AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.9
Data decisione, Autorità: 06.07.1998, ICCA
Incarto n.: 11.97.00009
Lugano 6 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (nomina di un amministratore della successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2 ottobre 1996 dall’
avv. __________ __________,
Contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) con __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) formanti la comunione ereditaria fu __________ __________, già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il “ricorso” (appello) del 20 gennaio 1997 presentato dall’avv. __________ __________ contro la decisione emessa l’8 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e __________ __________ sono figli di __________ __________, cittadino italiano deceduto il __________ 1983 a __________, suo ultimo domicilio. Con due testamenti olografi, del __________ 1971 e del __________ 1978, questi ha devoluto la sua sostanza depositata in Svizzera, costituita di due __________ __________ , dapprima all’Ente ospedaliero di __________ () e successivamente a una costituenda fondazione per opere assistenziali nella stessa zona.
B. Le due disposizioni testamentarie sono state pubblicate a Lugano __________ 1986. Il 23 dicembre successivo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione posti nel Distretto di Lugano e ha designato l’avv. __________ __________ in qualità di amministratrice. Tale sentenza è stata confermata il 9 marzo 1987 da questa Camera, che ha respinto un appello interposto da __________ e __________ __________ (inc. I CCA /).
C. Con sentenza del 25 settembre 1991 la Corte di appello di __________, 2a sezione civile, ha confermato l’inefficacia del primo testamento, già dichiarata con sentenza del 3 marzo 1989 dal Tribunale di __________, adito da __________ __________, e ha accertato l’ineffi-cacia anche del secondo testamento, del __________ 1978, devolvendo i beni della successione posti in Svizzera ai figli del defunto, __________, __________ e __________ __________ (dispositivo n. 1). Esso ha condannato inoltre l’avv. __________ __________, detentrice dei beni in questione, a consegnarli agli eredi legittimi e a rendere conto della propria gestione (dispositivo n. 2), ha compensato interamente le spese fra gli eredi legittimi e quelli testamentari (dispositivo n. 3), si è riservato di statuire con separata ordinanza per quanto riguarda la presentazione del rendiconto da parte dell’amministratrice giudiziaria (dispositivo n. 4) e ha rinviato a pronunzia definitiva il regolamento delle spese tra gli eredi __________ e costei (dispositivo n. 5). Un ricorso inoltrato dall’avv. __________ __________ contro la citata sentenza è stato respinto dalla Corte suprema di Cassazione di __________ il 26 maggio 1993. Il 16 agosto 1995 la I Camera civile del Tribunale di appello, su istanza degli eredi __________, ha delibato il dispositivo n. 1 della sentenza del 25 settembre 1991 emanata dalla Corte di appello di , attestante la loro qualità di unici eredi legittimi (inc. ..).
Preso atto di quest’ultima sentenza, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha chiuso il 7 febbraio 1994 l’amministrazio-ne dei beni relitti in Svizzera da __________ __________, ha dato scarico del mandato all’amministratrice approvando i rendiconti e la relazione finale fino al 31 agosto 1993, e ha ordinato alla stessa di consegnare agli eredi __________ il patrimonio amministrato, salvo l’importo di fr. 412’325.– trattenuto per decreto pretorile del 27 luglio 1993 a garanzia delle spese dell’amministrazione giudiziaria.
D. Nel frattempo, il 28 aprile 1993, __________, __________ e __________ __________ hanno promosso dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un’azione tendente a far accertare la nullità della Fondazione __________ e __________ __________. Con risposta del 1° luglio 1993 la fondazione si è opposta alla domanda e con azione riconvenzionale ha postulato l’accertamento della sua qualità di erede istituita del defunto __________ __________ o quanto meno della sua qualità di legataria o, in via ancor più subordinata, la condanna degli eredi __________ a versarle la somma di fr. 45’000’000.–.
