AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.199
Data decisione, Autorità: 09.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00199
Lugano, 9 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 dicembre 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello del 23 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ 1982. Dall’unione sono nati __________ (__________1983) e __________ (__________1985). Il primo matrimonio di __________ __________, dal quale egli aveva avuto la figlia __________ (1966), era stato sciolto il 23 gennaio 1981 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, che aveva omologato la convenzione sugli effetti accessori in base alla quale il marito si impegnava a versare all’ex moglie __________ __________ un contributo di
fr. 1’559.– mensili indicizzati (attualmente fr. 2021.–). __________ e __________ __________ vivono separati di fatto dall’ottobre 1989. Il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di __________, mentre la moglie si è trasferita dapprima presso i suoi genitori a __________, poi a __________ e in seguito ha preso in locazione una villetta a __________, dove abita con i figli. __________ __________ è __________ della __________ __________ di __________; durante il matrimonio la moglie non ha svolto attività lucrativa. Una prima procedura cautelare avviata da __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è decaduta perché non seguita dall’azione di merito. Il 22 agosto 1995 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un nuovo tentativo di conciliazione, fallito il 30 ottobre 1995.
B. Il 14 novembre 1995 __________ __________ ha instato per l’adozione di misure provvisionali, chiedendo l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 4’000.– per sé e uno di fr. 1’000.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), il pagamento di fr. 29’699.25 a titolo di contributo per l’arredamento del nuovo alloggio e fr. 7’000.– come provvigione di causa. Con decreto emanato senza contraddittorio il 15 novembre 1995, il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili alla moglie e di uno di fr. 1’000.– mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi).
C. Il 16 novembre 1995 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto predetto. Alla discussione del 6 dicembre 1995 la moglie ha confermato la propria istanza, mentre l’istante le ha offerto un contributo alimentare di fr. 1’600.– mensili, senza contestare il contributo per i figli stabilito dal Pretore, opponendosi sia al sussidio per l’arredamento del nuovo appartamento sia alla provvigione di causa. Statuendo nuovamente senza contraddittorio il 15 dicembre successivo, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 2’100.– mensili. Ultimata l’istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 3 ottobre 1996 __________ __________ ha aumentato la sua richiesta di contributo a fr. 6’265.35 mensili. __________ __________ le ha riconosciuto un contributo di fr. 1’500.– mensili per 6 mesi al massimo, ribadendo per il resto le precedenti conclusioni.
D. Con decreto cautelare del 10 dicembre 1996 il Pretore ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha imposto al marito un contributo alimentare mensile di fr. 3’031.– per la moglie e di fr. 1’000.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha ordinato al datore di lavoro del marito una trattenuta di fr. 5’031.– mensili dallo stipendio, ho obbligato il convenuto a corrispondere alla moglie una provvigione di fr. 2’500.–, respingendo la richiesta di sussidio per il nuovo arredamento. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.– sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1’500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto citato __________ __________ è insorta con un appello del 20 dicembre 1996 nel quale chiede che la provvigione ad litem sia aumentata a fr. 7’000.–. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche da __________ __________, che con appello del 23 dicembre 1996 chiede la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2’079.– mensili e la conseguente diminuzione della trattenuta di stipendio. Ogni parte propone di respingere l’appel-lo avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di
a) Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., n. 309 ad art. 145; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., art. 159 n. 38, art. 163 n. 15).
b) In concreto l’appellante fa valere a ragione che il possibile incasso di contributi arretrati ancora non le garantisce la disponibilità per sopperire ai costi del processo, a maggior ragione se si considera che – come si vedrà in appresso – la moglie non si vede neppure garantito il proprio fabbisogno. D’altra parte però l’interessata non rende verosimile che il marito sia in grado di fornirle un adeguato sussidio, non bastando al riguardo il generico accenno ad asserita sostanza del marito. Del resto, come si vedrà ancora, al marito risulta garantito solo il fabbisogno minimo, mentre l’unica sostanza di una certa entità accertata dal Pretore è quella costituita da titoli statunitensi, il cui reddito va già conteggiato come entrata da destinare al mantenimento della famiglia. Si aggiunga che il Pretore ha appurato l’esistenza di sostanza (al 1° gennaio 1995) di complessivi fr. 4’597.70 (decreto impugnato, pag. 5 seg.; doc. QQQ), di cui oltre la metà (fr. 2’500.–) è già stata riconosciuta alla moglie come provvigione di causa. In siffatte circostanze non è dato a divedere come il marito possa fornire un’ulteriore provvigione alla moglie. L’appello in esame deve quindi essere respinto.
II. Sull’appello di __________ __________
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 6’227.– mensili, quello della moglie in fr. 3’031.– e quello dei figli in fr. 2’000.–. Per quanto concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 10’642.20 mensili (fr. 10’517.20 versato dalla __________ __________ e fr. 125.– provenienti dal reddito di titoli). Ciò posto, egli ha posto l’ammanco di fr. 615.80 a carico del marito, soggiungendo che questi poteva fare fronte al contributo mettendo a frutto parte dei titoli.
