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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.182
Data decisione, Autorità: 15.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00182
Lugano, 15 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. /__ _ (azione di riduzione, rispettivamente di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 2 marzo 1989 da
__________, __________, e
__________ __________, __________ (ora patrocinati dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________ & __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 18 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 ottobre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1900), con ultimo domicilio a , è deceduto a __________ l’ 1987, lasciando due figlie: __________ __________ e __________ __________. Nel suo testamento pubblico del
1° aprile 1988 egli ha istituito sua erede universale la figlia __________ __________diseredando l’altra, __________, con l’argomento che da questa si sentiva trascurato e disprezzato. Il testamento è stato pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, l’8 gennaio 1988.
B. Il 6 dicembre 1988 __________ __________, in rappresentanza del figlio minore __________ __________ __________ (1972), unitamente all’altro figlio __________ __________ (1966), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che il testamento di __________ __________ fosse annullato. Il Pretore ha rinviato lo scritto ai mittenti il 25 gennaio 1989 con un termine perentorio di 30 giorni per rimediare ai difetti formali dell’atto e per munirsi di un patrocinatore. Il 2 marzo 1989 __________ __________, agendo per mezzo di un patrocinatore in nome suo e del figlio __________ __________ __________, ha presentato insieme con il figlio __________ __________ “azione di accertamento e azione di riduzione” nei confronti di __________ __________, instando perché fosse accertata la sua qualità di erede per una quota di 3/8 nella successione del padre e perché la quota spettante a __________ __________ fosse ridotta a 5/8 della successione; in subordine, qualora fosse stata confermata la diseredazione, __________ __________ e __________ __________ __________ hanno chiesto che fosse riconosciuta la loro “qualità di eredi necessari” nella misura di 3/16 ciascuno, sempre con riduzione a 5/8 della quota spettante a __________ __________.
C. Nella risposta del 17 ottobre 1989 __________ __________ si è opposta alla petizione, proponendone il rigetto in ordine e nel merito. Ha fatto valere che le eventuali quote ereditarie di __________ e __________ __________ erano state pignorate, onde la necessità di far approvare l’introduzione della causa da parte dell’Ufficio di esecuzione, che la discendenza di __________ __________ __________ non era documentata e che la diseredazione disposta da __________ __________ era giustificata. Nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni.
D. Durante l’istruttoria, il 28 maggio 1991, __________ __________ ha comunicato al Pretore di rinunciare a ogni pretesa ereditaria nella successione del padre. La causa è poi stata sospesa il 31 agosto 1992 per trattative, le quali però si sono rivelate infruttuose, di modo che la procedura è stata riattivata il 13 marzo 1996. Al dibattimento finale di quello stesso giorno __________ __________ e __________ __________ __________ si sono confermati nella richiesta subordinata, intesa all’accertamento della loro qualità di eredi, ricordando che al momento di promuovere la causa tale qualità era contestata poiché era contestata la diseredazione della madre. __________ __________ ha definito la domanda di accertamento improponibile, __________ __________ e __________ __________ __________ essendo divenuti eredi per legge in seguito alla rinuncia della madre a contestare la diseredazione.
E. Con sentenza del 30 ottobre 1996 il Pretore ha respinto la richiesta principale, rilevando come __________ __________ non potesse più esigere alcunché dopo la dichiarazione di rinuncia. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2000.–, sono state poste a carico di lei, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il Pretore ha accolto invece la richiesta subordinata, accertando che __________ __________ e __________ __________ __________ sono eredi di __________ __________ nella misura di 3/16 ciascuno e che la quota spettante a __________ __________ andava ridotta a 5/8 della successione. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1200.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere a __________ __________ e __________ __________ __________ fr. 1000.– ciascuno per ripetibili.
F. Contro il giudizio del Pretore sulla domanda subordinata __________ __________ è insorta con un appello del 18 novembre 1996 nel quale chiede che la richiesta di __________ __________ e di __________ __________ __________ (intesa a farsi dichiarare eredi di __________ __________) sia dichiarata inammissibile, mentre quella volta a far ridurre la sua quota ereditaria a 5/8 sia respinta nel merito. Nelle loro osservazioni del 15 gennaio 1997 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere l’ap-pello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la domanda con cui __________ __________ chiedeva che fosse accertata la sua qualità di erede nella misura di 3/8 e che fosse ridotta la quota della sorella __________ a 5/8 della successione, rammentando come l’interessata avesse rinunciato il 28 maggio 1991 a ogni aspettativa ereditaria, ciò che dal profilo processuale configurava desistenza. Quanto alla domanda subordinata di __________ __________ e __________ __________ __________ (volta, appunto, a farsi dichiarare eredi di __________ __________), essa andava intesa come azione di accertamento (non di riduzione) ed era fondata, giacché i discendenti di un diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima, come se il diseredato fosse premorto (art. 478 cpv. 3 CC). In concreto __________ __________ avrebbe avuto diritto alla sua quota legittima, pari a 3/8 della successione (art. 471
n. 1 CC), di modo che a ognuno dei suoi figli spetta la quota di 3/16, con riduzione a 5/8 di quella cui ha diritto __________ __________.
