AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.4
Data decisione, Autorità: 26.05.1999, ICCA
Incarto n.. 11.97.00004
Lugano 20 giugno 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .(misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza dell’8 luglio 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ con le osservazioni del 30 gennaio 1997;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1943) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ di __________ (__________) il __________ 1968. Dall’unione sono nate le figlie __________ (__________1969), __________ (__________1974) e __________ (__________1977). Entrambi i coniugi lavorano come operai. Essi si sono separati nel maggio del 1994, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per trasferirsi con le figlie a __________.
Il 17 maggio 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 giugno 1994.
B. Con istanza dell’8 luglio 1994 __________ __________ ha chiesto l’affidamento della figlia minorenne __________, un contributo alimentare mensile per sé e per la figlia di fr. 2300.– dal 1° maggio 1994, da indicizzare, l’autorizzazione a prelevare dall’abitazione coniugale i mobili e le suppellettili necessari per arredare un appartamento e i propri effetti personali, oltre una provvigione di causa di fr. 1500.–. Alla discussione del 24 agosto 1994 __________ ____________________ si è opposto all’istanza, salvo accettare l’affidamento della figlia alla madre e ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per __________, compresi gli assegni familiari. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 29 settembre 1994 il Pretore ha stabilito il contributo alimentare mensile dovuto alla figlia in fr. 851,10 dal 1° settembre 1994. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 26 ottobre 1994 le parti hanno presentato i propri memoriali conclusivi e si sono riconfermate nelle loro rispettive domande, instando entrambe per la concessione dell’assistenza giudiziaria.
C. Statuendo il 19 dicembre 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha affidato la figlia alla madre, ha obbligato il padre a versare per __________ un contributo alimentare mensile di fr. 1051,10 dal 1° maggio 1994, indicizzato, e ha autorizzato la moglie a ritirare dall’abitazione del convenuto gli oggetti elencati nel memoriale conclusivo. Il giudizio sugli oneri processuali (tassa di giustizia di fr. 50.– e spese per fr. 50.–) e sulle ripetibili è stato rinviato alla procedura di merito.
D. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 30 dicembre 1996 nel quale chiede che il contributo provvisionale per la figlia sia ridotto a fr. 851,10 dall’8 luglio 1994 al 6 giugno 1995, data alla quale essa ha raggiunto la maggiore età e che sia annullata l’autorizzazione data alla moglie di prelevare dall’appartamento coniugale gli oggetti elencati nel suo memoriale conclusivo. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in sede d’appello, la moglie contestando la domanda del marito, sprovvista dei requisiti di legge. A complemento di tali istanze, la giudice delegata ha richiesto alle parti diversi documenti, che sono stati acquisiti agli atti in virtù dell’art. 420 CPC.
E. Il 12 marzo 1997, __________ __________ ha inviato alla Camera civile di appello copia di un certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa con presunta conseguente riduzione all’80% del suo salario. Il documento non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il documento prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile, e sono pure irricevibili le allegazioni della parti circa le loro mutate condizioni economiche dopo l’emanazione del decreto impugnato (reddito dei coniugi, aumento della cassa malati, onere locativo per la moglie a seguito della partenza della figlia __________ ecc.). L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). In concreto i fatti nuovi addotti potrebbero quindi essere considerati – eccezionalmente – ove servissero a ridefinire il fabbisogno della figlia __________ nel periodo in esame (ovvero nel 1994), e per di più verso l’alto. Il principio inquisitorio giova infatti, principalmente, al figlio minorenne, non ai genitori (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni familiari, spetta al genitore che intende vedersi ridurre gli oneri di mantenimento postulare una modifica dell’assetto contributivo davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire per la prima volta, sostituendosi d’autorità al primo grado di giurisdizione (il principio vale non solo per il merito, ma già in sede cautelare: Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza).
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993 in: RDT 48/1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
In concreto sono litigiosi l’ammontare del contributo alimentare dovuto dall’appellante per la figlia __________ e la decorrenza di tale obbligo. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3482,80 mensili, quello della moglie in fr. 2710,55 mensili e quello della figlia __________ in fr. 1135,80. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 4775,90 mensili e della moglie di fr. 2840.– mensili, onde un’eccedenza familiare di fr. 1422,55. Il Pretore ne ha pertanto concluso che il convenuto è in grado di versare per la figlia un contributo di fr. 1051,10 mensili dal 1° maggio 1994.
L’appellante critica dapprima la determinazione dei rispettivi redditi familiari. Egli sostiene che il reddito netto di fr. 4775,90 mensili imputatogli dal Pretore è esagerato, il suo guadagno essendo in realtà di fr. 4294.– mensili, come risulterebbe dalla media tra il reddito attestato dal certificato di salario e quello delle singole schede di salario. In concreto il reddito dell’appellante dipende dalle ore di lavoro da lui effettuate. Contrariamente a quanto egli sostiene, tuttavia, la determinazione della sua remunerazione non risulta particolarmente difficoltosa, benché egli lavori in regime di salario orario e in modo irregolare a seconda delle stagioni. Agli atti figura invero il certificato di salario 1994 (incarto fiscale richiamato), che indica un guadagno netto di fr. 56’946.–. Da tale importo devono essere dedotti i contributi assicurativi di fr. 3107.– (fr. 1192.– + fr. 1915.–), così che il reddito mensile ammonta in definitiva a fr. 4486,55, comprensivo degli assegni familiari. L’appello, su questo punto, si rivela provvisto di buon diritto.
A detta dell’appellante il guadagno della moglie non sarebbe di fr. 2840.– mensili, come accertato dal Pretore in base a dati a suo dire incompleti, bensì di fr. 3214.– come nel 1993, ritenuto che nel 1994, con il calcolo della tredicesima mensilità, il reddito non potrebbe essere sicuramente inferiore all’anno precedente. Il Pretore ha fondato il suo calcolo sul certificato di salario del 26 agosto 1994 e sulla deposizione di __________ __________, datore di lavoro della moglie (verbale del 27 settembre 1994, pagina 1). Il teste ha precisato che il certificato di salario 1994 (prodotto come doc. I2) comprende gli stipendi versati dal 1° gennaio al 31 luglio 1994, ma non la tredicesima mensilità, calcolata pro rata e versata solo alla fine dell’anno. Il certificato di salario 1994 contenuto nell’incarto fiscale richiamato indica a ogni modo un guadagno netto annuo della moglie di fr. 34’484.–, dal quale devono essere dedotti i contributi assicurativi di fr. 412.–, così che il reddito mensile netto ammonta a fr. 2840.–. Non vi è quindi motivo per scostarsi dall’accertamento operato dal Pretore.
a) Il Pretore ha premesso che gli acconti delle imposte correnti sono stati pagati con i redditi di entrambi i coniugi, i quali faranno fronte in modo indipendente alle rispettive imposte dalla data della separazione. Per questo motivo egli ha calcolato un onere fiscale mensile di fr. 360.– a carico del marito e di fr. 190.– a carico della moglie. Che l’onere fiscale rientri nel fabbisogno dei coniugi è indubbio, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ora, il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere in pendenza della causa di stato la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Se l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, il marito non può far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno (ciò vale se mai per l’imposta federale diretta: art. 22 cpv. 1 lett. d seconda frase DIFD; v. tuttavia ASA 52 pag. 132 segg.). Al momento in cui l’autorità tributaria scinde le partite fiscali dei coniugi con effetto dalla data dell’istanza per il tentativo di conciliazione, l’altro coniuge dovrà pagare infatti il suo arretrato d’imposta, gli anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. c LT).
b) In concreto l’autorità fiscale ha già proceduto alle rispettive tassazioni intermedie (incarti fiscali richiamati): l’imposta cantonale a carico del marito ammonta a fr. 2765,15 per un anno (pari a fr. 230.– mensili arrotondati) e quella federale a fr. 527,60 per un anno (pari a fr. 44.– mensili arrotondati). Il moltiplicatore del Comune di __________ è del 95% dell’imposta cantonale, così che l’imposta comunale è di fr. 218.– arrotondati. Gli oneri fiscali complessivi a carico del marito ammontano di conseguenza a fr. 492.– mensili. La censura dell’appellante è quindi parzialmente fondata.
Per quanto riguarda il carico fiscale della moglie, l’appellante si limita a criticare l’importo di fr. 190.– mensile stimato dal Pretore, senza offrire dati concreti per motivare la propria censura. Non è tuttavia compito del giudice civile determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti, tanto meno in sede cautelare, se una parte si limita a contestare in modo generico, senza precisi riferimenti numerici, l’entità dell’onere inserito nel fabbisogno dell’altra parte (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. contro M., consid. 6; I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 in re M. contro M., consid. 3c). Nella fattispecie non vi è motivo di intravedere nella valutazione di un onere fiscale pari a fr. 190.– mensili un eccesso di apprezzamento da parte del Pretore. L’appello è quindi infondato su questo punto.
