AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.163
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00163
Lugano 23 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (rivendicazione di proprietà immobiliare) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 16 febbraio 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 9 ottobre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Ritenuto
in fatto: A. Sin dagli anni trenta la famiglia __________ ha soggiornato durante l’estate in un casello (con annesso un minuscolo stallino) sul __________ __________, in territorio di __________. Con rogito del 5 dicembre 1947 __________ __________ ha venduto ad __________ __________ il fondo n. __________VM RFP di __________ e un fabbricato (casello senza numero di mappa) descritto nel contratto come “costruito sul patriziato e circondato ai quattro lati da proprietà patriziale”. L’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario provvisorio è avvenuta il 9 dicembre 1947.
Con atto pubblico dell’11 gennaio 1957, iscritto a registro fondiario il 9 febbraio 1957, __________ __________ ha acquistato in blocco da __________ __________ vari fondi ad __________, tra i quali figura anche una stalla in località __________ __________, con il numero di mappa __________ VM.
B. Alla morte di __________ __________ gli immobili acquistati il 9 dicembre 1947 sono stati attribuiti con atto di divisione del 22 dicembre 1963 ai nipoti __________, __________ e __________ __________, succeduti al padre __________, premorto, e in seguito, mediante contratto di divisione del 6 giugno 1983, al solo __________ __________. I relativi trapassi di proprietà sono stati iscritti a registro fondiario rispettivamente il 2 marzo 1964 e il 10 giugno 1983. Nel corso degli anni la famiglia __________ ha apportato varie migliorie allo stabile, come la posa di un pavimento in pietra, l’intonacatura, la sistemazione del tetto, la sostituzione di una finestra e l’impalcatura sopra il seminterrato.
Il 12 marzo 1976 __________, __________ e __________ __________, dopo aver esaminato la vecchia mappa censuaria del __________ __________ risalente al 1860-1865 e aggiornata dal tecnico catastale nella fase di allestimento del registro fondiario definitivo, hanno presentato ricorso chiedendo che fosse dato un numero di mappa al casello ereditato dal nonno. __________ __________ nata __________ ha introdotto a sua volta ricorso il 13 marzo 1976, chiedendo un adeguamento del piano originale del raggruppamento terreni relativo alle particelle n. __________ e __________VM, proprietà da precisare. I ricorsi sono stati evasi con l’accordo che le parti avrebbero chiarito la situazione delle particelle n. __________e __________VM direttamente sul posto.
Con un ricorso del 30 ottobre 1992 __________ __________ ha contestato il nuovo riparto dei fondi nell’ambito del raggruppamento terreni di __________ e ha rivendicato la proprietà del fondo n. __________ VM (nuovo n. __________). La Commissione di ricorso di prima istanza ha respinto il gravame il 23 agosto 1993, per incompetenza materiale.
C. Con petizione del 16 febbraio 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ nata __________ davanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia rivendicando la proprietà del casello sul fondo n. __________ VM (nuovo n. __________) RT di __________, senza alcun obbligo di indennità. In via subordinata egli ha postulato la rifusione di fr. 25’000.– oltre interessi dal 1957 per i materiali e il lavoro forniti. In via cautelare egli ha chiesto, infine, che fosse ordinato alla convenuta di astenersi da interventi allo stabile. L’attore ha sostenuto che la sua famiglia ha posseduto in buona fede il casello, credendo di esserne legittima proprietaria sin dal 1947, senza che nessuno mai abbia mai sollevato dubbi in proposito. Nel corso degli anni la famiglia avrebbe eseguito importanti e costosi interventi, che avrebbero notevolmente aumentato il valore della costruzione, trasformandola da stalla in cascina e quadruplicandone il valore di stima. I costi delle migliorie, quantificabili in fr. 25’000.–, sarebbero di gran lunga superiori al valore ufficiale del rustico, stimato in fr. 100.–. La convenuta, da parte sua, sarebbe in malafede, avendo rinunciato per decenni a chiarire la situazione con la famiglia dell’attore.
La richiesta di provvedimenti cautelari è stata accolta dal Pretore, senza contraddittorio, il 17 febbraio 1994. Il 24 febbraio 1994 __________ __________ ha postulato la revoca del provvedimento, chiedendo che analoga misura fosse adottata nei confronti dell’attore. La domanda è stata accolta dal Pretore senza contraddittorio il 25 febbraio 1994. Le rimanenti richieste cautelari della convenuta (divieto d’accesso al rustico, obbligo al convenuto di depositare le chiavi) sono state liquidate alla discussione dell’8 marzo 1994.
D. Nella risposta del 31 marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, facendo valere che ogni pretesa dell’attore è prescritta. In subordine essa ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e in via di ulteriore subordine ha contestato la pretesa nel merito. Essa ha sostenuto che nei dieci anni precedenti l’inoltro della causa non sarebbero state eseguite migliorie al casello, che sarebbe escluso ogni suo obbligo di risarcimento per lavori svolti quando il casello era ancora proprietà di __________ __________ (carenza di legittimazione passiva) e che non sarebbero dati i presupposti né della buona fede dell’attore né del valore della costruzione manifestamente superiore a quello del suolo (reiezione nel merito).
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nei memoriali conclusivi del 29 gennaio 1996 (convenuta) e del 31 gennaio 1996 (attore) si sono confermate nelle loro posizioni e domande.
E. Con sentenza del 23 settembre 1996 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha attribuito all’attore la proprietà del casello di 24 m² con l’annesso stallino (subalterni A e B del fondo n. __________RT), così come il terreno circostante le mura dei due edifici per una larghezza di 0.5 m² e l’accesso agli stessi, con obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità di fr. 160.–. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 1’200.– per ripetibili.
F. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 9 ottobre 1996, __________ __________ chiede che la petizione sia respinta per intervenuta prescrizione di ogni pretesa, in subordine per infondatezza dell’azione nel merito. Nelle sue osservazioni dell’8 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’attore aveva presentato il 30 ottobre 1992 un ricorso al Consiglio di Stato contro il progetto di nuovo riparto dei fondi nel comune di __________, rivendicando la proprietà della particella n. __________VM (ora n. __________). L’esito di tale procedura non influisce sulla causa civile. Giusta l’art. 33 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni se un ricorso involge una questione di diritto civile, il Consiglio di Stato assegna alla parte interessata un termine perentorio per proporre la lite davanti al foro giudiziario competente (cpv. 1) e l’interessato deve produrre all’autorità di ricorso la prova di aver proposto la causa nel termine assegnatogli (cpv. 2). Nella fattispecie non risulta che all’attore sia stato assegnato un termine per avviare la causa civile, né tanto meno che un siffatto termine sia decaduto infruttuoso. Al contrario, nella decisione del 23 agosto 1993 la Commissione di ricorso di prima istanza, che ha respinto il ricorso per incompetenza materiale, ha espressamente riservato future cause civili. Nulla ostava pertanto alla ricevibilità dell’azione.
Il Pretore ha attribuito all’attore la proprietà del casello di 24 m² con lo stallino (subalterni A e B del fondo n. __________RT), oltre al terreno circostante le mura dei due edifici per una larghezza di 0.5 m² e l’accesso agli stessi, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 160.– a titolo di equa indennità giusta l’art. 673 CC. Egli ha riconosciuto la buona fede del costruttore e ha ritenuto che il valore delle opere eseguite sul fondo altrui, stimate in fr. 6’000.– dal perito giudiziario, superano di oltre 30 volte il valore del suolo, il cui valore è stato stabilito in fr. 160.–. Egli ha riconosciuto infine alla convenuta un’indennità limitata a fr. 160.–, poiché la stessa convenuta, ancorché in buona fede, era rimasta passiva, favorendo l’errore in cui si trovava l’attore.
Secondo l’art. 673 CC nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello del suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità. La buona fede deve essere interpretata in senso ampio e va ammessa ogni qual volta possa essere escluso un comportamento scorretto o moralmente riprovevole (Rep. 1993 131; DTF 99 II 146 seg., 95 II 227, 92 II 227; Steinauer, Les droits réels, vol. 2, 2ª edizione, pag. 76 n. 1639d; Rey, Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, vol. I, Berna 1991, n. 491; Haab, Commentario zurighese, art. 671/673 CC n. 12; Meier-Hayoz, Commentario bernese, art. 672 CC n. 6). Trattandosi di fondi non agricoli, per stabilire se il valore della costruzione superi manifestamente quello del suolo occorre considerare il valore venale del sedime (Liver, op. cit., pag. 177 in fondo; Steinauer, op. cit., pag. 77 n. 1639i; DTF 81 II 275; 78 II 18 consid. 2). La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, per esempio, che un valore della costruzione di fr. 14’500.– supera manifestamente un valore del suolo di fr. 600.– (DTF 81 II 275). La norma è applicabile anche quando siano effettuate riparazioni o ristrutturazioni a un edificio esistente (Liver, SPR, tomo V/1, pag. 176 in fondo). In tal caso si giustifica di prendere come valore di riferimento quello del fondo con le costruzioni esistenti prima delle modifiche.
