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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.185
Data decisione, Autorità: 05.09.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00185
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 dicembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito di una causa di separazione promossa da __________ __________ __________ __________ __________ contro __________ __________ il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha concesso ad __________ __________, con decreto cautelare del 13 novembre 1996, un diritto di visita sui figli __________ (1985) e __________ (1987) e ha sospeso quello sulla figlia __________ (1982);
che il 22 novembre 1996 __________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello contro tale decreto, chiedendo – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di sottoporre il diritto di visita del padre a condizioni più rigorose di quelle stabilite dal primo giudice;
che con osservazioni del 16 dicembre 1996 __________ __________ ha proposto la reiezione dell’appello e la conferma del decreto pretorile, postulando nel contempo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che la procedura è stata sospesa, su richiesta delle parti, con ordinanza del 7 marzo 1997, essendo in corso trattative per una composizione amichevole della vertenza;
che il 15 luglio 1997 l’appellante ha comunicato che il gravame è divenuto privo di oggetto, avendo il Pretore pronunciato il 4 luglio 1997 la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta, compresa la regolamentazione del diritto di visita litigioso;
che l’appellato ha confermato il 31 luglio 1997 l’avvenuta omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione;
che, visto l’intervenuto accordo delle parti sul diritto di visita e l’omologazione del Pretore (previa valutazione degli interessi dei figli), l’appello deve essere stralciato dai ruoli secondo l’art. 351 cpv. 1 CPC per mancanza di interesse giuridico;
che le domande di assistenza giudiziaria presentate dai coniugi possono entrambe essere accolte, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sia quello delle possibilità di esito favorevole, quanto meno parziale;
che in effetti oggetto della vertenza era il diritto di visita del padre sui figli, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229) e come tale sottratto alla libera disponibilità delle parti, tanto più che l’appello non appariva, a un sommario esame, senza probabilità di esito favorevole;
che la particolarità del caso e la disagiata situazione finanziaria delle parti induce a prescindere dal prelievo di oneri processuali e dall’assegnazione di ripetibili, di difficile se non impossibile incasso;
Per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo di interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano spese né tasse di giustizia.
__________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv__________ __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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