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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.6
Data decisione, Autorità:
22.02.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1997.00006
Lugano
22 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile ad hoc del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Zali
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20
settembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________,
__________);
premesso
che il 21 gennaio 1997 __________ __________ __________ ha interposto appello
contro il decreto 23 dicembre 1996, con il quale il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, ha respinto un’eccezione di irricevibilità dell’azione,
sollevata dalla parte convenuta;
ricordato
che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all’appello;
osservato
che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), __________
__________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa di
tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello
(inc. ..__________);
rilevato
che il 23 gennaio 1997 il Presidente della Sezione di diritto civile del
Tribunale d’appello ha costituito una Camera civile ad hoc, incaricata di
statuire sulla ricusa dei giudici componenti la prima Camera civile di appello;
preso
atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________
__________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno definito i
reciproci rapporti in via extragiudiziaria e che il 9 febbraio 2001 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per avvenuta transazione
tutte le cause pendenti (inc. ..,
.., ..__________);
ritenuto
che lo stralcio della causa ..__________rende priva di
interesse l’istanza di ricusa, che deve pertanto a sua volta essere stralciata
dai ruoli, senza spese;
preso
atto che la parte appellata ha rinunciato a un’indennità per ripetibili;
richiamato
l’art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’istanza di ricusa del 21 gennaio 1997 è
stralciata dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile ad hoc del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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