AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.171
Data decisione, Autorità: 06.05.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00171
Lugano 6 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa ..__________ (petizione di eredità e azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione 29 dicembre 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 16 ottobre 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 febbraio 1953 il Pretore di Riviera ha dichiarato __________ __________ __________ padre naturale di __________ __________, nato il __________ 1950 da __________ __________ (doc. A), obbligandolo a corrispondere al figlio un contributo alimentare mensile fino al compimento del suo diciottesimo anno di età. La sentenza pretorile è stata confermata l’8 ottobre 1953 dal Tribunale di appello e il 18 gennaio 1954 dal Tribunale federale (doc. B e C).
B. Il 1° aprile 1976 __________ __________ __________ ha depositato presso il notaio __________ __________ __________ ____________________ di __________ un testamento olografo con il quale istituiva sue eredi le sorelle __________ e __________ __________, disponendo inoltre che l’eredità sarebbe passata interamente alla sorella superstite nell’eventuale premorienza di una di loro.
C. __________ __________ è premorta al fratello il 13 febbraio 1992 e __________ __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1994. Il notaio __________. __________ __________ ha pubblicato il 3 febbraio 1994 il testamento olografo di __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Riviera (doc. D).
D. Con scritto dell’8 febbraio 1994 __________ __________, falliti i tentativi di vedere riconosciuto il proprio diritto successorio in qualità di figlio naturale, si è opposto al rilascio del certificato ereditario (doc. H) e con petizione del 29 dicembre 1994 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Riviera __________ __________, unica erede istituita, chiedendo che fosse riconosciuta la propria qualità di erede, che fosse fatto ordine ad __________ __________ di restituire alla massa successoria tutti i beni mobili e immobili in suo possesso facenti parte dell’eredità (con la comminatoria dell’art. 292 CP), di rifondere il valore dei beni eventualmente alienati o donati dopo la morte del testatore, e infine che le disposizioni testamentarie del 3 febbraio 1994 fossero ridotte sino a costituire la porzione legittima spettantegli come discendente del testatore. In via cautelare egli ha postulato inoltre la conferma dell’opposizione al rilascio del certificato ereditario, l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre su tutti i beni immobili intestati al de cuius nel Distretto di Riviera, il blocco di tutti gli averi depositati presso gli istituti bancari di __________ e di __________, la confezione di un inventario e la nomina di un amministratore della successione.
E. Alla discussione del 31 gennaio 1995 le parti hanno convenuto di regolare l’assetto provvisionale con la conferma dell’opposi-zione al rilascio del certificato ereditario e con la nomina di un amministratore della successione nella persona dell’avv. __________ __________.
F. Con risposta del 9 maggio 1995 __________ __________ si è opposta alla petizione, sostenendo che le istanze giudiziarie a suo tempo interpellate si erano limitate ad attribuire al fratello __________ __________ __________ la cosiddetta paternità alimentare nei confronti di __________ __________.
G. All’udienza preliminare dell’11 luglio 1995 le parti si sono riconfermate nelle loro domande di giudizio e non essendovi prove da assumere hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nel suo memoriale conclusivo del 22 novembre 1995 l’attore ha ribadito le domande di petizione, mentre la convenuta ha rinviato agli argomenti illustrati nella risposta.
H. Statuendo il 17 settembre 1996, il Pretore ha accolto la petizione, ha dichiarato __________ __________ erede legittimo del defunto __________ __________ e ha ridotto le disposizioni del testamento 1° aprile 1975 fino a costituire la porzione legittima spettante al figlio giusta l’art. 471 CC. La tassa di giustizia di fr. 4’000.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’attore fr. 8’000.– di ripetibili, mentre le spese per l’erezione dell’inventario sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.
I. Contro la sentenza pretorile __________ __________ è insorta con un appello del 16 ottobre 1996 nel quale postula il rigetto della petizione e un nuovo giudizio sulle spese e le ripetibili.
Nelle sue osservazioni del 29 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto l’attore come erede di __________ __________ __________ a norma dell’art. 457 cpv. 1 CC, abilitato di conseguenza a rivendicare la sua porzione legittima della successione, anche se, in virtù del diritto di filiazione anteriore al 1° gennaio 1978 e della novella legislativa del 1° gennaio 1978 (art. 13a tit. fin. CC), l’attore non ha con il defunto un rapporto di filiazione con effetti di stato civile e non ne è quindi erede legittimo. Secondo il primo giudice, queste ultime disposizioni sono però in contrasto con gli art. 8 e 14 CEDU. La circostanza che lo statuto di figlio illegittimo dell’attore non equivalga a quello di un figlio legittimo sarebbe in aperto contrasto con il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze dell’autorità pubblica (art. 8), come pure al godimento di questo stesso diritto senza distinzioni di specie (art. 14). Per la riconosciuta prevalenza del diritto internazionale sul diritto nazionale si giustificherebbe, quindi, il riconoscimento all’attore dei vantaggi propri di una paternità con gli effetti di stato civile, tra cui anche la partecipazione in qualità di erede legittimo alla divisione della successione paterna.