Il 19 luglio 1993 la Fondazione __________ e __________ __________ ha chiesto l’amministrazione giudiziaria del compendio ereditario che si trova in Svizzera. Ordinata dal Pretore il 7 febbraio 1994, l’amministrazione della successione è stata annullata il 19 ottobre 1995 da questa Camera, adita dai fratelli __________ (inc. ..__________). Il 25 maggio 1994 l’avv. __________ __________ ha consegnato al Pretore i beni della successione, trattenendo il saldo di fr. 102’080.– sulla garanzia usata per il pagamento delle spese dell’amministrazione giudiziaria. Con decreto dell’8 giugno 1994 il Pretore ha limitato l’amministrazione giudiziale della successione alla porzione disponibile e ha liberato l’importo di fr. 27’127’000.– a favore degli attori; contestualmente, preso atto che questi ultimi vantavano ancora pretese nei confronti dell’avv. __________ __________, ha ordinato a __________ __________, nuovo amministratore della successione, di accantonare fr. 2’900’000.– per le spese dell’amministrazione, così come richiesto dall’avv. __________ __________ il 1° giugno 1994. Tale decreto non è stato impugnato.
Il 15 febbraio 1995 la Corte di appello di __________ ha respinto un’istanza presentata il 6 febbraio 1995 dall’avv. __________ __________ perché fosse estinta la procedura intesa alla presentazione del rendiconto e al risarcimento dei danni, proseguita in separata sede da __________, __________ e __________ __________ in virtù dei dispositivi n. 4 e n. 5 della sentenza emanata il 25 settembre dall’autorità adita sulla base della sentenza 3 marzo 1989 del Tribunale di __________.
__________ Il 7 febbraio 1996 la Corte di appello di __________ ha definitivamente statuito sui ricorsi di __________ e __________ __________ contro la sentenza 3 marzo 1989 del Tribunale di __________, dichiarando la lite estinta per cessazione del contendere, avendo gli eredi ottenuto la restituzione dei beni della successione ed essendosi impegnati a rinunciare a qualsiasi pretesa di risarcimento agli effetti dei dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della sentenza emanata il 25 settembre 1991 dalla stessa Corte di appello. La tassa di giustizia è stata posta a carico degli eredi, le ripetibili sono state compensate. Sulla base di questa sentenza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato con decreto del 3 settembre 1996 la liberazione a favore di , __________ e __________ __________ dell’importo di fr. 2’900’000.–, salvo un residuo di fr. 80’000.– destinato a garantire il pagamento delle note professionali dell’ex amministratrice, alla quale è stato assegnato un termine per chiedere il riconoscimento delle sue pretese, pena la decadenza dell’accantonamento (inc. ..).
F. Con istanza del 2 ottobre 1996 l’avv. __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di riaprire l’ammini-strazione giudiziaria della successione, di tassare le note professionali sue (come amministratrice giudiziaria) e del suo legale italiano, di autorizzare la trattenuta di fr. 102’080.– destinata a pagare le note professionali, riversando poi il saldo agli eredi; in via subordinata essa ha chiesto di essere autorizzata a saldare le note servendosi dell’importo di fr. 80’000.– bloccato dal Pretore di Lugano, sezione 1, riversando la trattenuta di fr. 102’080.– a __________, __________ e __________ __________. Nelle loro osservazioni del 7 novembre 1996 questi ultimi si sono opposti all’istanza in ordine e nel merito.
G. Statuendo l’8 gennaio 1997, il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto la tassa di giustizia con le spese di fr. 250.– a carico dell’ avv. __________ __________, tenuta a rifondere a ognuno degli eredi fr. 250.– a titolo di ripetibili.