L’appellante censura l’inserimento nel fabbisogno mensile della moglie dell’importo di fr. 300.– per il rimborso di un debito contratto con la datrice di lavoro, risultando dagli atti che il prestito era di fr. 3000.– rimborsabile in rate di fr. 300.– ciascuna dal maggio 1994, di modo che il debito sarebbe stato estinto al più tardi nel febbraio 1996. L’obbligo di mantenimento verso la famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 92; I CCA, sentenza del 24 novembre 1988 in re B. contro B.). Trattandosi di un debito contratto nell’interesse coniugale, il rimborso (a rate) può essere considerato nel fabbisogno della famiglia, nella misura in cui tutti i suoi membri abbiano assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (I CCA, sentenza del 14 giugno 1993 in re C. contro C., consid. 3e, sentenza del 22 ottobre 1996, in re G. contro G., consid. 3; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso concreto il debito contratto dalla moglie, da un sommario esame, risulta essere personale (deposizione __________, verbale 27 settembre 1994) e non può pertanto essere incluso nel suo fabbisogno. Può per contro essere inserita nel fabbisogno del marito la rata mensile del debito presso la Banca __________ di fr. 1270,55, poiché tale debito è stato contratto da entrambi i coniugi il 14 settembre 1988 (incarto fiscale, lettera del 21 novembre 1990 all’Ufficio circondariale di tassazione di __________) in parte per la casa e in parte per vari debiti coniugali.
In conclusione il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2410.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 425.95, premio cassa malati fr. 189.60, assicurazioni fr. 80.–, imposte fr. 190.–, trasporto fr. 500.–), quello per il marito a fr. 3’614.80.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 620.–, premio cassa malati fr. 90.05, assicurazioni fr. 80.–, imposte fr. 492.–, contributo sindacale fr. 37.20, debito __________ fr. 1’270.55).
I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati evocati (consid. 2 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1993 (RDT 1993 pag. 78) e aggiornate al 1° maggio 1994. Ora, per il mantenimento di un figlio unico tra i 17 e i 20 anni, come per __________, le raccomandazioni prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1262.– mensili, esclusa la cura e l’educazione prestata dal genitore affidatario. Le raccomandazioni predette si rapportano, orientativamente, a redditi coniugali di circa fr. 7000.– mensili (fr. 6630.– nel novembre 1993). In concreto le entrate delle parti ammontano a fr. 7326,55 mensili (guadagno medio del marito fr. 4486,55 compresi gli assegni familiari, guadagno medio della moglie fr. 2840.–). Tenuto conto della situazione economica nel Cantone Ticino, e in particolare quella della Valle __________, ben diversa da quella delle zone urbane zurighesi, la riduzione del 10% operata dal primo giudice può tuttavia essere condivisa (Rep. 1991 349, n. 21). Ne consegue che il fabbisogno di __________ è di fr. 1135.– arrotondati, come stabilito dal Pretore (10% di fr. 1262.–).
reddito del marito fr. 4486.55
reddito della moglie fr. 2840.—
fr. 7326.55
fabbisogno del marito fr. 3’614.80
fabbisogno della moglie fr. 2410.55
fabbisogno della figlia fr. 1135.—
fr. 7’160.35
eccedenza fr. 166.20
metà eccedenza fr. 83.10
reddito del marito fr. 4486.55
./. sua spettanza (fabbisogno + ½ eccedenza) fr. 3697.90
somma destinata alla famiglia fr. 788.65
Dal momento che l’appellante stesso offre per la figlia un contributo mensile di fr. 851.10, il gravame deve essere accolto limitatamente a tale importo.
L’appellante contesta la decorrenza del contributo alimentare, adducendo che esso sarebbe dovuto solo dall’8 luglio 1994, ossia dalla presentazione dell’istanza, poiché non sarebbe possibile concedere effetto retroattivo alla domanda cautelare. Secondo l’art. 173 cpv. 3 CC le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza. L’obbligo di versare i contributi alimentari in via provvisionale (art. 145 cpv. 2 CC) può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC per analogia), non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. contro M., consid. 8). Dato che nella fattispecie l’istanza per il tentativo di conciliazione è stata presentata nel maggio 1994, il Pretore ha correttamente tenuto conto di tale data per stabilire la decorrenza del contributo alimentare dovuto alla figlia. L’appello si rivela pertanto infondato su questo punto.