L’appellante contesta l’accertamento del Pretore secondo cui il valore della costruzione dell’attore supererebbe manifestamente (oltre 30 volte) quello del suolo. Sostiene che tale presupposto non sarebbe in realtà adempiuto, perché il costo degli interventi effettuati dall’attore si limiterebbe a fr. 5’300.–, a fronte di un valore del suolo (e dell’edificio, senza le migliorie) di fr. 19’700.–(fr. 25’000.– asseritamente riconosciuti dalla controparte, meno fr. 5’300.– per le costruzioni).
a) Il Pretore ha stabilito in fr. 6’000.– il valore delle opere effettuate dall’attore e dalla sua famiglia nel casello, sulla base di una perizia giudiziaria. Il perito ha accertato che tra il 1930 e il 1975 sono stati compiuti vari interventi (posa di un pavimento in pietra, sostituzione di una finestra con gelosia, costruzione di un impalcato sopra il seminterrato, sostituzione di una capriata del tetto, intonacatura) per complessivi fr. 6’000.– (valuta 1995: pag. 5–8 della perizia 29 aprile 1995). Come giustamente rileva l’appellante, da tale importo occorre dedurre fr. 700.– per la posa del pavimento in pietra (perizia pag. 7), risalente secondo il perito a prima del 1950 (perizia, loc. cit.), quando la convenuta non aveva ancora acquistato il fondo (1957). Dato che l’appellante ha acquistato la proprietà del fondo a titolo particolare, in linea di massima essa non è tenuta a rispondere delle migliorie (Rey, op. cit., pag. 113 n. 490; Meier-Hayoz, op. cit., art. 671 CC n. 20; critico al riguardo Piotet, in: SJZ 71 (1975) pag. 18 seg.). Come che sia, la questione non è decisiva nella fattispecie, come risulterà in appresso.
Quanto al valore del suolo, il Pretore ha ritenuto che il casello (con annesso stallino) e il suolo occupato dagli edifici hanno un valore complessivo di fr. 160.–. Egli è partito dal valore di stima ufficiale relativo alla particella VM __________, di fr. 25.– (doc. 2) e dopo aver affermato che secondo le “usanze dell’epoca” il valore venale era 2/3 di quello di stima, ha stabilito a fr. 40.– complessivi il valore determinante della stalla. A tale importo egli ha poi aggiunto il valore di stima ufficiale del terreno, di fr. 120.– (doc. 3; fr. 5.– il m²).
b) Per stabilire se il valore di costruzione superi manifestamente quello del suolo non si deve raffrontare il costo delle costruzioni secondo il valore attuale (perizia, pag. 8) con il valore di stima della superficie occupata e delle costruzioni esistenti secondo il valore del 1957. Da questo profilo la sentenza del Pretore non può essere condivisa. Il confronto deve avvenire con il valore venale odierno del suolo, oltre a quello del casello senza gli interventi. Di tale valore manca però ogni riferimento agli atti, la perizia vertendo sul solo valore degli interventi edilizi. Né è possibile fondarsi sull’ importo di fr. 20’000.– corrispondente al valore assicurato dalla convenuta (doc. 9, pag. 2); tale somma non tiene conto infatti del valore del terreno, ma soltanto dello stabile con le migliorie, ed è sicuramente superiore al valore delle mere costruzioni. Tanto meno ci si può riferire all’importo di fr. 19’700.–, come sostiene il ricorrente (appello, pag. 9), ossia al valore di fr. 25’000.– asseritamente riconosciuti dall’attore come valore del fondo, dedotti fr. 5’300.– per lavori svolti dopo il 1957. L’importo di fr. 25’000.– esposto dall’attore (petizione, pag. 5 seg.),corrisponde in effetti al valore che egli attribuisce agli interventi, non a quello del fondo senza gli stessi. Anche tale somma sarebbe comunque superiore a quella delle sole migliorie apportate al casello.
