AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.177
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00177
Lugano, 30 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 giugno 1996 da
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 novembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il __________ 1982. Dal matrimonio sono nati i figli __________, il __________ 1983, e __________, il __________ 1987. Il marito è , alle dipendenze della __________ - di __________; la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, tranne alcune ore di pulizia e di servizi a terzi che le hanno procurato un reddito di circa fr. 400.– mensili. L’8 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione e il 18 giugno successivo i coniugi si sono separati di fatto: il marito è rimasto nell’abitazio-ne coniugale, la moglie si è trasferita con i figli a __________, nella casa dei propri genitori.
B. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 6 luglio 1994. Il 12 luglio seguente __________ __________ ha chiesto di essere am-messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella causa di stato da promuovere contro il marito e il 16 settembre 1994 ha postulato l’adozione di misure provvisionali. Statuendo il 2 febbraio 1995, il Pretore ha decretato l’affidamento dei figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e di fr. 605.– mensili per ogni figlio limitatamente al mese di settembre 1994, rispettivamente fr. 185.– per la moglie e fr. 605.– per ogni figlio dall’ottobre 1994 (compresi in entrambi i casi l’assegno familiare), attribuendo l’abitazione coniugale al marito. __________ __________ è stato ammesso anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia di
fr. 500.– e le spese sono state addebitate allo Stato, compensate le ripetibili.
C. Con sentenza del 9 aprile 1996 questa Camera, adita da __________ , ha parzialmente riformato il decreto del Pretore, fissando i contributi mensili a carico di __________ __________ in fr. 60.– per la moglie e fr. 1650.– complessivi per i due figli (limitatamente al mese di settembre 1994), rispettivamente in fr. 1410.– per i figli (senza contributo per la moglie) dall’ottobre del 1994. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Gli oneri processuali di fr. 250.– sono stati addebitati allo Stato, compensate le ripetibili (inc. ..).
D. Nel frattempo è intercorso un accordo fra i coniugi, nel senso che dal 1° settembre 1995 il figlio __________ si sarebbe trasferito dal padre. Con decreto cautelare del 31 agosto 1995 il Pretore ha omologato l’affidamento del figlio al padre, regolando il diritto di visita della madre, dichiarando caduco il contributo alimentare dovuto da __________ __________ al figlio __________ e fissando quello per il figlio __________, affidato alla madre, in fr. 605.– mensili compresi gli assegni familiari.
E. Il 10 giugno 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore, chiedendogli di ridurre il contributo per il figlio __________ in fr. 533.– mensili retroattivamente dal 1° settembre 1995. All’udienza del 24 luglio 1996 la convenuta si è opposta alla domanda, postulando per il figlio __________ un contributo alimentare di fr. 825.– mensili, sempre dal 1° settembre 1995. La discussione finale ha avuto luogo il
3 ottobre 1996 e in tale sede __________ __________ ha concluso per la sua liberazione da ogni contributo alimentare. La convenuta ha ribadito la propria posizione.
F. Con decreto cautelare del 4 novembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza di modifica presentata dal marito, ha parzialmente accolto quella formulata dalla moglie all’udienza del 24 luglio 1996 e ha fissato il contributo mensile dell’istante per il figlio __________ in fr. 630.– dal 24 luglio al 31 agosto 1996, rispettivamente in fr. 700.– dopo di allora, compresi gli assegni familiari. Le parti essendo entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dello Stato, compensate le ripetibili.
