AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.2
Data decisione, Autorità: 02.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00002
Lugano, 2 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (__._______) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio) promossa con petizione del 9 aprile 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 10 gennaio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1959), cittadino turco, e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Tra l’aprile del 1991 e l’agosto del 1992 la coppia ha accolto però tre figli che il marito aveva avuto da un precedente matrimonio in Turchia: __________ (1977), __________ (1979) e __________ (1981). __________ __________ lavora per il garage __________ __________, a , dove guadagna fr. 4048.– mensili netti, tredicesima compresa; la moglie è gerente di un negozio “ ” a __________ e percepisce uno stipendio mensile di fr. 2865.– netti, compresa la tredicesima.
B. I coniugi si sono separati nell’agosto del 1995. La moglie è rimasta nell’appartamento di __________, il marito è andato a vivere con i suoi figli in un appartamento a __________. Il 31 agosto 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione e il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. La moglie ha postulato il 12 settembre successivo un contributo provvisionale per sé di fr. 700.– mensili. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 ottobre 1995 e in tale occasione le parti si sono intese nel senso che la moglie avrebbe rinunciato a contributi provvisionali per sé, mentre il marito le avrebbe versato la somma di fr. 400.– mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995, durante i quali il figlio __________ era rimasto a . Il Pretore ha omologato l’accordo.
C. Il 9 aprile 1996 __________ __________ ha chiesto il divorzio e la liquidazione del regime matrimoniale con il riconoscimento a ogni coniuge dei beni in suo possesso. La convenuta si è opposta al divorzio, rivendicando in subordine – nell’ipotesi in cui fosse stato sciolto il matrimonio – un contributo mensile di fr. 500.– indicizzati e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, con un contributo mensile a suo favore di fr. 400.– indicizzati. Essa ha chiesto inoltre che per la procedura di merito il Pretore condannasse il marito a versarle una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, subordinatamente, che le fosse accordata l’assistenza giudiziaria. __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione e ha rifiutato qualsiasi provvigione, senza opporsi al conferimento dell’assi-stenza giudiziaria. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto, in sintesi, le proprie posizioni.
D. Il 20 e 25 novembre 1996, prima dell’udienza preliminare, i coniugi hanno firmato una convenzione in virtù alla quale il marito avrebbe aderito alla separazione per tempo indeterminato e la moglie avrebbe rinunciato a qualsiasi contributo, i coniugi dandosi atto di avere liquidato il regime dei beni con la rispettiva assegnazione di quanto ognuno di loro possedeva a quel momento. All’udienza preliminare del 17 dicembre 1996 entrambe le parti hanno instato per l’omologazione dell’accordo, sicché il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante.
E. Con decreto del 17 dicembre 1996 il Pretore ha concesso all’at-tore il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Statuendo il giorno stesso nel merito, egli ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori, constatando l’avvenuta liquidazione del regime dei beni. Non sono state riscosse spese e le ripetibili sono state compensate.
F. Contro la sentenza di separazione __________ __________ è insorta con un appello del 10 gennaio 1997 in cui chiede che l’attore sia tenuto a stanziarle una provvigione ad litem di fr. 4000.– per la procedura di merito o, quanto meno, che le sia conferito il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Per la procedura di appello essa postula un’ulteriore provvigione ad litem di fr. 1000.– o, in subordine, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello nella misura in cui riguarda la provvigione ad litem (tanto in prima quanto in seconda sede), non opponendosi a che la convenuta benefici dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante rimprovera al Pretore di non avere statuito sulla richiesta di provvigione ad litem di fr. 4000.– (subordinatamente di assistenza giudiziaria) contenuta nel proprio memoriale di risposta e riconvenzione. È vero – soggiunge – che con decreto dell’11 ottobre 1996 il Pretore ha respinto una richiesta di provvigione ad litem di fr. 1500.– (subordinatamente di assistenza giudiziaria) da lei formulata nel memoriale stesso, ma tale domanda si riferiva esplicitamente alla procedura cautelare, non a quella di merito. E siccome essa riesce appena a coprire, con il suo reddito, il proprio fabbisogno minimo, nulla le rimane per retribuire il proprio avvocato. Donde la legittimità della provvigione richiesta o, quanto meno, dell’assistenza giudiziaria.
Per quel che è della provvigione ad litem, l’appello è manifestamente infondato. Con la sentenza di separazione il Pretore ha omologato infatti la convenzione sugli effetti accessori firmata dalle parti il 20 e 25 novembre 1996. In tale accordo, alla clausola n. 4, i coniugi non solo hanno assunto il pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili, ma si sono riservati la possibilità di chiedere l’assistenza giudiziaria, dandosi reciprocamente atto che “non sono dati i presupposti perché l’uno o l’altro abbia a ottenere una provisio ad litem” (doc. O). Sostenere che il primo giudice avrebbe dovuto ugualmente, in simili circostanze, condannare il marito a erogare una somma per tale titolo senza nemmeno spiegare per quali motivi la clausola in questione sarebbe inefficace sfiora la temerarietà. Da questo profilo l’appello non merita altra disamina.
Più delicato è il problema dell’assistenza giudiziaria. Che la convenuta abbia postulato tale beneficio – come detto – con il memoriale di risposta e rinconvenzione è pacifico. Che nella convenzione omologata dal Pretore entrambe le parti si siano riservate il diritto di chiedere il gratuito patrocinio è appena stato accertato. Che l’attore si sia visto concedere l’assistenza giudiziaria con decreto emanato dal Pretore lo stesso giorno della sentenza di separazione è un dato di fatto (sopra, consid. E). Ciò premesso, occorre esaminare se il Pretore, non giudicando la parallela richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta, abbia “omesso di statuire su una domanda formulata”, come l’interessata afferma nell’appello.
a) La revisione di una sentenza nel caso in cui il giudice abbia “omesso di statuire su una domanda formulata” è prevista dall’art. 340 lett. a CPC e va chiesta in via di appello (art. 341 cpv. 1 CPC). L’autorità che accoglie la domanda “an-nulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della lite” (art. 344 CPC). Nella fattispecie il punto n. 4 della convenzione omologata dal Pretore non è, per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria, un esempio di chiarezza, ove appena si consideri che in tale clausola le parti si riservavano di chiedere quanto in realtà avevano già postulato. Comunque fosse, il Pretore ha interpretato l’accordo come se i coniugi intendessero ribadire la domanda di assistenza giudiziaria, tant’è che con decreto del 17 dicembre 1996 – recte: ordinanza (art. 158 cpv. 1 CPC) – ha conferito all’attore tale beneficio. Per quale motivo egli non abbia esaminato anche la posizione della convenuta è un quesito che non trova risposta. Al proposito il Pretore ha omesso, pertanto, di pronunciare su una domande formulata.
b) Ci si potrebbe interrogare, per vero, se il titolo di revisione previsto dall’art. 340 lett. a CPC non debba essere limitato alle ipotesi in cui il Pretore, avendo già giudicato, non possa più rimediare all’omissione. Nella fattispecie il Pretore avrebbe ancora potuto statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria, se appena la convenuta avesse sollecitato una decisione. Dato in ogni modo che la giurisprudenza non ha differenziato – finora – tra omissioni rimediabili e non rimediabili, non è il caso di operare distinzioni per la prima volta in una fattispecie come quella odierna. La domanda della convenuta deve pertanto essere accolta, bastando rilevare che in concreto il Pretore ha omesso – appunto – di pronunciare su una domanda formulata.
c) L’assistenza giudiziaria può essere chiesta in ogni stadio del processo con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per ottenere tale beneficio sono la condizione d’indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). L’indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui postula l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 155). La probabilità di esito favorevole dipende dalle particolarità della singola fattispecie; nelle procedure in materia di diritto di famiglia essa non è valutata, come che sia, con criteri rigorosi (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 157).
d) In concreto il reddito dell’appellante ammonta a fr. 2685.– mensili netti, compresa la tredicesima (decreto pretorile dell’ 11 ottobre 1996, pag. 3 in alto; fascicolo “richiami” agli atti). Quanto al fabbisogno, esso comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1’025.–), il premio della cassa malati (fr. 206.–: doc. 4/3, 4/4), la pigione con le spese accessorie (fr. 1242.–: doc. 2 e doc. 2 della rubrica “procedi-menti speciali”) e il carico fiscale (fr. 230.–, che la convenuta rende verosimili nell’appello, pag. 4 in basso), per un totale di fr. 2703.– mensili. L’interessata ha perciò una piccola eccedenza di fr. 163.– mensili, con cui deve far fronte però a onerose note professionali del dentista (doc. 1 e 4; documento allegato all’appello; Rep. 1994 pag. 146). Se si pensa poi che per pagare i premi della cassa malati nel 1996 essa ha dovuto far capo alla pubblica assistenza (doc. 4/3 e 4/4), che l’unico conto bancario a lei intestato risulta in passivo (fr. 1816.50: doc. 4/2) e che essa non consta avere sostanza (salvo la vettura che usa per recarsi al lavoro), si può ragionevolmente concludere che l’interessata non dispone di mezzi sufficienti per retribuire il proprio legale. Del resto non si può dire che la sua resistenza al divorzio fosse priva di buon esito, il marito avendo accettato – per finire – la separazione per tempo indeterminato da lei chiesta in via riconvenzionale. Davanti al Pretore la domanda di assistenza giudiziaria andava dunque accolta e su questo punto l’appello merita accoglimento.
e) Il Pretore avrebbe potuto respingere la richiesta di assistenza giudiziaria – tutt’al più – nella misura in cui l’istante, desistendo dall’ insistere per una provvigione ad litem nei confronti del marito, avesse rinunciato a un introito che le avrebbe consentito di coprire – in tutto o in parte – le proprie spese legali (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Nel caso specifico il Pretore stesso ha accertato però che il marito non aveva alcuna disponibilità economica, tant’è che lo ha ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nulla induce a revocare in dubbio tale accertamento, non seriamente contestato nemmeno dall’appellante. Ne segue che, per quanto attiene alla questione dell’assistenza giudiziaria, la sentenza impugnata va riformata e l’appellante posta al beneficio del gratuito patrocinio.
La provvigione ad litem chiesta dalla convenuta per il procedimento di appello va respinta, l’interessata non rendendo verosimile in alcun modo che – contrariamente a quanto essa medesima ha riconosciuto nella convenzione sugli effetti accessori della separazione – il marito sia in grado di stanziarle somme di denaro. L’esito dell’appello potrebbe giustificare se mai il conferimento dell’assistenza giudiziaria, ma per ottenere una decisione del Pretore sul gratuito patrocinio l’interessata non aveva alcuna necessità di introdurre una formale domanda di revisione; bastava che sollecitasse – anche oralmente – il Pretore. Ove il Pretore avesse rifiutato di decidere, l’istante avrebbe avuto il tempo necessario (20 giorni dalla notificazione della sentenza: art. 342 CPC) per adire la Camera civile di appello. Ora, l’istituto dell’assistenza giudiziaria copre solo l’opera indispensabile del patrocinatore, non prestazioni che il legale avrebbe potuto evitare. In concreto non vi sono indizi per supporre che una semplice interpellazione del Pretore non potesse bastare allo scopo. Non si ravvisano quindi gli estremi per l’applicazione dell’art. 155 CPC.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello è accolto nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
(corrispondente al dispositivo n.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello è respinta.
III. Non si prelevano spese né si accordano ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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