L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice. Sostiene che il rapporto di filiazione tra il defunto e l’attore era limitato al mantenimento fino alla maggiore età e non aveva effetti di stato civile, come risulta senza dubbio alcuno dal fascicolo processuale. D’altra parte il legislatore ha definitivamente regolato le paternità alimentari con un’apposita norma transitoria al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, parificando diritti e doveri dei figli illegittimi a quelli dei figli legittimi. L’art. 13a tit. fin. CC, che ha limitato nel tempo la possibilità di promuovere un’azione di paternità con effetti di stato civile, non lascerebbe spazio ad alcuna interpretazione, tanto meno a quella proposta dall’attore, e non sarebbe neppure in contrasto con i disposti della CEDU, di cui il Pretore avrebbe travisato la reale portata.
I rapporti di diritto successorio sono regolati secondo il diritto vigente al momento in cui il testatore è deceduto (art. 15 cpv. 1 tit. fin. CC e contrario; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 906 con richiami). Nella fattispecie il testatore è deceduto nel 1994 e alla sua successione è pertanto applicabile il diritto attualmente in vigore. Giusta l’art. 457 cpv. 1 CC i prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti e i primi eredi nell’ordine di successione legale sono i figli del defunto. Tali si definiscono i figli legittimi e naturali riconosciuti agli effetti dello stato civile, ovvero dei quali la paternità è stata ufficialmente accertata mediante dichiarazione paterna davanti all’ufficiale di stato civile, per testamento o davanti al giudice (art. 255 CC combinato con l’art. art. 33 LAC, art. 260 cpv. 3 CC).
a) Prima della modifica entrata in vigore nel 1978 il Codice civile distingueva la paternità "tributaria" da quella con effetti di stato civile (art. 309, 319 e 323 vCC). Riservate particolari condizioni, l’azione di paternità accordava al figlio solo una pretesa alimentare nei confronti del padre e il rapporto di filiazione esisteva unicamente con la madre. Un figlio illegittimo disponeva dei diritti e dei doveri inerenti alla filiazione, tra i quali principalmente l’obbligo di soccorso (art. 328 vCC) e il diritto di ereditare (art. 461 vCC), solo qualora fosse stato accertato che il concepimento era avvenuto con violenza o abusando dei rapporti di potestà, oppure in presenza di una promessa di matrimonio. In tutti gli altri casi il figlio era privato di ogni diritto ereditario nei riguardi della successione paterna, a meno che non fosse inserito nel testamento dal padre (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol . IV, Friburgo 1975, pag. 31). È indubbio, e neppure contestato dall’attore, che in sede giudiziaria la paternità del testatore è stata accertata solo agli effetti alimentari. Chiari riferimenti in questo senso, come giustamente riconosciuto dal Pretore, costituiscono il tenore del dispositivo, le norme giuridiche richiamate nel giudizio, l’assenza di notificazione ai competenti organi di Stato civile e, soprattutto, i considerandi della sentenza, dai quali si evince che il concepimento non avvenne in presenza di una promessa di matrimonio né con violenza. Il fatto stesso che l’attore porti il cognome della madre e non quello del padre indica chiaramente, del resto, che non è insorta paternità con effetti di stato civile (art. 324 cpv. 1 e 325 cpv. 1 vCC).
b) Sulla base del vecchio diritto l’attore non era figlio del defunto con effetti di stato civile e non aveva pertanto alcun diritto nella successione paterna (art. 461 cpv. 2 vCC). La situazione giuridica non è mutata neppure il 1° gennaio 1978, con l’entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, che ha parificato la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio a quella dei figli legittimi. L’acceso dibattito parlamentare sull’opportu-nità di accordare gli stessi diritti e doveri dei figli legittimi a quelli illegittimi senza limiti di tempo, con effetto retroattivo, ha condotto all’adozione del compromesso contenuto nell’art. 13a tit. fin. CC (FF 1974 II pag. 106 seg.; Hegnauer, in: Mélanges en l’honneur de Henri Deschenaux, Die Übergangs-bestimmungen zum neuen Kindesrecht, Friburgo 1977, pag. 169, nota 63; DTF 112 Ia 102). In forza di tale norma soltanto i figli che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge non avevano ancora compiuto il decimo anno di età potevano, entro due anni, proporre l’azione di paternità e vedersi riconoscere lo statuto di figlio con effetti di stato civile. Il 1° gennaio 1978 l’attore, nato nel 1950, non adempiva i requisiti posti dal diritto transitorio per promuovere contro il padre alimentare un’azione intesa all’accertamento della paternità con effetti di stato civile. Ne discende che non esiste nella fattispecie un rapporto di filiazione con effetti di stato civile fra il testatore e l’attore, di modo che quest’ultimo non è erede del defunto ai sensi dell’art. 457 cpv. 1 CC.