L’attore, che rivendicava l’attribuzione del fondo sulla base dell’art. 673 CC, doveva provare che il valore del suolo era notevolmente inferiore a quello degli interventi da lui eseguiti. Egli non ha neppure tentato di recare la prova del valore venale del suolo, limitandosi a sostenere genericamente che senza le migliorie il rustico sarebbe ora un diroccato, privo di valore (petizione, pag. 5 e 8 segg., conclusioni dell’ attore, pag. 8–11, osservazioni all’appello, pag. 2 e 8–10). Ciò non basta. A torto, pertanto, il Pretore ha attribuito all’attore la proprietà del casello e del terreno annesso. Non essendo dimostrato che il valore della costruzione supera manifestamente quello del suolo, l’appello deve essere accolto e la rivendicazione respinta già per questo motivo, senza che occorra esaminare le altre censure sollevate nel gravame.
a) Esclusa la rimozione dei materiali, che non potrebbe avvenire senza danno sproporzionato vista l’entità e il tipo degli interventi eseguiti (impalcato, tetto), entra in considerazione l’equo risarcimento del materiale previsto dall'art. 672 cpv. 1 CC. Nel caso concreto la buona fede della proprietaria non può essere seriamente messa in discussione, dal momento che i lavori sono avvenuti per opera di terzi e a sua insaputa. Il Pretore ha ammesso che il convenuto ha agito in buona fede, riattando un immobile che riteneva essere di sua proprietà. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, la buona fede dell’art. 672 CC si determina con riferimento all’esecuzione dei lavori. Tutte le accuse di malafede che nel gravame essa muove all’attore riguardano invece il comportamento tenuto da costui in occasione delle varie procedure di ricorso e nell’ambito della causa relativa alla proprietà del rustico, del tutto irrilevanti per la determinazione dell’indennità. Al riguardo non vi è motivo per negare all’attore il requisito della buona fede, già per la confusa situazione dei fondi nella zona del __________ __________, che ha richiesto svariate procedure amministrative e giudiziarie per accertare la reale situazione dei vari proprietari.
b) Il perito ha accertato che il valore dei lavori di riattazione eseguiti dopo il 1947 ammonta a fr. 6’000.– (valuta 1995: consid. 4a). L’appellante nega di dover versare un’indennità per i lavori eseguiti prima di diventare proprietaria. La tesi è fondata (consid. 4a con riferimenti), di modo che una responsabilità dell’appellante può sussistere solo per i lavori eseguiti nel 1960–1970 e nel 1975, per un importo totale di fr. 5’300.– (finestra fr. 1’050.–, impalcato fr. 750.–, opere da pittore fr. 300.–, tetto fr. 3’200.–: perizia, pag. 7).
c) L’appellante contesta la legittimazione attiva dell’attore per far valere un risarcimento del materiale impiegato nel rustico. Essa rileva che i lavori di riattazione non sono stati eseguiti direttamente dall’attore e che il materiale impiegato nel 1975 è stato pagato da __________ __________, mentre il lavoro è stato prestato dal figlio di quest’ultimo e da suoi amici. __________ __________ ha confermato di aver pagato il materiale e il trasporto, precisando che l’attore ha lasciato a loro disposizione la cascina e li ha autorizzati a eseguire i lavori di riattazione necessari (verbale 22 settembre 1994, pag. 2). Ci si potrebbe invero chiedere se l’attore possa far valere un risarcimento per materiale e attività fornite da terzi, ma il quesito può rimanere indeciso nel caso concreto, poiché – come si vedrà oltre – le pretese sono comunque prescritte.
d) Il risarcimento dovuto in base all’art. 672 CC è esigibile non appena i materiali sono stati incorporati all’immobile e si prescrive secondo le norme previste per l’indebito arricchimento (Steinauer, op. cit., n. 1639g; Meier-Hayoz, op. cit., n. 7 ad art. 672; DTF 105 II 95 consid. 3), ossia entro un anno da quando il costruttore ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto (art. 67 cpv. 1 CO). Nel caso concreto i lavori per i quali l’attore chiede un risarcimento risalgono al 1960–1970 e al 1975, come risulta dalla perizia e dalla deposizione del teste __________. Il diritto al risarcimento è divenuto esigibile al momento dell’incorpora-zione dei materiali e si è prescritto dieci anni dopo, ossia nel 1980 per la finestra e la gelosia, costruite al più tardi nel 1970 (perizia, pag. 7) e nel 1985 per il tetto, i lavori di pittura e l’impalcato, eseguiti nel 1975. L’attore infatti ha chiesto alla convenuta un risarcimento solo con la petizione del 16 febbraio 1994, quando ormai ogni sua pretesa – ammesso che egli ne avesse – era prescritta. Ne segue, in ultima analisi, che anche la domanda subordinata dell’attore deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 1’200.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall'appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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