G. Insorto con appello del 15 novembre 1996 contro il decreto del Pretore, __________ __________ chiede che – accordatogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il contributo alimentare per il figlio __________ sia ridotto a fr. 533.– mensili dal 1° settembre 1995 al
10 giugno 1996 e a fr. 320.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni del 29 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello, di negare alla controparte l’assistenza giudiziaria e di conferire tale beneficio a lei medesima. __________ __________ non si è espresso sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla moglie.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’as-setto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
1° settembre 1995 (memoriale, pag. 5 in fondo), ma non discute la motivazione del Pretore e nemmeno pretende che nel caso in esame siano dati gravi e impellenti motivi di equità atti a giustificare una modifica – eccezionale – avente carattere retroattivo (Rep. 1988 pag. 339 consid. 3). Egli non asserisce, in particolare, né di essere stato impedito di agire tempestivamente né di essere stato ingannato e neppure di avere confidato in assicurazioni della controparte. Del resto egli non contesta che il contributo alimentare a favore del figlio __________ sia stato implicitamente soppresso dal Pretore con il decreto del 31 agosto 1995. L’unica questione litigiosa rimaneva perciò il contributo per il figlio __________ e nulla induce a credere – come detto – che l’istante non potesse agire con tempestività.
fr. 6054.– mensili (fr. 3048.– il marito, fr. 1356.– la moglie e
fr. 1650.– i due figli). Il che non lasciava praticamente alcuna eccedenza da suddividere fra i coniugi (fr. 4.– mensili). In tali circostanze il marito si vedeva costretto a versare ai figli tutto quanto superava il suo fabbisogno mensile (fr. 1410.–), la moglie dovendo provvere a colmare la differenza (fr. 240.– mensili).
Il Pretore reputa che il calcolo della Camera sia dovuto a una svista, nel fabbisogno della moglie essendo stata inserita – a mente sua – una pigione insufficiente. In realtà questa Camera si era fondata proprio sui dati del Pretore, il quale aveva accertato nel suo decreto (pag. 8) che la moglie spendeva fr. 1000.– mensili complessivi per la locazione. Ritenuto come fr. 415.– fossero già compresi nel fabbisogno dei figli, la Camera ha ridotto di conseguenza la pigione per la sola moglie (sentenza del
9 aprile 1996, consid. 8). Non è vero, quindi, che la Camera avrebbe computato “in doppio la deduzione della locazione materna della quota a carico dei figli”, come il Pretore opina e la convenuta supinamente ripete.
In concreto il primo giudice ha ritenuto che, per rapporto all’as-setto cautelare definito il 4 novembre 1996 da questa Camera, modifiche rilevanti e durature erano intervenute in relazione al guadagno della moglie (aumentato da fr. 1600.– a una media di fr. 2422.– mensili), al fabbisogno di quest’ultima (che il 1° settembre 1996 era andata a vivere per conto proprio, lasciando l’abitazione dei genitori), passato da fr. 1356.– mensili a fr. 2037.– fino al 1° settembre 1996 e a fr. 2163.– dopo di allora. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, quello di __________ andava stabilito in fr. 700.– mensili e quello di __________ in fr. 900.–. Sulla base di tali cifre il Pretore ha calcolato un contributo del padre per il figlio __________, affidato alla madre, di fr. 630.– mensili fino al 1° settembre 1996 e di fr. 700.– dopo di allora, già compresi gli assegni familiari.
Il reddito del marito (fr. 4458.– mensili) e il di lui fabbisogno minimo (fr. 3048.– mensili), invariati rispetto alla sentenza emessa il 4 novembre 1996 da questa Camera, non sono contestati. Litigioso è anzitutto il reddito della moglie, fissato dal Pretore in una media di fr. 2422.– mensili sulla base degli stipendi percepiti dall’interessata fra il gennaio del 1995 e il giugno del 1996. L’appellante sostiene che tale guadagno ammonterebbe in realtà a oltre fr. 2600.– mensili “se si prendono (...) come base gli ultimi dodici mesi (...) o per lo meno la media dello stipendio a partire da quando la signora __________ ha assunto al 75% l’impiego presso il Consorzio Aiuto Domiciliare” (appello, pag. 4 in fondo).
L’argomentazione è infondata. Nell’anno 1995 la moglie risulta avere incassato – come ha accertato il Pretore – uno stipendio netto di complessivi fr. 27 151.90 (doc. U), onde una media di
fr. 2263.– netti mensili. Nel 1996 lo stipendio annuo è ammontato a fr. 29 238.95 (doc. AA), per una media di fr. 2437.– netti mensili. L’esito non cambia apprezzabilmente nemmeno considerando i soli mesi da maggio 1996 – quando l’interessata è stata assunta non più a ore, ma a tempo parziale (75%) dal __________ __________ __________ e dintorni – fino a dicembre 1996, la media dello stipendio risultando allora di fr. 2458.– netti mensili. E l’esito non muterebbe gran che nemmeno se si tenesse calcolo dei soli due primi mesi del 1997 (doc. AA, ultimi fogli), la media risultando in tal caso di fr. 2470.– netti mensili. Ne segue che, fondandosi a un sommario esame come quello che governa le procedure cautelari su un reddito medio di fr. 2422.– netti mensili, il Pretore non è sicuramente caduto in un eccesso di apprezzamento. Anche su questo punto l’appello si rivela pertanto destinato all’insuccesso.
A parere dell’appellante il fabbisogno minimo della moglie non sarebbe di fr. 2037.– mensili, rispettivamente di fr. 2163.– mensili dopo il 1° settembre 1996, bensì di fr. 2000.– mensili al massimo. Se non che, egli non motiva in alcun modo il proprio assunto. Nel decreto impugnato è esplicitamente indicata la composizione delle due somme (pag. 4 a metà). L’unica censura sollevata al proposito dall’appellante è diretta contro la posta di fr. 30.– mensili riconosciuta dal Pretore alla moglie per l’eserci-zio del diritto di visita, “diritto che la madre non esercita non avendo, da quando il figlio __________ ha ottenuto di stare con il padre, alcun contatto con il primogenito” (appello, pag. 4 verso il basso). Quest’ultima argomentazione è irricevibile. L’indennità di fr. 30.– era stata chiesta dalla moglie all’udienza del 24 luglio 1996 e in tale occasione l’istante non aveva mosso contestazioni al riguardo (verbale del 24 luglio 1996, pag. 2 in fondo). Nuova, la censura sfugge pertanto a ogni esame di merito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Il fabbisogno in denaro del figlio __________ è stato valutato dal Pretore in fr. 700.– mensili (decreto, pag. 4 nel mezzo). L’appellante fa valere che in realtà il fabbisogno è di almeno fr. 1090.– men-sili (memoriale, pag. 5). La doglianza potrebbe anche essere fondata se le parti disponessero di altre risorse. In realtà, con un reddito complessivo di fr. 6880.– mensili e fabbisogni minimi personali per fr. 5085.– mensili (fino al 1° settembre 1996), rispettivamente di fr. 5211.– (dopo di allora), in concreto i genitori possono devolvere al mantenimento dei figli non più di fr. 1795.– mensili complessivi (fino al 1° settembre 1996), rispettivamente fr. 1669.– (dopo di allora). Il Pretore ha fissato il fabbisogno complessivo dei due figli in fr. 1600.– mensili (fr. 700.– per __________, fr. 900.– per __________) e – come si vedrà in appresso – tale importo appare ragionevole. Aumentare il fabbisogno in denaro dei figli oltre la disponibilità effettiva dei genitori esporrebbe solo uno dei minorenni al rischio di cadere nell’indigenza. La situazione sarebbe diversa ove l’uno o l’altro coniuge fosse in grado di migliorare il proprio guadagno. Siffatta ipotesi però non trova riscontro agli atti né, tanto meno, è prospettata dalle parti.
Ciò posto, occorre verificare se il fabbisogno in denaro del figlio __________ (13 anni al momento del giudizio), fissato dal primo giudice in fr. 700.– mensili, sia sufficiente. Il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di fr. 1280.– mensili previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1/96 pag. 33), cui questa Camera fa riferimento per prassi costante, deducendo anzitutto la posta di fr. 240.– per cura e educazione (che il padre deve prestare in natura, viste le condizioni economiche della famiglia), quella di fr. 260.– per l’alloggio (da considerare già compresi nella locazione del padre, che spende fr. 1145.– mensili per rapporto ai
fr. 730.– della moglie fino al 1° settembre 1996, rispettivamente fr. 756.– dopo di allora) e fr. 80.– per tenere conto del minor reddito dei coniugi rispetto a quello cui si rapportano le raccomandazioni. Si tratta di una valutazione che può essere condivisa, soprattutto a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari.
