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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.174
Data decisione, Autorità: 28.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00174
Lugano 12 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 16 febbraio 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’8 novembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 27 novembre 1996;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 maggio 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1967) e __________ nata __________ (1973). Nella convenzione sugli effetti accessori, omologata dal giudice, il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili per il figlio __________ (__________1991) e di fr. 400.– mensili per l’ex moglie.
B. __________ __________ si è risposato il __________ 1994 con __________ __________ (1970), cittadina del Marocco. Da tale matrimonio è nato __________, il __________ 1994.
C. Il 16 febbraio 1996 __________ __________ ha convenuto l’ex moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere la soppressione del contributo alimentare a lei destinato. Nella sua risposta del 27 febbraio 1996 __________ __________ si è opposta alla petizione. Esperita l’istruttoria, entrambe le parti hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito le loro domande di giudizio. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 24 settembre 1996.
D. Statuendo il 18 ottobre 1996, il Pretore ha accolto la petizione e ha soppresso dal 1° novembre 1996 il contributo alimentare per la convenuta. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Insorta contro la citata sentenza con un appello dell’8 novembre 1996, __________ __________ chiede che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello. Entrambe le parti hanno postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, pur accertando che la convenuta non vive in concubinato con un terzo come addotto nella petizione, ha soppresso ugualmente il contributo alimentare poiché l’attore, nonostante un reddito superiore a quello conseguito al momento del divorzio, non risultava in grado di sopperire al fabbisogno suo e della nuova famiglia. L’appellante, dopo una disamina sui rispettivi obblighi dei coniugi, ritiene che al marito debba essere computato un reddito ancora superiore a quello conseguito e sostiene che il contributo deve comunque esserle garantito fino al suo completo reinserimento professionale.
Giusta l’art. 153 cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato – o che sia ridotta – quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che tale rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 51 segg. ad art. 153 CC; DTF 117 II 361 consid. 3). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita all’ex coniuge è, in ogni modo, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca, il diritto federale non imponendo l’applica-zione del principio inquisitorio (Bühler/ Spühler, op. cit., note 54 e 87 ad art. 153 CC).
In concreto l’attore si era impegnato, al momento del divorzio (1994), a versare alla convenuta un contributo di fr. 400.– mensili. Dal fascicolo processuale risulta che a quell’epoca l’attore conseguiva un reddito netto mensile di fr. 3’400.– (petizione, pag. 2), aumentato nel 1996 a fr. 4’100.– mensili netti (doc. B). Egli si è risposato il 28 novembre 1994 e con la nuova moglie ha avuto due figli, l’uno nato il 1° novembre 1994 e l’altro nato nell’estate 1997, dopo l’emanazione della sentenza pretorile.
I riferimenti dell’appellante agli obblighi che l’art. 163 CC impone ai coniugi non sono pertinenti già per il fatto che le parti sono ormai divorziate. II computo di un reddito ipotetico può invero entrare in considerazione anche nell’ambito di un’azione di modifica di una sentenza di divorzio (DTF inedita del 28 agosto 1997 in re M. contro M., consid. 3b; DTF 114 II 310 consid. 3a e 3d in fine), a condizione però che l’obbligato possa effettivamente conseguire tale reddito facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a, 117 II 16 consid. 1b, 110 II 116 consid. 2a). In concreto l’attore ha sempre lavorato per il Garage __________ di __________ __________, tanto prima quanto dopo il divorzio, e nel 1996 guadagnava fr. 4’100.– mensili netti (doc. B). In simili condizioni non si può seriamente sostenere che all’attore debba essere imputato un reddito superiore a quello effettivo, indipendentemente dal fatto che la convenuta neppure indica in cifre quale reddito potrebbe ragionevolmente conseguire l’attore facendo prova di buona volontà, sicché al riguardo l’appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Che poi la pensione alimentare a favore dell’appellante non sia stata limitata nel tempo ancora non significa che, dandosi una modifica rilevante delle circostanze a norma dell’art. 153 cpv. 2 CC, tale pensione non possa essere ridotta o soppressa. Il problema è di sapere se nel caso in esame ricorrano le premesse di quest’ultima norma (sentenza impugnata, consid. 4), questione che l’appellante non mette seriamente in causa.
Sostiene l’appellante che il Pretore avrebbe inserito a torto nel fabbisogno dell’attore una spesa di fr. 1’000.– per oneri di locazione, poiché tale costo non sarebbe effettivo, viste le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell’attore, proprietaria dell’apparta-mento, secondo la quale il figlio non paga alcuna pigione. Dall’istruttoria è emerso in effetti che l’attore abita con la nuova famiglia a __________ in un appartamento di proprietà della madre, cui versa però un canone di fr. 1’000.– (doc. B). __________ __________ ha invero affermato che non tutti i mesi il figlio è in grado di pagare la pigione (verbale 2 luglio 1996), ma sulla base di questo solo dato non si può concludere che l’attore non corrisponda alcunché. In linea di principio le spese di alloggio e di riscaldamento sono una voce essenziale del fabbisogno familiare e devono quindi essere considerate, stimandole prudentemente, anche se una parte non le indica (I CCA, sentenza del 21 agosto 1997 in re M./M.). Oltre a ciò l’appellante non pretende che il contratto sia simulato né asserisce che la testimone abbia affermato il falso dichiarando di riscuotere, ancorché parzialmente, un canone di locazione, mentre l’eventuale inadempienza dell’attore verso la locataria non è determinante. A nulla giova infine il richiamo al dovere di assistenza della madre dell’attore, non potendosi dire che quest’ultimo sia nel bisogno ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC (DTF 121 III 442 consid. 2). Ciò posto, il fabbisogno dell’attore va confermato in fr. 3’305.– mensili, come stabilito dal Pretore. A tale importo va aggiunto il contributo alimentare di fr. 800.– per il figlio __________.
L’appellante rileva infine che occorre tenere conto della possibilità per la nuova moglie dell’attore di lavorare e di conseguire un reddito supplementare. Ora, è vero che la seconda moglie dell’attore deve contribuire al mantenimento della famiglia nella misura delle proprie forze (art. 163 cpv. 1 CC), ma in concreto tale prospettiva appare impraticabile. Intanto perché dal mese di luglio 1997 essa deve accudire a un altro figlio. In secondo luogo perché nulla è dato di sapere sulla sua formazione, né l’appellante indica quale professione costei potrebbe concretamente intraprendere. Anzi, la stessa appellante non manca di contraddirsi, poiché essa medesima sottolinea che la cura e l’educazione di un figlio di 7 anni (preparazione dei pasti, spesa, bucato, aiuti scolastici ecc.) comporta un onere gravoso, tale da escludere ogni possibilità lucrativa (appello, pag. 6 seg.), salvo pretendere poi che la moglie dell’appellato, con un neonato e di un bambino di 3 anni da curare, trovi un’attività rimunerata.
In definitiva il reddito attuale dell’attore (fr. 4’100.– mensili) risulta inferiore al fabbisogno minimo (fr. 4’105.– mensili), con la conseguenza che non vi è più spazio per un contributo alimentare a favore della ex moglie. La più recente giurisprudenza del Tribunale federale impone infatti di lasciare al debitore alimentare almeno il fabbisogno esecutivo (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97). L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario indagare oltre sulla situazione economica della beneficiaria.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché – pur essendo dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difetta il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Dato nondimeno che il prelievo di oneri sottrarrebbe all’interessata risparmi necessari a colmare l’ammanco mensile, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tasse e spese. L’attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellato senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere ugualmente all’attore il gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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