che a giusta ragione il Pretore, constatata la pacifica inadempienza del padre nel far fronte agli obblighi posti a suo carico con la sentenza di divorzio, ha disposto la trattenuta dello stipendio in applicazione dell’art. 291 CC;
che pertanto l’appello si rivela manifestamente infondato già a un primo esame e può essere trattato con la procedura sommaria dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente soccombente, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello non può essere accolta, visto che il gravame non presentava la benché minima probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
visto l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante.
Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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