a) Il quesito di sapere se la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) prevalga sul diritto interno è stato oggetto di ampia discussione in dottrina e in giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale la priorità del diritto federale su quello internazionale è un’eccezione e di regola le convenzioni internazionali prevalgono sul diritto interno, sia esso anteriore o posteriore alla Convenzione (DTF 117 Ib 39; 112 II 13; Pra 62 n. 106). Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammessa nei casi in cui il legislatore ha espressamente voluto creare una norma incompatibile con il diritto internazionale (DTF 118 Ib 281). Tale giurisprudenza è stata confermata nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (DTF 122 II 487 consid. 3a). Per contro il Tribunale federale ha in un primo tempo negato la possibilità di procedere a una verifica della compatibilità tra le norme del Codice civile svizzero e la CEDU, lasciando aperto il quesito di sapere se la CEDU prevalga sul diritto interno (DTF 120 II 384 consid. 5a, 387, 122 III 416 consid. 3a). Nel caso concreto non è tuttavia necessario statuire su questo punto, poiché, come si vedrà in seguito, non si ravvisa alcuna lesione dei diritti garantiti dagli art. 8 e 14 CEDU.
b) L’art. 8 CEDU consacra il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze dell’autorità pubblica. Una limitazione del suo esercizio è possibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la tutela dell’ordine, la prevenzione di infrazioni penali, la protezione della salute e della moralità, la protezione dei diritti e delle libertà altrui (DTF 120 Ib 4). Il primo giudice ha ritenuto che gli argomenti addotti dal legislatore per giustificare la dimenticanza dei doveri dei padri tributari mal si conciliano con la natura delle limitazioni ammesse dalla giurisprudenza. Questa tesi sarebbe confortata dalle decisioni della Corte europea del 28 ottobre 1976 in re Inze vs. Austria e del 13 marzo 1978 in re Marckx vs. Belgio, con le quali si è sancito il divieto di ogni discriminazione fondata sulla nascita, a meno che esistano valide ragioni che potrebbero giustificare una differenza per i figli nati fuori dal matrimonio (sentenza Marckx, § 34; sentenza Inze, § 41). In questo senso, il fatto che l’art. 13a tit. fin. CC trovi la sua origine nella necessità di garantire la sicurezza giuridica all’interno della famiglia non sarebbe sufficiente per privare l’individuo dei suoi diritti fondamentali (sentenza Marckx, § 48).
Contrariamente a quanto ritiene il Pretore, tuttavia, l’art. 13a tit. fin. CC non opera una discriminazione fra figli legittimi e figli illegittimi, ma ha delimitato nel tempo la possibilità di far accertare i rapporti di paternità e di riconoscere effetti di stato civile anche alle paternità alimentari. Non adempiendo i requisiti posti dalla norma transitoria, l’attore non ha potuto promuovere causa di paternità nei confronti del defunto, al quale non è quindi legato da alcun rapporto di filiazione con effetti dello stato civile. L’argomentazione del Pretore, secondo cui nell’ambito dei lavori per la revisione sul diritto di filiazione non si sarebbe tenuto conto della CEDU, è inconferente, poiché – come si è visto – non vi è nella fattispecie alcun rapporto familiare da proteggere, in assenza di un rapporto di filiazione con effetti di stato civile. Il Tribunale federale ha d’altra parte ricordato che il Consiglio d’Europa ha promulgato, allo stesso rango della CEDU, l’apposita convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio, del 15 ottobre 1975 (RS 0.211.221.131, in vigore per la Svizzera dall’11 agosto 1978), la quale lascia alla legislazione interna dei paesi firmatari la competenza di designare le persone abilitate a promuovere l’azione di paternità e i termini entro cui avviare la causa (DTF 112 Ia 107, consid. 7). L’art. 13a tit. fin. CC delimita appunto nel tempo la possibilità di promuovere azione di paternità con effetti di stato civile in favore di coloro che beneficiavano della cosiddetta paternità alimentare, così come esplicitamente previsto dalla citata convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio. La norma transitoria introdotta dal nuovo diritto di filiazione è dunque conforme al diritto europeo e non vi è necessità di scostarsene, contrariamente a quanto addotto dal primo giudice.
Se ne conclude che l’appello, provvisto di buon diritto, e deve essere accolto e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 4’000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 8’000.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’000.--
b) spese fr. 50.–
fr. 2’050.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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