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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.181
Data decisione, Autorità: 28.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00181
Lugano, 28 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 1993 da
__________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto del 23 ottobre 1996 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 13 novembre 1996 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 23 ottobre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale una causa promossa il 23 marzo 1993 da __________ __________ nei confronti di __________ e __________ __________, cui l’attrice chiedeva di rimuovere svariati manufatti dalla loro proprietà;
che con il decreto di stralcio il Pretore ha lasciato le spese a carico di chi le aveva anticipate, compensando le ripetibili;
che contro la compensazione delle ripetibili __________ e __________ __________ hanno introdotto un appello del 13 novembre 1996 in cui postulano “l’importo di fr. ...” appunto a titolo di ripetibili;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);
che nel caso di litigi pecuniari – ivi comprese le contestazioni sull’ammontare delle ripetibili – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in concreto gli appellanti criticano la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, ma non indicano nemmeno approssimativamente quale sia l’indennità da essi rivendicata in riforma del decreto impugnato;
che da tale esigenza si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse trascurato di statuire sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC), ipotesi che non si verifica manifestamente nella fattispecie;
che pertanto l’appello dei convenuti, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;
che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato per osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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