AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.196
Data decisione, Autorità: 11.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00196
Lugano 11 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 2 maggio 1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto di edizione emanato il 29 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 dicembre 1996 presentata dal __________ __________ contro il decreto di edizione emesso il 29 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa di stato che oppone __________ __________ alla moglie __________ nata __________, quest’ultima ha postulato il 24 marzo 1996 l’edizione dal __________ __________, succursali di __________, __________, __________ e __________, di ogni documento (di apertura conto, estratti conto, formulari attestanti il reale beneficiario, di chiusura e trasferimento di conto ecc.) relativo a qualsiasi relazione bancaria (conto, libretto, cassetta di sicurezza o altro), nominativa o cifrata, intestata a __________ __________ personalmente o fiduciariamente tramite terze persone (fisiche o giuridiche svizzere o estere) o intestata a persone giuridiche svizzere o estere facenti capo a __________ __________ o delle quali egli risulta essere beneficiario economico o comunque relativo a ogni relazione bancaria nel senso suddetto e di cui __________ __________ risulta essere, o conosciuto, alla banca come beneficiario economico. __________ __________ si è opposto alla domanda di edizione. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 1996 il __________ __________ ha chiesto di limitare la produzione della documentazione relativa a relazioni esistenti o estinte di cui __________ __________ è o era personalmente titolare.
B. Statuendo il 29 novembre 1996, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato al __________ __________, succursali di __________, __________, __________ e __________ di produrre entro 30 giorni ogni documento, estratti conto ecc. attestante ogni avere o relazione bancaria (conto, libretto, cassetta di sicurezza o altro) intestati a __________ __________ personalmente o a lui appartenenti quale beneficiario economico tramite terze persone (fisiche, giuridiche, svizzere o estere) che possano dare indicazioni sulla sua sostanza e i suoi redditi.
C. Contro il decreto citato il __________ __________ è insorto con un appello del 17 dicembre 1996 in cui chiede che la produzione della documentazione sia limitata ai conti intestati personalmente a __________ __________ e che l’ordine sia impartito unicamente alle succursali di __________ e __________. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello. Il 18 dicembre 1996 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud ha concesso all’appello effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. La legittimazione a ricorrere del terzo cui è ordinata l’edizione di documenti è pacifica (Rep. 1991 pag. 478). L’appello, tempestivo, è quindi ricevibile.
L’appellante contesta, in sostanza, di dover produrre la documentazione bancaria di cui __________ __________ è beneficiario economico. Fa valere che quest’ultima nozione sarebbe poco chiara, che in base al principio della specialità sarebbe escluso l’impiego di dati raccolti da un banca sugli aventi economici fuori dall’ambito penale e che la conferma di una decisione come quella impugnata avrebbe conseguenze incalcolabili per tutta la piazza finanziaria svizzera.
Oltre che esagerata, l’argomentazione è fuori luogo. È vero che il concetto di “avente diritto economico”, rispettivamente quello di “beneficiario economico” usato dal Pretore può apparire impreciso per il fatto di non trovare riscontro in alcuna nozione di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Esso è contenuto però nella Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992, la quale riprende un analogo concetto contemplato dalla prima Convenzione relativa all’obbligo di diligenza del 1977, ripreso nel 1990 dall’art. 305ter cpv. 1 CP e dalla legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 (“avente economicamente diritto”). La sua accezione, del resto, è chiara. Avente diritto economico è chi – al di là dei semplici poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi ha l’effettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente dal modo in cui giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/ Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/ Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a edizione, pag. 270 seg. e pag. 291). Questa Camera ha già per altro avuto modo di accogliere, per altro, una domanda di edizione intesa alla produzione di documentazione di conti dei quali una persona defunta era avente diritto economico (I CCA, sentenza del 3 aprile 1998 in re H. contro H.).
In concreto non si tratta pertanto di risalire al proprietario economico di fondi intestati a terzi né di scoprire l’identità di chicchessia. Si tratta di indicare su quali relazioni si trovino beni di __________ __________ e quale sia la loro entità, nella misura in cui ciò sia necessario alla di lui moglie per far valere i suoi diritti (art. 170 cpv. 1 CC; DTF 117 II 228 consid. 6a). Del resto la moglie ha di principio il più ampio diritto di informazione (DTF 118 II 29 consid. 3a), nel senso che può esigere dalla banca i ragguagli cui il coniuge avrebbe diritto, a maggior ragione se l’edizione di documenti è intesa a proteggere suoi diritti derivanti dall’unione coniugale (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 120; Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treillaud, op. cit., pag. 301, SJ 118 (1996) 120). Nelle circostanze descritte non sussistono quindi valide ragioni per negare all’attrice il diritto di ottenere le informazioni necessarie per la salvaguardia dei suoi interessi. L’appello è pertanto destinato all’insuccesso.
L’appellante chiede infine che la domanda di edizione sia rivolta unicamente alle succursali di __________ e __________, poiché quelle di __________ e __________ dipendono formalmente e organicamente da quella di __________. La richiesta, nuova, non può essere accolta già per il fatto che nelle osservazioni del 9 aprile 1996 nulla era stato eccepito al riguardo.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante rifonderà a __________ __________ un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster