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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.164
Data decisione, Autorità: 05.10.1998, ICCA
Incarto n.: 11.96.00164
Lugano 5 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause .._,.._____ e .._____ (azioni confessorie) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizione del 10 aprile 1995 da
__________, __________, __________ e __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati agli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 10 ottobre 1996 presentata da __________, __________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 aprile 1995 __________, __________, __________ e __________ __________, proprietari in comunione ereditaria della particella n. __________ RFD di __________, hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna singolarmente contro __________ __________, __________ __________ e __________ __________, proprietari delle particelle n. __________, __________e __________, per far accertare l’esistenza di un diritto di passo pedonale e veicolare su una striscia di terreno larga 2.5 m a carico delle particelle appena citate e per far rimuovere ogni ostacolo all’esercizio di tale diritto. I convenuti si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la riduzione del passo mediante indennità, nel senso di limitare la servitù al solo passaggio pedonale, da esercitare su una larghezza di 0.80 m. All’udienza preliminare del 22 gennaio 1996 le tre cause sono state congiunte per l’istruttoria e il giudizio.
B. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel loro allegato del 4 luglio 1996 gli attori hanno in sostanza confermato le loro domande, opponendosi alla riconvenzione. I convenuti hanno postulato nell’allegato di stessa data il rigetto della petizione e l’accoglimento della riconvenzione, subordinatamente la cancellazione della servitù mediante indennità da determinare.
C. Con sentenza del 19 settembre 1996 il Pretore, accertato che il valore litigioso era di fr. 3’060.– e rientrava pertanto nella sua competenza inappellabile, ha respinto l’azione, rilevando che gli istanti non avevano mai esercitato il diritto di passo veicolare iscritto a registro fondiario e non avevano mai sollevato obiezioni agli ostacoli posti sul tracciato, lasciando indeciso il quesito di sapere se la domanda di ripristino del passo veicolare non configurasse un abuso di diritto. La tassa di giustizia di fr. 450.– è stata posta a carico degli attori, tenuti a rifondere fr. 200.– per ripetibili a ciascuno dei convenuti. Ciò posto, il Pretore ha accolto parzialmente la riconvenzione e ha ricondotto la servitù a un passo pedonale largo 0.80 m, previo versamento agli istanti di un’indennità di fr. 570.– da parte di __________ __________, di altri fr. 570.– da parte di __________ __________ e di fr. 940.– da parte di __________ __________. La relativa tassa di giustizia di fr. 450.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. __________, __________, __________ e __________ __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello del 10 ottobre 1996 con cui chiedono, in riforma del giudizio pretorile, l’accoglimento delle petizioni e il rigetto delle domande riconvenzionali. Essi contestano in particolare il valore litigioso fissato dal Pretore e chiedono, preliminarmente, che sia accertata la competenza della Camera civile di appello. Nelle loro osservazioni del 18 novembre 1996 i convenuti propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
E. La giudice delegata, vista la controversia sulla competenza di questa Camera, ha completato l’istruttoria con una perizia sul valore litigioso. Sul referto peritale del 19 maggio 1998 le parti hanno rinunciato a esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che i diritti di passo controversi interessavano in concreto una superficie di 51 m2, sicché ha stimato il valore litigioso in fr. 3’060.–, pari al 20% del valore pieno del terreno occupato, da lui valutato in fr. 300.–/m2. Gli appellanti contestano tale metodo di calcolo e sostengono che si deve tenere in considerazione il valore pieno del terreno interessato, di modo che il valore litigioso sarebbe di fr. 18’825.– e la causa rientrerebbe nella competenza ordinaria del Pretore, onde la ricevibilità dell’appello.
Il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio di causa la propria competenza, segnatamente quella per valore (art. 97 n. 3 CPC). Trattandosi di controversie relative a servitù, determinante è il valore che i diritti hanno per il fondo dominante o la svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). Per l’appellabilità di una causa, d’altra parte, fa stato il valore delle domande indicate “nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza” (art. 15 CPC).
Nel suo referto del 18 maggio 1998 il perito giudiziario ha appurato che la superficie gravata dal passo è complessivamente di 62.5 m2 (28 m2 sul fondo n. __________, 17.25 m2 sul fondo n. __________e 17.25 m2 sul fondo n. __________) e ha determinato il valore pieno del terreno in fr. 310.–/m2 . Egli ha calcolato poi sia il maggior valore del fondo dominante, sia la svalutazione dei fondi gravati, giungendo alla conclusione che i due risultati sono equivalenti (perizia, pag. 10). Le parti hanno rinunciato a esprimersi sulla perizia. In effetti, non vi è ragione per scostarsi dal motivato parere dell’esperto, che fonda la sua opinione su parametri oggettivi. Ora, secondo gli accertamenti del perito, il valore della servitù di passo, prendendo in considerazione anche la svalutazione subìta dal fondo n. __________ (estraneo alle cause), ammonta a fr. 6’465.–. Tale somma, invero favorevole ai ricorrenti, non raggiunge manifestamente la soglia appellabile di fr. 8’000.–. Ne deriva che il gravame del 10 ottobre 1996 non può essere trattato come appello e va trasmesso alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC).
Gli oneri processuali del decreto odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti hanno esplicitamente chiesto a questa Camera di accertare il valore litigioso, sostenendo che esso ammontava a fr. 18’825.– (ricorso, pag.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile. Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello perché esamini se il gravame può essere trattato come ricorso per cassazione.
a) tassa di giustizia fr. 200.—
b) costi di perizia fr. 2’406.90
c) spese fr. 50.—
fr. 2’656.90
sono posti a carico degli appellanti in solido, con obbligo di rifondere alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– complessivi per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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