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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.170
Data decisione, Autorità: 12.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00170
Lugano 12 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 21 settembre 1993 da
__________ nata __________, , (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________ (già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 28 ottobre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 ottobre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1954) hanno contratto matrimonio a __________ il __________ 1980. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (1981). La moglie, __________, è impiegata a tempo parziale (80%) presso le __________. Il marito ha svolto diversi lavori, alternando l’attività di __________ ad altri impieghi occasionali (____________________, __________). Il 9 dicembre 1992 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 gennaio 1993. Con decreto del 26 gennaio 1993 il Pretore del distretto di Lug__________no, sezione 6, statuendo su un’istanza cautelare della moglie, ha ordinato al marito di lasciare l’alloggio coniugale (inc. n. __________/__________conc.). Da allora i coniugi vivono separati e la figlia __________ abita con la madre.
B. Il 21 settembre 1993 __________ __________ ha avviato azione di separazione a tempo indeterminato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di regolare le conseguenze accessorie con l’affidamento della figlia a sé medesima, riservato al padre il diritto di visita, il versamento di una pensione alimentare per __________ di fr. 750.– mensili fino al sedicesimo anno e di fr. 850.– fino al compimento dei vent’anni, da indicizzare, e infine il versamento di un importo da determinare a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. Il convenuto non ha risposto nel termine impartitogli dal Pretore, rimanendo precluso. All’udienza preliminare del 16 maggio 1995, alla quale il marito non ha partecipato, l’attrice ha confermato le sue domande di giudizio e ha notificato vari mezzi di prova.
In pendenza di causa il Pretore ha affidato __________ alla madre e ha condannato il marito a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 600.– mensili, oltre gli assegni familiari incassati direttamente dall’attrice. Il 26 aprile 1995, rispettivamente il 20 maggio 1996, __________ __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale dell’11 giugno 1996 entrambi i coniugi hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato l’attrice ha modificato la proposta di giudizio e ha chiesto il divorzio, il versamento di un contributo alimentare per la figlia di fr. 650.– mensili fino al termine della formazione scolastica, rispettivamente fino al venticinquesimo anno di età, da indicizzare, e di fr. 85’295.50 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Con le sue conclusioni il convenuto ha dichiarato di aderire alla separazione, si è opposto al divorzio e ha offerto alla figlia un contributo alimentare mensile di fr. 250.– mensili, contestando ogni altra pretesa dell’attrice.
D. Statuendo il 7 ottobre 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha assegnato l’appartamento coniugale e il mobilio che vi si trova all’attrice e ha fissato il contributo alimentare mensile indicizzato dovuto dal convenuto alla figlia in fr. 650.– mensili fino a conclusione degli studi, ma al massimo fino al 25° anno di età. Inoltre ha condannato __________ __________ a versare alla moglie fr. 16’516.32 in liquidazione del regime matrimoniale e ha accertato che le parti erano proprietarie in ragione di un mezzo ciascuno di 20/40 del fondo situato a __________ c/da __________ __________, villaggio __________ (in catasto all’art. __________fg. 4 part. 23 di 12.80 are), demandando l’eventuale scioglimento della comproprietà alla competente autorità __________. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico del convenuto – senza il beneficio dell’assistenza giudiziaria – con obbligo di corrispondere all’attrice fr. 4’000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza pretorile __________ __________ è insorto con un appello del 28 ottobre 1996 nel quale si oppone al divorzio e alla regolamentazione delle conseguenze accessorie. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 1996 __________ __________ postula la reiezione del gravame in ordine e con appello adesivo propone la modifica del diritto di visita del convenuto.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante ha accluso all’appello nuovi documenti, che non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). In concreto i documenti prodotti dal convenuto non influenzano in alcun modo l’entità del contributo alimentare per la figlia __________ o i rapporti personali fra padre e figlia. Non possono quindi essere considerati ai fini del giudizio.