L’appellante adduce in estrema sintesi che, dopo la rinuncia di __________ __________ a ogni pretesa ereditaria, i diritti di __________ __________ e __________ __________ __________ risultano pacifici (art. 478 cpv. 3 CC). Nulla giustificava più, quindi, un’azione di accertamento (art. 71 CPC), a prescindere dalla circostanza che – avessero voluto promuovere causa nei suoi confronti – essi avrebbero dovuto far capo a un’azione di riduzione (art. 522 segg. CC), non a un’azione di accertamento. E siccome l’interesse giuridico che deve sorreggere un’azione di accertamento è un presupposto processuale che il giudice deve verificare d’ufficio, in ogni stadio della lite, la domanda subordinata di __________ __________ e __________ __________ __________ andava respinta in ordine.
Mediante disposizione a causa di morte l’erede può essere privato della legittima quando abbia commesso un grave reato contro il disponente o una persona a lui intimamente legata (art. 477 n. 1 CC) oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (art. 477 n. 2 CC). Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente, come se il diseredato fosse premorto, e se il diseredato ha discendenti, questi hanno diritto alla di lui quota legittima (art. 478 cpv. 2 e 3 CC). Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicato la causa nella sua disposizione (art. 479 cpv. 1 CC). Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l’erede o il legatario che ne profitta deve fornirne la prova (art. 479 cpv. 2 CC).
Chi intende contestare la propria diseredazione, sia censurandola per vizio di forma, sia negando l’esistenza della causa allegata dal testatore, sia facendo valere che la causa indicata nella disposizione a causa di morte non costituisce motivo di diseredazione, deve intentare azione di riduzione (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 397 seg.; Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 71 n. 68 al
§ 6; Guinand/Stettler, Droit civil II, 2ª edizione, pag. 127 n. 274 all’inizio). L’azione di accertamento è data solo – per principio – quando non è possibile un’azione di condanna (sulle eccezioni, estranee al caso in esame, si veda Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 187 n. 26 segg.), di modo che l’azione di riduzione è l’unica via esperibile. Nella fattispecie __________ __________, rinunciando a contestare la diseredazione, ha desistito da tale possibilità. Rimane da esaminare se in tali condizioni i figli __________ __________ e __________ __________ __________ avessero un interesse giuridicamente protetto (nozione di diritto federale: Vogel, op. cit., pag. 64 n. 35 con richiamo) a far accertare giudizialmente la loro qualità di eredi.
Si è ricordato poc’anzi che, giusta l’art. 478 cpv. 3 CC, i discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto. Nel caso specifico __________ __________ e __________ __________ __________ si vedono devolvere dunque, per legge, la quota legittima della madre. Quale interesse giuridicamente protetto essi avessero a far constatare dal Pretore la loro qualità di eredi non è dato a divedere, il mero accertamento di un fatto o di un rapporto giuridico incontestato non essendo sufficiente a dimostrare un interesse legittimo (Vogel, op. cit., pag. 187 n. 26 e 27). Del resto, fosse stata loro contesa la qualità di eredi, essi avrebbero dovuto intentare – a loro volta – un’azione di riduzione verso la convenuta, mentre al dibattimento finale del 13 marzo 1996 essi hanno precisato in maniera esplicita (suscitando la reazione della convenuta) che la loro domanda doveva intendersi come azione di accertamento. Ora, l’esistenza di un interesse legittimo a norma dell’art. 71 CPC è un presupposto processuale (DTF 110 II 355) che il giudice doveva verificare d’ufficio (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza, come in concreto, egli avrebbe dovuto respingere la domanda senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC).
__________ e __________ __________ __________ sostengono, nelle osservazioni, che l’appello dovrebbe essere respinto poiché la convenuta non ha alcun interesse a contestare la qualità di erede loro conferita dalla legge (memoriale, pag. 2 in basso). Se non che, così argomentando, essi sovvertono i termini del problema, poiché l’interesse legittimo va dimostrato dall’attore, non dal convenuto. A torto essi affermano poi che, essendo contestata la diseredazione della madre, era contestata anche la loro qualità di eredi (memoriale, pag. 6). In realtà litigiosa era soltanto la diseredazione della madre, giacché se la madre avesse avuto causa vinta essi non avrebbero ereditato alcunché, mentre in caso contrario essi sarebbero divenuti – come sono divenuti – eredi per legge. Né si può condividere l’opinione degli interessati quando pretendono che, non essendo loro noto il valore del compendio ereditario, l’azione di riduzione non sarebbe stata possibile (memoriale, pag. 7 e 8). In effetti, delle due l’una: ovvero essi intendevano far valere pretese d’ordine patrimoniale nei confronti della convenuta (e allora avrebbero dovuto esperire azione di riduzione) ovvero i loro diritti non risultavano ancora lesi, ma in tale ipotesi essi non avrebbero avuto alcun interesse giuridico a procedere. Ad ogni modo, un’azione di accertamento non è data – nemmeno a titolo preliminare – per il solo fatto che l’attore non sappia quantificare, ai fini di un’azione di condanna, le sue pretese pecuniarie verso il convenuto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2.1 La domanda subordinata è inammissibile.
2.2 La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1200.–, sono poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere in via solidale alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico degli appellati in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– lic. iur. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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