AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.3
Data decisione, Autorità: 24.11.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00003
Lugano 24 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 16 novembre 1995 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 gennaio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello del 15 gennaio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto 6 dicembre 1996 emanato dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante con i due ricorsi;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ____________________ __________ (1972), cittadino italiano, e __________ __________ (1967) si sono sposati a __________. __________ il __________ 1995. Il marito lavorava come aiuto muratore in un’impresa di costruzioni e la moglie ha continuato a esercitare la propria attività lucrativa anche dopo il matrimonio. Dall’unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati il __________ 1995. Il 5 settembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 5 ottobre successivo.
B. Il 16 novembre 1995 __________ __________ __________ ha promosso causa di divorzio, sostenendo che i rapporti patrimoniali erano da considerare liquidati. __________ __________ __________ si è opposto al divorzio con risposta 1° febbraio 1996, invocando una colpa preponderante della moglie. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha ribadito le proprie tesi. All’udienza preliminare del 26 giugno 1996 l’attrice ha indicato numerosi mezzi di prova (8 testi, interrogatorio formale, richiamo di un incarto penale) e altrettanto ha fatto il convenuto (10 testi, di cui quattro per rogatoria, interrogatorio formale e edizione di documenti). Con ordinanza di stessa data in calce al verbale di udienza il Pretore ha ammesso l’audizione di quattro testi, di cui due indicati dall’attrice e due indicati dal convenuto, riservandosi di decidere in seguito sull’ammissione di ulteriori prove.
Esperita l’istruttoria, con ordinanza del 26 settembre 1996 il Pretore ha indetto il dibattimento finale per il 24 ottobre 1996. Nei memoriali conclusivi del 21 e del 24 ottobre 1996 l’attrice e il convenuto hanno mantenuto le rispettive conclusioni. Il Pretore, statuendo il 6 dicembre 1996, ha accolto la petizione, ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha liquidato il regime matrimoniale riconoscendo a ciascun coniuge la proprietà dei beni di cui ha il possesso. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto separato di stessa data il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 31 ottobre 1995 dal convenuto, per il motivo che questi non era indigente.
C. Contro la sentenza del Pretore il convenuto è insorto con un appello del 15 gennaio 1997 nel quale chiede che, accordatogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria, il giudizio predetto sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di addebitare all’attrice tutti gli oneri del processo. Egli ha interposto appello anche contro il decreto del 6 dicembre 1996, chiedendo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 __________ __________ __________ si oppone al conferimento dell’assistenza giudiziaria e conclude per il rigetto degli appelli.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello contro la sentenza di merito
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
Il Pretore ha ritenuto che nel caso concreto la responsabilità del dissidio coniugale fosse imputabile a entrambi i coniugi: il marito per la sua gelosia e la moglie per la sua intolleranza verso di lui. A parere dell’appellante, per contro, causa preponderante del dissidio sarebbe il comportamento della moglie, la quale non potrebbe quindi vedere accolta la sua domanda di divorzio. Egli censura la sentenza impugnata di nullità, il primo giudice non avendo motivato il rifiuto di assumere tutte le prove notificate, le quali avrebbero potuto far luce sulle origini del dissidio coniugale e sui comportamenti delle parti. Ciò configura un’insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, poiché un’eventuale assunzione delle prove in appello lo priverebbe di un’istanza ricorsuale.
L’udienza preliminare ha per scopo di chiarificare le allegazioni delle parti (art. 178 CPC), di tentare di conciliare le parti se la natura della causa lo consente (art. 179 CPC), di permettere alle parti di notificare le prove nei limiti dell’art. 78 cpv. 2 CPC e di formulare le opposizioni alle stesse. L’art. 182 CPC dispone che, chiusa l’udienza preliminare, il giudice deve stabilire con ordinanza le prove che ammette e deve fissare l’ordine e la data d’inizio della loro assunzione (cpv. 1); il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza (cpv. 2 ). In conseguenza di ciò, l’art. 309 cpv. 2 lett. g CPC concede all’appellante la facoltà di chiedere l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore. Nel caso concreto le parti hanno notificato all’udienza preliminare del 26 giugno 1996 le loro prove, senza incontrare opposizioni. L’attrice ha chiesto l’audizione di 8 testi, l’interrogatorio formale del convenuto e il richiamo di un incarto penale; il convenuto, a sua volta, ha chiesto l’assunzione di 11 testi, l’interrogatorio formale dell’attrice e l’edizione di un estratto conto bancario. Il Pretore ha citato le parti per un’udienza destinata all’audizione di 4 testi, riservandosi di statuire in seguito sull’ammissibilità di altre prove. Con ordinanza del 24 settembre 1996 egli ha poi convocato le parti al dibattimento finale, rifiutando così implicitamente tutte le altre prove notificate dalle parti, ma senza dare alcuna spiegazione. Ciò che di per sé la legge consente (art. 182 cpv. 2 CPC), a condizione che la rinuncia alle altre prove sia motivata nella sentenza finale. Nella sentenza impugnata il Pretore non ha tuttavia esposto per quali motivi ha – di fatto – respinto l’audizione dei restanti 15 testimoni indicati dalle parti, gli interrogatori formali e la domanda di edizione di documenti.
Il diritto di essere sentito accorda al cittadino la facoltà di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove (DTF 120 Ib 379 consid. 3b, 118 Ia 17 consid. 1c e rinvii). L’autorità giudiziaria può tuttavia procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 consid. 2a e b, 100 segg. consid. 5). Nel caso concreto il Pretore non ha fatto cenno nella sentenza impugnata alle prove da lui scartate, né ha motivato il suo rifiuto di assumerle. Gli atti di causa sono silenti su una eventuale rinuncia delle parti ai mezzi di prova non assunti e invano si cercherebbe nei verbali istruttori, che soli fanno fede di quanto avvenuto nel corso delle udienze (art. 119 CPC), il benché minimo accenno a un accordo sulla limitazione reciproca dei mezzi di prova. La sentenza è quindi carente di motivazione sul tema delle prove notificate dalle parti, ciò che impedisce al convenuto di impugnarla con cognizione di causa e a questa Camera di giudicare se l’apprezzamento del Pretore possa essere condiviso. Il vizio di forma configura pertanto una lesione insanabile del diritto di essere sentito (DTF 119 Ia 264 consid. 4d) e comporta la nullità della sentenza (art. 143 cpv. 1, 146 CPC). L’incarto deve perciò essere ritornato al primo giudice affinché motivi il rifiuto di assumere tutte le prove notificate dalle parti (art. 326 CPC). L’accoglimento dell’appello sulla domanda principale rende superfluo l’esame delle domande presentate in via subordinata.
II. Sull’appello contro il decreto sull’assistenza giudiziaria
Il primo giudice ha negato l’assistenza giudiziaria al convenuto, ritenendo che quest’ultimo poteva provvedere alle proprie spese legali e di patrocinio poiché, una volta dedotto dal suo stipendio mensile medio di fr. 2’500.– il fabbisogno di fr. 1’995.–, egli disponeva di un’eccedenza di fr. 505.– mensili. L’appellante contesta tale conclusione, asserendo che non si poteva ammettere un salario medio di fr. 2’500.– sulla base dei cinque conteggi mensili prodotti agli atti. Egli adduce inoltre che il Pretore non ha tenuto conto dell’onere di fr. 233.40 mensili per il rimborso rateale di un debito presso la Banca __________, dell’aleatorietà del suo guadagno, variabile secondo i mesi e infine della possibilità di un aumento dei costi di alloggio – poi verificatosi – dovuto alla necessità di avere un’abitazione più decorosa di un monolocale.
L’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto il 31 ottobre 1995 (inc. n. /) era motivata e corredata da vari documenti, in particolare dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, sottoscritto il 12 settembre 1995 dal richiedente e preavvisato favorevolmente dal Municipio il 19 settembre 1995. L’appellante adduce l’aleatorietà del proprio reddito, trascurando di considerare che egli stesso ha indicato nel citato certificato di percepire in media fr. 2’500.– mensili. Le fluttuazioni del reddito non hanno in concreto rilevanza, poiché la situazione finanziaria dell’appellante è stata valutata sulla base di un reddito medio che egli ha effettivamente ricevuto. Nel 1996 il convenuto ha infatti percepito in media un reddito mensile di fr. 2’422.–, al netto non solo dei consueti oneri sociali ma anche dell’imposta alla fonte, e oltre a tale importo ha ricevuto anche una media mensile di fr. 204.– per il pagamento delle vacanze e una media mensile di fr. 51.60 per il rimborso delle spese di trasferta (conteggi 1996 prodotti con l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria in appello). In prima sede il convenuto ha esposto i suoi oneri mensili di complessivi fr. 1’956.50, di cui fr. 1’025.– consistenti nel minimo del diritto esecutivo, fr. 380.– per l’alloggio, fr. 188.10 per il premio della cassa malati, fr. 130.– per l’assicurazione dell’automobile e fr. 233.40 per un debito con la Banca __________ relativo all’acquisto dell’automobile, indispensabile per l’attività lucrativa (certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).
Il Pretore, ancorché dipartendosi da altri dati, ha calcolato un fabbisogno di fr. 1’995.– mensili (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 380.–, cassa malati fr. 190.–, spese per l’automobile fr. 200.–, imposte stimate fr. 200.–), addirittura superiore a quello fatto valere dall’interessato. Se si tien conto del cambiamento di alloggio, avvenuto il 1° novembre 1996 (doc. B prodotto a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria in appello), il fabbisogno mensile del convenuto ammonta a fr. 2’187.50 (fr. 1’025.– minimo del diritto esecutivo, fr. 550.– alloggio, fr. 158.10 cassa malati, fr. 233.40 debito __________, fr. 130.– assicurazione RC, fr. 91.– spese scolastiche professionali). Le spese di elettricità e di telefono, per invalsa giurisprudenza di questa Camera, sono comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep 1994 297 consid. 5) e a nulla vale in questa sede la produzione delle bollette telefoniche. Le spese di trasferta professionali non devono essere inserite nel fabbisogno, essendo rimborsate dal datore di lavoro (come attestato dai conteggi mensili di stipendio) e le imposte, dedotte alla fonte, non sono più un onere a carico dell’appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Il convenuto dal 1° novembre 1996 dispone pertanto di un’eccedenza di fr. 234.50.
Ci si potrebbe invero chiedere se in tali condizioni egli possa essere considerato indigente, ma in concreto non è necessario risolvere tale quesito. Le parti hanno infatti presentato i rispettivi memoriali conclusivi nell’ottobre 1996, di modo che il patrocinatore del convenuto non ha verosimilmente fornito più alcuna prestazione nel periodo compreso tra il 1° novembre 1996 e il 6 dicembre 1996, data alla quale è stata emanata la sentenza di divorzio. La concessione dell’assistenza giudiziaria non si giustificava quindi fino al 31 ottobre 1996, il convenuto potendo far fronte ai propri costi di patrocinio e legali con un’eccedenza mensile superiore a fr. 500.–, tanto più che la causa non presentava soverchie difficoltà e non aveva comportato un impegno del patrocinatore eccedente la norma. Dal 1° novembre 1996 non vi sono più state prestazioni legali e la quota di fr. 500.– posta a carico dell’appellante come tassa di giustizia poteva essere affrontata ratealmente in circa 3 mesi con l’eccedenza a disposizione. L’appello contro il decreto 6 dicembre 1996 deve quindi essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello contro la sentenza di merito è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché motivi il rifiuto di assumere tutte le prove notificate all’udienza preliminare.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1100.– per ripetibili di appello.
La domanda di assistenza giudiziaria di __________ __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
L’appello in materia di assistenza giudiziaria è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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