H. __________ __________ è insorta contro la sentenza pretorile con un ricorso (recte: appello) nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato, che l’amministrazione giudiziaria sia riaperta e che l’incarto sia ritornato alla Pretura per l’esame delle pretese da lei avanzate. Nelle loro osservazioni del 7 febbraio 1997 __________, __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante chiede l’annullamento della sentenza impugnata, la riapertura dell’amministrazione giudiziaria e il rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio. Ora, secondo l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione delle domande. Non adempie tali requisiti l’appello che si limita a chiedere di annullare la sen-tenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, senza indicare i motivi dell’annullamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 309 CPC). Se non che, la sanzione di nullità va applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, nella misura in cui sia sfavorevole all’appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 13 ad art. 309 CPC). Nella fattispecie risulta con sufficiente chiarezza che l’appellante postula in ogni caso la tassazione delle note professionali per l’attività svolta come amministratrice e l’autorizzazione a prelevare dagli importi a suo tempo trattenuti la somma corrispondente (appello, pag. 7). Ciò posto, l’appello va considerato ricevibile.
Il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che la richiesta dell’ex amministratrice costituiva una nuova domanda di provvedimenti assicurativi e non una domanda di revisione del decreto 7 febbraio 1994 (con il quale tra l’altro era stata approvata la nota professionale dell’amministratrice), di modo che non era data la competenza del giudice svizzero, tanto più che difettavano i requisiti per ordinare un’amministrazione giudiziaria nel senso dell’art. 554 CC. L’appellante sostiene, da parte sua, che l’amministrazione giudiziaria non poteva ritenersi conclusa fino al termine delle cause pendenti a __________ tra lei e gli eredi. Essa ribadisce che l’istanza del 2 ottobre 1996 non tendeva all’aper-tura di una nuova amministrazione, bensì alla definitiva chiusura di quella ordinata a suo tempo, in modo che fossero tassate le due note professionali emesse per attività legali disposte dalla Pretura e portate a termine dopo la chiusura dell’amministra-zione giudiziaria.
La natura giuridica dell’azione si determina secondo la natura e lo scopo delle domande, definite anzitutto dalle conclusioni. Con la nota istanza l’ex amministratrice intendeva ottenere, in sostanza, la tassazione della sua nota professionale del 29 agosto 1996 e il pagamento di quella emessa dal legale italiano incaricato di patrocinarla davanti ai tribunali italiani. Entrambe le note si riferiscono ad attività che hanno preso avvio durante l’ammini-strazione giudiziaria, su esplicita autorizzazione della Pretura, ma concluse dopo la chiusura dell’amministrazione stessa. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, pertanto, in concreto non si trattava di verificare i presupposti dell’art. 554 CC, bensì di tassare soltanto la nota dell’amministratrice giudiziaria e le sue spese, compresi gli onorari del patrocinatore italiano, autorizzando eventualmente il prelievo dell’importo dalla somma trattenuta dall’appellante.
Nel Cantone Ticino l’autorità di nomina dell’amministratore di una successione è il Pretore (art. 2 n. 9 LAC), il quale statuiscecon una procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 3 LAC, che rinvia all’art. 360 CPC) e funge da autorità di vigilaza, cui gli eredi possono ricorrere contro gli atti che l’amministra-tore compie o intende compiere (art. 595 cpv. 3 CC per analogia; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, nota 21 ad art. 554 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, nota 18 ad art. 554 CC). Nella sua funzione di autorità di vigilanza il Pretore, oltre a sindacare gli atti dell’amministratore, è autorizzato a verificare la nota d’onorario di quest’ultimo e a ridurre pretese manifestamente eccessive. In caso di contestazione egli deve tassare la nota (Tuor/Picenoni, op. cit., nota 22 ad art. 554; Karrer in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Basilea 1998, nota 34 ad 554 CC). Di principio, l’amministratore ha diritto a una retribuzione, come il liquidatore ufficiale. La sua spettanza, che trae origine dal diritto federale, è un debito della successione e va definita secondo gli stessi criteri che disciplinano il compenso dovuto all’esecutore testamentario (Tuor/Picenoni, op. cit., nota 22 ad art. 555 CC; Escher, op. cit., nota 19 ad art. 554 CC; Karrer, op. cit., nota 33 ad art. 554 CC). Tale onorario si determina secondo l’impegno profuso, la responsabilità e le qualifiche professionali dell’amministratore, come pure in base ai rischi in cui questi può incorrere, compresa l’azione di rendiconto (SJ 1992, pag. 86 consid. 3 e 4).