L’appellante insorge anche contro l’indicizzazione del contributo alimentare da versare alla figlia, sostenendo di essere pagato con un salario orario e di non usufruire automaticamente del rincaro. Inoltre la breve durata dell’obbligo contributivo non giustificherebbe tale richiesta. La critica è fondata. La clausola di adeguamento all’indice nazionale dei prezzi al consumo è giustificata solo se il reddito del debitore beneficia a sua volta di tale adeguamento (I CCA, sentenza del 18 settembre 1996 in re G. contro G., consid. 15). Tale indicizzazione non è comunque opportuna in sede provvisionale già per il fatto che le somme in questione possono sempre essere modificate nel caso di mutate circostanze (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 128 ad art. 145 CC; I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. contro M.), a maggior ragione dal momento che, vista l’età della figlia, il contributo alimentare è limitato nel tempo. Ne consegue che le prestazioni non devono essere indicizzate e che al riguardo l’appello deve essere accolto.
Infine l’appellante nega di dover restituire vari beni alla moglie, rilevando che la loro esistenza non è stata provata e che la lista dettagliata degli oggetti richiesti è stata prodotta dall’istante solo con il riassunto scritto al dibattimento finale. Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, l’istante ha in realtà presentato all’udienza del 26 ottobre 1994 una nuova domanda cautelare per ottenere la consegna degli oggetti elencati in dettaglio nel riassunto scritto (art. 378 cpv. 1 CPC). L’appellante ha quindi avuto la possibilità di esprimersi su tale richiesta al dibattimento finale provvisionale, ciò che non ha fatto (verbale di udienza). D’altra parte, trattandosi di procedura provvisionale, l’istante non doveva dimostrare l’esistenza di ogni singolo bene, ma solo la verosimiglianza della sua domanda. Dall’elenco (riassunto scritto, pag. 3) risulta che gli oggetti in esame sono suppellettili domestiche, elettrodomestici ed effetti personali (scarpe, libri, dischi, medicinali ecc.), la cui necessità per moglie e figlie non può essere seriamente contestata. Al proposito l’appellante si limita ad asserire che il lungo tempo trascorso dalla partenza delle interessate dalla dimora coniugale dimostrerebbe che esse non ne hanno bisogno. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà e non si vede per quale motivo il convenuto trattenga presso di sé effetti personali femminili e suppellettili domestiche di uso quotidiano, la cui necessità per moglie e figlie è palese. Correttamente quindi il primo giudice ne ha ordinato la restituzione e in proposito l’appello risulta infondato.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Le istanze di ammissione all’assistenza giudiziaria presentate in sede di appello possono essere accolte, sia per il verificarsi della situazione di indigenza, sia per le probabilità di esito favorevole (ancorché parziale). Occorre ancora sottolineare che decisa la domanda cautelare, contrariamente a quanto decretato dal Pretore, il giudizio sulle spese e le ripetibili, limitatamente alla domanda stessa, non può essere rinviato al merito. Ciò vale anche nell’ambito delle cause di stato vertenti il diritto di famiglia (Rep. 1985 306; Rep. 1981 108; Rep. 1975 227). Si giustifica pertanto statuire sugli oneri processuali di prima sede, che sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. L’istante ha infatti ridotto le proprie richieste iniziali al dibattimento finale, mentre il convenuto risulta soccombente in larga misura, avendo inizialmente offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la figlia.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
– il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare 29 settembre 1994 è confermato;
– il convenuto __________ __________ è tenuto a versare all’istante __________ __________, retroattivamente dal 1° maggio 1994 e mensilmente in via anticipata, l’importo di fr. 851.10 a titolo di contributo alimentare per la figlia __________ (assegni familiari compresi);
– l’istante __________ __________ è autorizzata a prelevare dall’abitazione del convenuto __________ __________ gli oggetti menzionati nell’elenco a pag. 3 del suo riassunto scritto.
II. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________.
III. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono a carico di __________ __________ per ½ e a carico di __________ __________ per ½, e per essi a carico dello Stato. Compensate le ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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