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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.7
Data decisione, Autorità: 14.03.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00007
Lugano 14 marzo 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 giugno 1993 da
__________, nata __________, __________ __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________, (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 23 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla maggiore età, compreso l’assegno familiare;
che __________ __________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale chiede che i contributi alimentari per i figli siano ridotti a fr. 480.– mensili per __________ e a fr. 720.– mensili per __________, instando per l’ammissione al beneficio dell’assisten-za giudiziaria;
che con osservazioni dell’11 febbraio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore, chiedendo anch’essa di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che in seguito al pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1° luglio 1997 già in via cautelare;
che all’udienza dell’11 agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1° agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo l’adegua-mento dei contributi solo nella misura in cui sarebbero state adeguate le prestazioni pensionistiche dell’attore;
che il Segretario assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese, rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata dall’at-tore;
che l’appello interposto da __________ __________ contro l’omologazione dell’accordo è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 agosto 1997 (inc. ..__________);
che il 2 marzo 1998 il nuovo patrocinatore dell’appellante ha comunicato la rinuncia a mantenere l’appello, facendo presente che il suo assistito versa in precarie condizioni economiche;
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
che l’appellata ha comunicato il 9 marzo 1998 di ritenere evasa la procedura, visto l’accordo raggiunto l’11 agosto 1997 sui contributi alimentari per i figli, confermando di rinunciare sia all’assegnazione di ripetibili sia all’assistenza giudiziaria;
che in simili circostanze e viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di oneri processuali;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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