In concreto la questione è di sapere se il Pretore sia competente per esaminare note d’onorario relative ad attività avviate durante l’amministrazione giudiziaria, ma portate a termine solo dopo. La risposta è di principio affermativa, se non altro quando alla chiusura dell’amministrazione non sia possibile stimare tutti i costi. Nella fattispecie l’amministratrice giudiziaria era stata esplicitamente autorizzata a suo tempo, dal Pretore, a procedere davanti ai tribunali italiani. Non avrebbe senso pretendere ora che la tassazione di note professionali relative a siffatta attività debba essere subordinata all’apertura – o alla riapertura – dell’am-ministrazione giudiziaria. Il Pretore avrebbe quindi dovuto entrare nel merito dell’istanza, quanto meno nella misura in cui l’appellante postulava la tassazione della sua nota professionale e la rifusione delle spese affrontate nell’adempimento del mandato, rispettivamente nella misura in chui chiedeva l’autorizza-zione a disporre del relativo importo.
Gli eredi ribadiscono nelle osservazioni all’appello che i tribunali svizzeri non sono competenti per ordinare l’apertura o la riapertura dell’amministrazione di una successione aperta all’estero e richiamano la sentenza emanata da questa camera il 19 ottobre 1995 nella causa che li vedeva opposti alla Fondazione __________ e __________ __________ (inc. ..__________). Se non che, come già si è detto, nel caso concreto non si tratta di aprire o di riaprire alcunché, ma semplicemente di tassare la nota dell’amministra-trice giudiziaria per le prestazioni svolte durante l’esecuzione del mandato. Nel caso in esame è indiscusso che l’amministra-trice è stata nominata il 23 dicembre 1986, prima dell’entrata in vigore della LDIP, allorquando la prassi di questa Camera riteneva data la competenza del giudice svizzero a ordinare l’amministrazione di un’eredità estera (Rep. 1988 pag. 347). L’eccezione di incompetenza sollevata dagli eredi cade quindi nel vuoto.
L’appellante ha prodotto la sua nota professionale del 29 agosto 1996, relativa alle prestazioni ancora eseguite dopo il rendiconto dell’agosto 1993 (doc. C), come pure quella emessa il 20 agosto 1996 (doc. D) dall’avv. __________ __________ di __________ (che l’ha difesa nell’azione di rendiconto promossa dagli eredi davanti all’autorità italiana), approvata il 27 settembre 1996 dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori del Tribunale di __________. Si tratta quindi di stabilire, alla luce dei criteri sopra riassunti (consid. 4), l’ammontare dell’onorario spettante all’am-ministratrice e quello delle spese da essa sopportate. Al riguardo il Pretore non ha statuito, essendosi dichiarato a torto incompetente. L’incarto gli deve quindi essere ritornato, a tutela del doppio grado di giurisdizione, per tassare la nota d’onorario e le spese. Giudicasse il Tribunale di appello come autorità di prima sede, sostituendosi d’ufficio al Pretore, le parti si vedrebbero sottrarre la possibilità di ricorrere a un tribunale munito di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche sull’accertamento dei fatti. L’appello deve pertanto essere accolto in tal senso.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sul principio, ma si vede respingere la respinta la richiesta di riaprire l’amministrazione. Gli eredi, da parte loro, si sono opposti a torto al principio della tassazione della nota professionale. Ciò posto, si giustifica di suddividere gli oneri a metà e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti per metà a carico dell’appellante per l’altra la metà a carico di __________, __________ e __________ __________ in solido, compensate le ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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