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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.8
Data decisione, Autorità: 19.09.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00008
Lugano 19 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa ..___ (servitù di passo necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1992 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________, e __________ __________ nata __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 20 gennaio 1997 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ e __________ __________ sono comproprietari della proprietà per piani n. __________, pari a __________/__________del fondo base n. __________RFD di __________, come pure del fondo n. __________RFD antistante i posteggi e i garages posti sul fondo n. __________, mentre __________ __________ è proprietaria della proprietà per piani n. __________sul fondo base n. __________RFD di __________, pari a /, a favore della quale è iscritta una servitù di posteggio a carico del fondo base, circoscritta alla zona prospiciente la rimessa n. __________;
che per accedere ai garages e ai posteggi __________ __________ ha usufruito del transito sulla particella n. __________, fino a quando __________ __________ e __________ __________ le hanno impedito tale accesso posando una barriera sul loro fondo;
che con petizione del 23 novembre 1992 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e __________ __________ davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse costituita una servitù di passo necessario a favore della proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________RFD di __________ e a carico della particella n. __________, senza indennità o – in via subordinata – mediante pagamento dell’indennità determinata dal perito e che fosse fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere tale diritto;
che i convenuti si sono opposti alla petizione nella risposta del 18 marzo 1993;
che al dibattimento finale , tenutosi il 7 novembre 1996, l’attrice ha ribadito le proprie domande di giudizio, precisando nel senso delle risultanze peritali l’estensione del diritto di passo necessario e offrendo, in via subordinata, un’indennità di fr. 1’100.–, mentre i convenuti hanno proposto la reiezione dell’azione;
che statuendo il 20 dicembre 1996, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato __________ __________ e __________ __________ a fare iscrivere una servitù di passo necessario con ogni veicolo a carico del fondo n. __________e a favore della proprietà per piani n. __________sul fondo base __________RFD di __________, da esercitare sulla porzione di terreno segnata in azzurro sulla planimetria allegata della perizia, senza indennità;
che la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’attrice fr. 1’500.– per ripetibili;
che __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione per irricevibilità, subordinatamente di assegnare loro un’indennità di fr. 15’000.– per la costituzione del diritto di passo, oltre a un nuovo giudizio sulle spese e sulle ripetibili;
che nelle sue osservazioni del 10 marzo 1997 __________ __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato;
e considerato
in diritto: che la ricevibilità di un rimedio giuridico va esaminata d’ufficio (art. 97 n. 5 CPC; I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C. SA);
che in concreto l’attrice ha chiesto la concessione di un diritto di passo necessario senza alcuna indennità offrendo in via subordinata, nelle conclusioni, un indennizzo di fr. 1’100.–, mentre i convenuti, ancora nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore si sono opposti alle domande di petizione senza presentare richieste sull’eventuale indennità;
che la domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, pag. 233 in basso con riferimento al vol. I, pag. 284 nel mezzo);
che giusta l’art. 15 CPC, “quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza”;
che l’appellabilità del giudizio pretorile dipende perciò dal valore litigioso, che è quello della “piena indennità” cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii);
che in concreto la causa, tenuto conto delle conclusioni formulate dalle parti in prima sede, non raggiungeva lontanamente il valore di fr. 8’000.– e rientrava pertanto nella competenza inappellabile del Pretore (secondo i combinati disposti degli art. 5 e 13 LOG);
che di conseguenza la sentenza impugnata non è appellabile, di modo che la sentenza del Pretore potrebbe formare oggetto – tutt’al più – di un ricorso per cassazione, ma non di un appello;
che, ciò posto, il gravame deve essere trasmesso alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello in applicazione dell’art. 126 CPC;
per questi motivi,
decreta: 1. L’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile.
Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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