Il fabbisogno in denaro del figlio __________ (quasi 9 anni al momento in cui ha statuito il Pretore), per altro non controverso, appare a sua volta adeguato. Il primo giudice si è fondato sul fabbisogno complessivo desunto dalle note raccomandazioni (fr. 1280.– mensili, i fratelli non vivendo in comunione domestica), detraendo il valore della cura e educazione (fr. 300.–, da prestare in natura dalla madre), oltre fr. 80.– per tenere conto del minor reddito dei coniugi rispetto a quello delle raccomandazioni, ottenendo fr. 900.– mensili. Il costo dell’alloggio non è stato ritenuto incluso – a giusta ragione – nella pigione pagata dalla madre poiché come si è visto quest’ultima spende assai meno del padre. Se ne conclude che il fabbisogno complessivo in denaro dei due figli (fr. 1600.– mensili) può senz’altro reputarsi consono alla situazione e alle possibilità economiche dei genitori.
Periodo fino al 1° settembre 1996:
reddito del marito fr. 4458.— mensili
reddito della moglie fr. 2422.— mensili
fr. 6880.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3048.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2037.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr. 700.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr. 900.— mensili
fr. 6685.— mensili
eccedenza fr. 195.— mensili
metà eccedenza fr. 97.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 3048.– + fr. 97.50 = fr. 3145.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio __________: fr. 700.— mensili
__________ __________ deve versare al figlio __________:
fr. 4458.– ./. fr. 3145.50 ./. fr. 700.– = fr. 612.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 2037.– + fr. 97.50 = fr. 2134.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio __________:
fr. 2422.– ./. fr. 2134.50 = fr. 287.50 mensili
(fr. 6880.–)
Periodo dal 1° settembre 1996 in poi:
reddito del marito fr. 4458.— mensili
reddito della moglie fr. 2422.— mensili
fr. 6880.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3048.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2163.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr. 700.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr. 900.— mensili
fr. 6811.— mensili
eccedenza fr. 69.— mensili
metà eccedenza fr. 34.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 3048.– + fr. 34.50 = fr. 3082.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio __________: fr. 700.— mensili
__________ __________ deve versare al figlio __________:
fr. 4458.– ./. fr. 3082.50 ./. fr. 700.– = fr. 675.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 2163.– + fr. 34.50 = fr. 2197.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio __________:
fr. 2422.– ./. fr. 2197.50 = fr. 224.50 mensili
(fr. 6880.–)
Dato quanto precede, a giusto titolo il Pretore ha respinto l’istan-za di modifica introdotta dall’appellante, accogliendo parzialmente quella della moglie. E siccome l’istanza di costei risale al 24 luglio 1996, da tale data decorre anche l’aumento del contributo alimentare per il figlio __________ (sopra, consid. 2). Resta il fatto che i risultati numerici cui è giunto il Pretore (fr. 630.–, rispettivamente fr. 700.– mensili), ancorché giustificabili nel quadro di una procedura meramente sommaria come quella cautelare, sono fondati su parametri oscuri. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare più volte che il metodo di calcolo stabilito dalla giurisprudenza per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è quello stabilito dal diritto federale; le eccedenze calcolate in base al reddito di un singolo coniuge (come quelle cui si rifà il decreto impugnato: pag. 4 in fondo) non sono un criterio pertinente (I CCA, sentenza del 17 ottobre 1995 in re C. contro C., consid. 8). I conteggi alla fine al ricorso dell’appellante (pag. 5) non sono, per le medesime ragioni, di alcun rilievo.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ai limiti della ricevibilità sotto il profilo della motivazione, il gravame dell’appellante mancava di buon diritto sin dall’inizio. La richiesta di assistenza giudiziaria ivi contenuta deve pertanto essere respinta (art. 157 CPC). Deve essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellata, l’incasso di ripetibili apparendo sin d’ora difficile, se non impossibile. Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerata in ogni modo la semplicità e la stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv__________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster