AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.194
Data decisione, Autorità: 23.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00194
Lugano 23 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso” 17 dicembre 1996 presentato da
__________, __________,
Contro
il decreto del 12 dicembre 1996 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a dipendenza dell’istanza 9 dicembre 1996 da promuoversi nei confronti di
__________, __________ (rappresentata dalla tutrice __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con istanza del 9 dicembre 1996 __________ __________ ha chie-sto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di sospendere o revocare il diritto della ex moglie __________ __________ di visitare i figli __________ e __________, modificando in tal senso la sentenza di divorzio emessa il 23 dicembre 1990;
che con decreto del 12 dicembre 1996 il Pretore ha dichiarato l’istanza inammissibile perché carente di requisiti formali e introdotta senza l’ausilio di un avvocato;
che con “ricorso” del 17 dicembre 1996 __________ __________ postula la conferma della propria istanza;
che l’atto non è stato intimato alla controparte;
che l’appellante censura l’invito del Pretore a munirsi di un avvocato e contesta che la sua istanza manchi di requisiti minimi;
che per l’art. 39 cpv. 1 CPC la capacità processuale, incontestata nel caso in esame, comprende la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti processuali, ma il giudice può diffidare una persona che non sia in grado di condurre la propria causa con la necessaria chiarezza a munirsi di un patrocinatore;
che in concreto l’istanza del 9 dicembre 1996 conteneva, sia pure in forma discorsiva, tanto l’indicazione dell’autorità destinataria, quanto l’oggetto e i motivi succintamente enunciati, come pure l’accenno ai mezzi di prova, la richiesta di giudizio, la data e la firma dell’istante;
che pertanto non era il caso di obbligare l’interessato a munirsi di un legale;
che nondimeno, per l’art. 115 cpv. 1 CPC, un atto processuale deve indicare, oltre ai motivi e alle conclusioni, il nome delle parti e il loro domicilio;
che nella fattispecie l’istanza del 9 dicembre 1996 non contemplava né il nome né il domicilio né l’eventuale rappresentante della parte convenuta;
che su questo punto a ragione, quindi, il Pretore poteva ritornare l’atto all’istante con l’invito a integrarlo;
che il ricorrente dovrà quindi riproporre l’istanza al Pretore, specificando il nome e il domicilio della parte convenuta, così come l’eventuale rappresentante, mentre potrà prescindere – almeno per ora – dal far capo a un patrocinatore;
che, ciò posto, l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che, vista la particolarità della fattispecie, si può rinunciare sia al prelievo di spese sia all’assegnazione di ripetibili, tanto più che l’istanza non è nemmeno stata notificata alla controparte;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, per il tramite di __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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