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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.188
Data decisione, Autorità: 17.01.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00188
Lugano 17 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 4 ottobre 1996 da
__________ __________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ & __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata l’8 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con istanza 16 ottobre 1995 __________ __________ nata __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di essere convocata con il marito __________ __________ per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il __________ 1996 (inc. n. /);
che il 6 novembre 1995 essa presentato istanza cautelare per ottenere un contributo alimentare mensile di fr. 2’656.– e che il 9 gennaio 1996, a seguito della nascita del figlio __________, l’istante ha postulato anche un contributo alimentare mensile di fr. 750.– per il bambino;
che dopo la discussione in contraddittorio del 18 gennaio 1996, non essendovi istruttoria, il Pretore ha statuito sulle istanze cautelari con decreto 19 gennaio 1996, con il quale ha affidato __________ alla madre, riservato al padre il diritto di visita, ha posto a carico di __________ __________ un contributo alimentare provvisionale mensile di fr. 650.– (comprensivo dell’assegno familiare) per __________ di fr. 2’100.– per la moglie e ha suddiviso la tassa di giustizia di fr. 100.– in ragione di 1/3 a carico dell’istante e di due terzi a carico del convenuto;
che il 5 marzo 1996 __________ __________ ha instato affinché il contributo alimentare a carico del marito fosse oggetto di una trattenuta di stipendio;
che, sentite le parti all’udienza del 22 marzo 1996, il Pretore ha emanato il 29 marzo 1996 un decreto cautelare con il quale ha ordinato al Comune di __________ di trattenere mensilmente dallo stipendio del suo dipendente __________ __________ l’importo di fr. 2’750.– e di riversarlo a __________ __________;
che con petizione 4 ottobre 1996 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo nel contempo l’omologazione della convenzione conclusa dalle parti sulle conseguenze accessorie e che __________ __________ ha dichiarato l’8 ottobre 1996 di aderire alle domande di petizione;
che con sentenza 8 novembre 1996 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato alla madre il figlio __________ e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta il 25 settembre 1996;
che in tale occasione il Pretore ha accolto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio dell’attrice, mentre ha respinto quella del convenuto, per il motivo che questi ha un reddito imponibile di fr. 68’000.–;
che __________ __________ è insorto contro questa sentenza con un appello del 29 novembre 1996, con cui chiede l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
Ritenuto
in diritto: che il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dal convenuto per carenza del requisito dell’indigenza, sulla base della notifica di tassazione del 24 luglio 1995, attestante un reddito imponibile di fr. 68’095.–;
che l’appellante contesta tale conclusione, per il motivo che il reddito imponibile figurante nella successiva notifica di tassazione del 15 aprile 1996, allegata con la precedente al certificato municipale è di soli fr. 36’470.–;
che egli postula pertanto la concessione dell’assistenza giudiziaria a partire dal 25 aprile 1996, data in cui ha inoltrato alla Cancelleria comunale di __________ il formulario per il preavviso comunale sull’assistenza giudiziaria;
che per valutare l’indigenza del richiedente occorre prendere in considerazione l’intera situazione finanziaria dell’istante, sia per reddito che per sostanza (DTF 120 Ia 180 consid. 3a, Rep. 1983 118), di modo che il reddito imponibile è solo uno degli elementi da ponderare e non è determinante preso isolatamente;
che il Pretore non si è avveduto, verosimilmente per svista, della notifica di tassazione intermedia emessa il 15 aprile 1996 a seguito della nascita del figlio __________ l’__________ __________ 1995;
che dall’incarto relativo alle misure cautelari (inc. n. /) emerge che dopo la nascita del bambino praticamente l’intero reddito del richiedente è stato assorbito dalle spese relative al proprio mantenimento e dagli oneri alimentari in favore di moglie e figlio, di modo che il requisito dell’indigenza può essere considerato adempiuto nel caso concreto;
che l’assistenza giudiziaria si chiede in ogni stadio della causa con domanda motivata (art. 156 CPC), ciò che è avvenuto, nella fattispecie, solo il 17 ottobre 1996;
che per costante giurisprudenza il beneficio dell’assistenza giudiziaria è concesso solo a partire dalla data della relativa istanza e non ha effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 155 CPC; RDAT I-1996 pag. 306 e giurisprudenza citata);
che l’assistenza giudiziaria può essere concessa con effetto retroattivo solo in casi di urgenza (DTF 122 I 203 segg.) che qui pacificamente non ricorrono, l’appellante essendo stato patrocinato dallo stesso studio legale già dal novembre 1995;
che la citazione della sentenza 31 maggio 1996 del Consiglio di moderazione (inc. ..__________) nulla giova all’appellante, già per il fatto che in quel caso il patrocinatore aveva inoltrato formale istanza di assistenza giudiziaria sin dal primo atto di causa, ossia con il tentativo di conciliazione;
che la richiesta al Comune del certificato municipale il 25 aprile 1996 non è sufficiente per supplire alla tardiva presentazione, il 17 ottobre 1996, della formale istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, dato che un mezzo di prova, per altro nemmeno decisivo (Rep. 1990 275) non può evidentemente essere considerato alla stregua dell’istanza stessa;
che in definitiva l’appellante può essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria solo a partire dal 17 ottobre 1996 e che solo in tale misura il gravame deve essere accolto;
che viste le particolarità del caso appare opportuno rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello;
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
II. Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, studio legale __________ & __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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