L'atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l'indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche l'enunciazione completa delle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). In ogni caso la sanzione di nullità va applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellato e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 13 ad art. 309 CPC).
Dal gravame risulta che il convenuto si oppone alla pronuncia del divorzio e alle relative conseguenze accessorie di carattere patrimoniale. Egli chiede inoltre il rispetto del diritto di visita che gli è stato riconosciuto. A questo proposito l’appellante non contesta l’estensione e le modalità di tale diritto fissate dal primo giudice, ma si duole di non averlo potuto esercitare regolarmente e chiede adeguate garanzie di poter vedere la figlia.
Con il gravame l’appellante avrebbe potuto chiedere – se mai – la modifica delle modalità e della portata del diritto di visita, ma non la garanzia di esercitarlo. L’esecuzione di una sentenza passata in giudicato può infatti essere ottenuta solo facendo capo alla procedura esecutiva cantonale, applicabile anche all’esecuzione forzata di un diritto di visita (art. 489 e segg. CPC; Rep. 1994 pag. 393; I CCA, sentenza del 13 febbraio 1995 in re B. contro B.). In tale ambito il giudice dell’esecuzione non deve risolvere questioni inerenti al merito delle relazioni tra genitore e figli, pur dovendo verificare che l’esecuzione del diritto di visita stabilito dal giudice del divorzio non metta seriamente in pericolo il bene del figlio. Nella misura in cui tende a ottenere garanzie per l’esecuzione del diritto di visita, l’appello si rivela dunque improponibile.
Per quel che concerne la pronuncia del divorzio e le sue conseguenze accessorie di carattere patrimoniale, il ricorso non contiene alcuna indicazione delle domande di giudizio né dei motivi di fatto e di diritto su cui poggia. L’appellante per di più non fa valere alcun argomento a tale riguardo, ma espone in forma di quesito le sue riflessioni personali sull’esito e gli effetti della procedura di divorzio, omettendo finanche di indicare la riforma postulata in relazione ai singoli dispositivi del giudizio impugnato. Ciò posto, il gravame non adempie i requisiti formali minimi di un appello e le sue insanabili carenze ne comportano la nullità (Rep. 1985, pag. 338), di modo che esso sfugge a un esame nel merito.
L’art. 314 CPC prevede la facoltà, per la parte appellata, di formulare ricorso adesivo nelle forme e con il contenuto prescritti per l’allegato di appello. Nel caso concreto, vista l’inammissi-bilità dell’appello principale, l’appello adesivo, il cui carattere è accessorio, diventa privo di oggetto (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 6 ad art. 314 CPC).
Spese e ripetibili dell’appello principale sono a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Per l’appello adesivo, privo di oggetto, occorre valutare sommariamente, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, quale possibilità di buon esito esso avrebbe avuto se non fosse diventato caduco (Rep. 1994 381, 1992 292, 1990 284). Ora, l’appellante adesiva ha postulato l’annullamento del diritto di visita minimo fissato dal Pretore nell’eventualità in cui padre e figlia non avessero raggiunto un accordo sull’esecuzione alternativa dello stesso. Prima di sopprimere il diritto di visita è tuttavia necessario valutare la possibilità di far capo a misure meno incisive, come la riduzione della durata e della frequenza delle visite oppure l’adozione di particolari accorgimenti per l’esercizio (Hegnauer, in: Commentario bernese, Berna 1991, nota 40 segg. ad art. 274 CC). In concreto, ritenuto che la figlia rifiuta di trascorrere la notte dal padre, sarebbe stato sufficiente modificare in tal senso l’estensione e la durata del diritto di visita. Ciò posto, l’appello adesivo sarebbe stato verosimilmente accolto solo in misura limitata. Viste le particolarità del caso si può rinunciare nondimeno al prelievo di tasse e spese per l’appello adesivo, mentre le ripetibili possono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
L’appello adesivo è dichiarato privo di oggetto.
Non si prelevano tassa di giustizia né spese per l’appello adesivo. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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