L’appellante critica il fabbisogno minimo di fr. 6’227.– mensili che gli è stato calcolato dal Pretore e chiede che sia aumentato a fr. 7’514.40 per tenere conto dei costi derivanti dall’uso dell’autovettura (fr. 456.–), delle spese di riscaldamento elettrico (fr. 481.–) e delle spese di lavanderia e stireria (fr. 500.–).
a) Per quanto concerne le spese di trasferta, ammesse dal Pretore nella misura di fr. 150.– mensili, la pretesa non può essere accolta. Intanto l’appellante non ha reso verosimile di dover necessariamente usare un veicolo privato per recarsi da __________ a __________. Egli asserisce che l’automobile gli occorre anche per svolgere compiti di rappresentanza e pubbliche relazioni con trasferte sia in Svizzera sia all’estero, ma l’argomentazione – non resa verosimile né documentata – è addotta per la prima volta in appello ed è dunque irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). D’altra parte, nella situazione finanziaria in cui versa la famiglia rimane spazio solo per le spese strettamente indispensabili. L’indennità riconosciuta dal Pretore, non contestata dalla moglie, è tutto quanto può essere ragionevolmente ammesso per oneri di trasferta. Spese di trasporto, del resto, non sono state riconosciute nemmeno alla moglie, benché detentrice di un’autovettura (doc. 2), non avendo essa giustificato un uso professionale.
b) Le spese di riscaldamento, quantificate dall’appellante in fr. 481.– mensili (doc. EE, FF), potrebbero essere inserite nel fabbisogno minimo (Rep. 1994, 145; Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, stato al 1° gennaio 1994, cifra 2.2). Se non che, il Pretore ha già riconosciuto al marito spese di abitazione per fr. 2’200.– (interessi ipotecari, tasse e spese). Dal fascicolo processuale risulta però che il 1° gennaio 1995 l’onere ipotecario annuo gravante l’abitazio-ne coniugale ammontava a fr. 16’708.80, ossia fr. 1’392.40 mensili (dichiarazione 20 febbraio 1996 della Banca __________ __________ allegata alla dichiarazione fiscale 1995/96, doc. QQQ) e in tale misura era stato fatto valere dal marito nell’ambito della procedura cautelare avviata davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (doc. E). Ora, aggiungendo i costi del riscaldamento elettrico l’onere complessivo ammonta a fr. 1’873.40, ciò che equivale, grosso modo, ai costi per la locazione riconosciuti alla moglie. Certo, dal 15 novembre 1995 il debito nei confronti della banca è considerevolmente aumentato (doc. CC), ma il marito non spiega i motivi che l’hanno indotto ad aumentare il carico ipotecario. Non vi è quindi ragione, a un giudizio sommario di mera verosimiglianza, di scostarsi dalla posta di fr. 2’200.– riconosciuta dal Pretore.
c) L’appellante rivendica l’inserimento nel suo fabbisogno di un’indennità per spese di lavanderia, di stireria e di pulizia. Ci si potrebbe chiedere se il costo di tali prestazioni, non più fornite in natura dal coniuge che si occupava dell’economia domestica, non possa essere riconosciuto in ossequio al principio per cui, dopo la separazione della vita in comune, ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). In concreto tuttavia l’appellante non ha reso verosimile maggiori spese. La pretesa supplementare di fr. 500.– non può pertanto essere inclusa nel fabbisogno. Che nell’ambito di un’altra procedura cautelare il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città avesse riconosciuto tale posta nulla toglie al fatto che nella procedura in esame la spesa non è stata resa attendibile.
Per converso è vero che il coniuge debitore può essere tenuto, dandosene gli estremi, a fare fronte al pagamento degli obblighi alimentari intaccando se necessario anche la propria sostanza (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 143 ad art. 145; Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit. art. 163 n. 22 in fine). In concreto però tale soluzione è inattuabile già per la circostanza che i titoli ritenuti alienabili dal Pretore (doc. EEEE) sono gli stessi per i quali quest’ultimo ha computato al marito un reddito di fr. 125.– mensili. Non si vede come sia possibile imputare al marito un reddito dalla sostanza e nel contempo fargli obbligo di alienarla. Nel caso specifico non sussistono quindi le premesse per scostarsi dalla citata giurisprudenza sulla destinazione dell’amman-co, che rimane a carico del coniuge creditore. Ne segue che il contributo per la moglie va ridotto a fr. 2’415. – mensili. L’appello si rivela provvisto di buon diritto entro tali limiti.
III. Sulle spese
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è respinto.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________, dal 14 novembre 1995, un contributo alimentare per sé, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di fr. 2’415.–.
È ordinato alla __________ __________, __________, di trattenere mensilmente dal salario percepito da __________ __________, __________, l’importo di fr. 4’415.– e di versarlo direttamente a __________ __________, __________.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ , __________ (limitatamente al dispositivo n. __________ /).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster