AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1996.162
Data decisione, Autorità: 12.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00162
Lugano, 12 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 aprile 1996 da
__________ __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________, e ora dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 10 ottobre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
27 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo dell’11 novembre 1996 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria contestuale all’appello adesivo;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ __________ (1967), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1994. Il marito lavorava come __________ __________ presso la __________ del __________ a __________, la moglie è tuttora impiegata a ore presso il supermercato __________ a __________. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 22 novembre 1995, quando il marito è andato ad abitare a __________ e la moglie a __________. Il 22 gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 1° marzo 1996.
B. Lo stesso 1° marzo 1996 i coniugi hanno sottoscritto la convenzione in appresso:
In data odierna viene deciso di comune accordo quanto segue:
Versamento di __________ __________ fr. 10 000.–
come segue: 1. fine febbraio fr. 1000.– 6. fine settembre fr. 1000.–
fine marzo fr. 1000.– 7. fine ottobre fr. 1000.–
fine aprile fr. 1000.– 8. fine novembre fr. 1000.–
fine maggio fr. 1000.– 9. fine dicembre fr. 1000.–
fine giugno fr. 1000.– 10. fine gennaio 1997 fr. 1000.–
Si decide per i costi di avvocato:
– ognuno paga i propri.
Le spese giudiziarie vengono pagate per ½ ciascuno.
In fede.
C. __________ __________ __________ si è rivolta l’11 aprile 1996 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere in via provvisionale un contributo mensile di fr. 1500.– (riservato un adeguamento dell’importo alle risultanze istruttorie) e una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio dell’as-sistenza giudiziaria. Alla discussione del 9 maggio 1996 il convenuto si è opposto all’istanza. Con decreto cautelare del 22 maggio 1996, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha condannato __________ __________ a versare all’istante un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal mese di maggio 1996. Alla discussione finale del 25 luglio 1996 la moglie ha aumentato la sua richiesta di contributo a fr. 1800.– mensili; il marito ha offerto fr. 500.– per il mese di settembre 1996, oltre quanto già pagato, opponendosi per il resto.
D. Statuendo il 27 settembre 1996, il Pretore ha imposto a __________ __________ un contributo provvisionale di fr. 1668.70 mensili dall’11 aprile 1996 (salvo per il mese di agosto 1996, in cui il contributo è stato limitato a fr. 1000.–) e ha ordinato alla __________ __________ __________ la trattenuta della somma dallo stipendio del convenuto. Tanto la provvigione ad litem quanto l’assistenza giudiziaria chiesta subordinatamente dalla moglie sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 10 ottobre 1996 nel quale chiede che il contributo provvisionale per la moglie sia ridotto a fr. 1000.– mensili, che egli sia liberato da tale obbligo nei mesi di luglio e agosto 1996, che il contributo in questione abbia fine nel gennaio 1997 e che la trattenuta di stipendio sia revocata. In subordine egli postula la riduzione del contributo provvisionale a fr. 1098.80 fino al mese di maggio 1996 e a fr. 1463.– in seguito, escluso ogni versamento nel mese di agosto 1996. In via ancor più subordinata egli conclude perché dal mese di giugno 1996 il contributo sia fissato in fr. 1500.– mensili (salvo per il mese di agosto 1996). Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 1996 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello.
F. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche dalla moglie, che con appello adesivo dell’11 novembre 1996 rivendica – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – una provvigione ad litem di fr. 2000.– (o, subordinatamente, il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria anche in prima sede), come pure un contributo provvisionale di fr. 1800.– mensili (fr. 1000.– per il mese di agosto 1996) fino al mese di marzo 1997 e uno di fr. 1668.70 dopo di allora. Senza esprimersi sul merito dell’appello adesivo, __________ __________ si limita a proporre il rigetto sia della provvigione ad litem sia dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Il Pretore ha rilevato anzitutto che la moglie aveva firmato la convenzione del 1° marzo 1996 senza dichiararsi tacitata di ogni pretesa, ciò che le permetteva di rivendicare i contributi litigiosi. Quanto ai redditi delle parti, il primo giudice ha accertato il guadagno netto del marito in fr. 5462.40 mensili (salvo un congedo non pagato dal 22 luglio al 19 agosto 1996 ottenuto per dare gli esami di perito contabile federale, onde la riduzione equitativa del contributo per la moglie a fr. 1000.– nel mese di agosto) e le entrate della moglie in una media di fr. 1400.– mensili. I fabbisogni minimi sono stati calcolati in fr. 2975.– mensili per il marito e in fr. 2250.– mensili per la moglie. Ne risultava un’eccedenza mensile di fr. 1637.40 che, divisa a metà, ha determinato il contributo per la moglie di fr. 1668.70 mensili.
L’appellante invoca la convenzione del 1° marzo 1996, sostenendo che il Pretore non poteva legittimamente attribuire alla moglie più di quanto essa aveva accettato, se non altro fino al febbraio del 1997. A prescindere dall’atteggiamento contraddittorio del convenuto, il quale all’udienza del 9 maggio 1996 ha eccepito la convenzione di nullità per errore essenziale (verbale, pag. 6 in fondo), salvo poi affermarne la validità in appello, l’assunto non può essere condiviso. È vero che gli accordi mediante i quali i coniugi regolano l’assetto provvisionale durante una causa di separazione o di divorzio sono per principio vincolanti, anche senza l’omologazione del giudice; in caso di litigio, tuttavia, il giudice delle misure provvisionali può modificare siffatti accordi (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 431 ad art. 145 CC). Già per tale motivo dunque il Pretore non era tenuto, in concreto, ad attenersi ai limiti della convenzione. Oltre a ciò, il testo dell’accordo nemmeno indica a che titolo sarebbe avvenuto il noto versamento di fr. 10 000.– (come contributo alimentare, liquidazione di rapporti obbligatori o anticipo sullo scioglimento del regime dei beni). In simili circostanze non si può ragionevolmente pretendere che il giudice non potesse fissare un contributo provvisionale superiore a fr. 1000.– mensili.
Ammesso che sia valida, in realtà, la convenzione del 1° marzo 1996 non significa più di quanto attesta, ovvero che con essa il marito si impegnava a elargire alla moglie, dalla fine di febbraio 1996 alla fine di gennaio 1997, l’importo di fr. 1000.– mensili. Che sia stata fissata una somma in capitale (fr. 10 000.–) non basta a dimostrare né che con la firma del documento la moglie abbia rinunciato a rivendicare un’eventuale differenza (ovvero un contributo provvisionale superiore a fr. 1000.– mensili) né che con tale firma essa abbia accettato di rimanere senza contributi alimentari dopo il gennaio del 1997. Del resto, insistendo sull’esaustività della convenzione, l’appellante si contraddice una seconda volta, poiché se l’accordo andasse inteso come egli pretende ora nell’appello mal si capisce come mai all’udienza del 9 maggio 1996 egli abbia negato alla moglie anche il contributo convenzionalmente pattuito. Che egli abbia eccepito la nullità “a titolo cautelativo” (appello, pag. 5) non è evidentemente una spiegazione. Al riguardo il gravame non merita altra disamina.
Il Pretore avrebbe trascurato inoltre, secondo l’appellante, che per i mesi di luglio e agosto 1996 la moglie ha rinunciato a contributi proprio in vista del congedo non pagato da egli ottenuto per affrontare gli esami professionali di perito contabile (attestati dal doc. T). L’appellante parte ancora dall’idea, nondimeno, che la convenzione del 1° marzo 1996 sia esaustiva, mentre essa si limita a non prevedere alcun versamento per quei mesi. Ciò non basta – come detto – a comprovare una rinuncia deliberata da parte della moglie. Nulla muta al riguardo che il primo giudice, incorrendo in una palese inavvertenza, abbia ritenuto il contributo come previsto nella convenzione (decreto, pag. 4 in basso). Né l’appellante pretende che, convenzione a parte, sia contrario all’art. 145 cpv. 2 CC attribuire alla moglie, nelle circostanze specifiche, un contributo equitativamente ridotto a fr. 1000.– per il mese di agosto 1996. Il Pretore del resto ha motivato la propria scelta (decreto, pag. 4 in basso) e a tale riguardo l’appellante non obietta alcunché.
Ribadisce l’appellante che la moglie è titolare di un diploma __________ di fisioterapista, sicché potrebbe lavorare almeno come __________. Soggiunge che gli studi per corrispondenza da essa seguiti presso l’Accademia di educazione fisica a __________ non giustificano un’attività lucrativa a tempo meramente parziale e sottolinea di non avere mai accettato di finanziare simili studi. A un anno dalla separazione, infine, la consorte potrebbe rendersi indipendente dal profilo economico, tanto più che la vita in comune è durata solo 11 mesi.
In linea di principio la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Di conseguenza il coniuge che durante la comunione domestica non ha esercitato – o ha esercitato solo a tempo parziale – un’attività lucrativa può essere tenuto a intraprendere o a estendere un’attività del genere solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). In concreto l’istante, impiegata a ore presso un supermercato, è iscritta alla citata Accademia (primo anno presso la Facoltà di riabilitazione fisica: doc. 3) e alcune volte l’anno si reca a __________ per assolvere i soggiorni di qualche settimana previsti dal corso degli studi. Dagli atti non risulta che il marito abbia mai avversato gli studi della moglie. Che questa potesse assentarsi di tanto in tanto per sostenere gli esami in __________ è stata addirittura una condizione posta dal marito al momento in cui la moglie ha postulato l’assunzione presso il noto supermercato (deposizione __________, verbale del 27 giugno 1996, pag. 2).
L’appellante asserisce, certo, che “le prolungate assenze della moglie dal domicilio coniugale” avrebbero minato le basi del matrimonio, ma tale asserto andrà vagliato – se mai – in sede di merito e non ha alcun rilievo ai fini di un giudizio puramente provvisionale. Tanto meno emerge dagli atti che il marito abbia mai preteso dalla moglie, durante la vita in comune, l’esercizio di un’altra attività lucrativa, come quella di __________. Così stando le cose, non soccorrono le premesse perché in concreto la moglie sia tenuta a estendere l’attività lavorativa, rinunciando agli studi. Come si vedrà in seguito, per vero, i redditi conseguiti dalle parti sono sufficienti per coprire con adeguato margine i rispettivi fabbisogni. Che il Pretore abbia escluso a ragione o a torto la possibilità per la moglie di aumentare il proprio grado di occupazione o la propria capacità lucrativa non è, pertanto, di alcun rilievo ai fini dell’attuale giudizio.
a) Sul primo punto l’appellante ha in parte ragione. Che nel 1996 egli seguisse corsi a __________ per conseguire l’attestato federale di perito contabile è pacifico e che le spese di vitto fossero a suo carico è indiscusso (doc. T). Ora, per chi pranza fuori domicilio la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (Rep. 1993 pag. 265) prevede un supplemento da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto (cifra 2.4.3). A torto la moglie contesta il diritto a tale indennità (osserva-zioni, pag. 6 in fondo) e a torto il Pretore reputa che partecipare a simili corsi non comporti alcun onere per il vitto (decreto, pag. 4 a metà), in realtà la banca sussidiando solo le spese di alloggio (doc. T). Tenuto conto che __________ è notoriamente una delle città più costose della Svizzera, si giustifica perciò di riconoscere all’appellante un’indennità di fr. 9.– per tre pasti la settimana (e non quattro, come l’inte-ressato pretende nell’appello, contraddicendo quanto egli medesimo aveva ammesso nel riassunto scritto presentato all’udienza del 9 maggio 1996). Ne discende un’indennità – arrotondata – di fr. 120.– mensili, ma solo fino all’agosto del 1996, quando l’appellante ha sostenuto gli esami.
b) Sul secondo punto l’appellante ha interamente ragione. Il Pretore ha accertato difatti lo stipendio del convenuto in fr. 5462.40 netti mensili (recte: fr. 5462.60) moltiplicando quello di un mese (doc. U) per 13 e dividendolo per 12. Se non che, l’indennità mensa non può presumersi elargita anche con la tredicesima mensilità, che di norma consiste nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 in causa B. contro B., consid. 3). A tale proposito l’appello è quindi provvisto di buon diritto e il reddito del marito va corretto in fr. 5452.60 netti mensili.
L’argomentazione è fondata solo in parte. È vero che la locazione dell’appartamento a __________ ha avuto inizio il 1° giugno 1996, ma è anche vero che prima di allora l’istante è stata ospitata dalla sorella. Che quest’ultima fosse tenuta a offrire alloggio gratuito non è preteso nemmeno dall’appellante, il quale alla discussione del 9 maggio 1996 ha riconosciuto alla moglie una spesa fr. 400.– mensili (riassunto scritto allegato al verbale di udienza, pag. 5 nel mezzo). Non vi è motivo perché simile indennità non sia inserita nel fabbisogno della moglie per i mesi di aprile e maggio 1996. L’appello va accolto quindi entro tali limiti, con riduzione dell’onere per l’alloggio a carico della moglie da fr. 730.– a fr. 400.– mensili dall’11 aprile al 31 maggio 1996.
Da ultimo l’appellante assevera che il Pretore non avrebbe dovuto attribuire alla moglie un contributo alimentare di fr. 1668.70, l’istante medesima avendo limitato la sua pretesa, durante l’udienza del 9 maggio 1996, a fr. 1000.– mensili. Quest’ultima affermazione è inveritiera. All’udienza del 9 maggio 1996 l’istante si è confermata in realtà nella richiesta di fr. 1500.– mensili (riservato un adeguamento alle risultanze istruttorie), ma ha sollecitato “l’immediata concessione di un contributo alimentare minimo e iniziale di fr. 1000.– per permettere la locazione di un proprio monolocale” (verbale, pag. 1). Essa non ha quindi ridotto la domanda, ma ha formulato un’altra richiesta supercautelare (dopo che una prima richiesta supercautelare le era stata respinta dal Pretore il 12 aprile 1996). Imputare al primo giudice, nelle circostanze descritte, una svista manifesta – come fa l’appellante (memoriale, pag. 8) – sfiora la temerarietà. Quanto poi all’art. 281 cpv. 2 CPC evocato nel ricorso, esso non è di alcuna pertinenza poiché le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio sono disciplinate dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC), non da quella ordinaria.
Nelle richieste di giudizio l’appellante postula anche la soppres-sione della trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore. Totalmente sprovvista di motivazione, la domanda si rivela già a un primo esame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5) e sfugge come tale a qualunque esame.
II. Sull’appello adesivo
Più delicato sarebbe stato valutare l’opportunità della spesa per l’acquisto del veicolo, poiché – contrariamente a quanto sembra asserirsi nell’appello adesivo (pag. 6 in alto) – prima dell’aprile 1996 la moglie aveva già un’automobile. Che se ne imponesse la sostituzione non è stato propriamente dimostrato (verbale del 9 maggio 1996, pag. 5 in fondo), tuttavia il marito non ha contestato tale circostanza (loc. cit., pag. 7). Del resto, se non fosse stato necessario sostituire il veicolo, mal si comprenderebbe perché l’interessata avrebbe acquistato un’automobile più vecchia e con maggiore percorrenza chilometrica. Se ne desume, in ultima analisi, che la spesa di fr. 288.85 mensili – relativamente modesta – può essere inclusa nel fabbisogno della moglie fino a marzo 1997 compreso; in seguito il fabbisogno minimo torna a essere quello accertato dal Pretore (fr. 2250.– mensili).
Periodo dall’11 aprile al 31 maggio 1996
reddito netto del marito (consid. 5b) fr. 5452.60 mensili
reddito netto della moglie fr. 1400.— mensili
fr. 6852.60 mensili
fabbisogno minimo marito:
fr. 2975.– + fr. 120.– (consid. 5a) fr. 3095.— mensili
fabbisogno minimo della moglie:
fr. 2250.– ./. fr. 330.– (consid. 6) + fr. 288.85 (consid. 9) fr. 2208.85 mensili
fr. 5303.85 mensili
eccedenza fr. 1548.75 mensili
metà eccedenza fr. 774.40 mensili
contributo per la moglie:
fr. 2208.85 ./. fr. 1400.– + fr. 774.40 fr. 1583.25 mensili
Periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1996
reddito netto del marito fr. 5452.60 mensili
reddito netto della moglie fr. 1400.— mensili
fr. 6852.60 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3095.— mensili
fabbisogno minimo della moglie:
fr. 2208.85 + fr. 330.– (consid. 6) fr. 2538.85 mensili
fr. 5633.85 mensili
eccedenza fr. 1218.75 mensili
metà eccedenza fr. 609.40 mensili
contributo per la moglie:
fr. 2538.85 ./. fr. 1400.– + fr. 609.40 fr. 1748.25 mensili
Periodo dal 1° settembre 1996 al 31 marzo 1997
reddito netto del marito fr. 5452.60 mensili
reddito netto della moglie fr. 1400.— mensili
fr. 6852.60 mensili
fabbisogno minimo del marito:
fr. 3095.– ./. fr. 120.– (consid. 5a) fr. 2975.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2538.85 mensili fr. 5513.85 mensili
eccedenza fr. 1338.75 mensili
metà eccedenza fr. 669.40 mensili
contributo per la moglie:
fr. 2538.85.– ./. fr. 1400.– + fr. 669.40 fr. 1808.25 mensili
limitati per richiesta dall’interessata a fr. 1800.— mensili
Periodo dal 1° aprile 1997 in poi
reddito netto del marito fr. 5452.60 mensili
reddito netto della moglie fr. 1400.— mensili
fr. 6852.60 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2975.— mensili
fabbisogno minimo della moglie:
fr. 2538.85 ./. 288.85 (consid. 9) fr. 2250.— mensili
fr. 5225.— mensili
eccedenza fr. 1627.60 mensili
metà eccedenza fr. 813.80 mensili
contributo per la moglie:
fr. 2250.– ./. fr. 1400.– + fr. 813.80 fr. 1663.80 mensili.
Vista la situazione patrimoniale favorevole nel suo complesso, ci si potrebbe anche domandare se non sia lecito maggiorare i fabbisogni minimi di entrambe le parti di un 20%, come consente la giurisprudenza (DTF 115 II 425 consid. 2). Dato che nessuno dei coniugi si è mai prevalso di simile argomento, il quesito può continuare a rimanere aperto.
Per quel che è della mezza eccedenza, intanto, essa non ammonta a fr. 529.85 mensili (come figura nell’appello adesivo), bensì – come si è appena visto – a una somma variante tra fr. 609.40 e fr. 813.80 mensili. Il richiamo a DTF 118 Ia 369 cade dunque nel vuoto, giacché in quel caso la ricorrente disponeva solo di fr. 150.– mensili oltre il minimo esistenziale. Anche i ritardi del marito nel pagamento dei contributi provvisionali non giovano all’interessata, la quale ha possibilità di incasso efficaci e relativamente rapidi (basti pensare alla trattenuta di stipendio, provvedimento cui per altro ha fatto capo), mentre in DTF 118 Ia 369 la ricorrente poteva contare solo sulla liquidazione del regime dei beni (in esito alla causa di merito) e non aveva liquidità. Ciò premesso, con una disponibilità mensile variante da fr. 600.– a fr. 800.– mensili l’appellante adesiva non può seriamente pretendere di non poter sopportare i costi legati all’odierno procedimento cautelare. Certo, in concreto la regolamentazione dell’assetto provvisionale davanti al Pretore si è distinta per una litigiosità pervicace, per non dire fuori posto, tuttavia l’interes-sata non pretende né che il Pretore le abbia ingiunto il versamento di anticipi cui essa non è in grado di far fronte né che con un margine di oltre fr. 600.– mensili sul minimo esistenziale le manchino i mezzi per rimunerare convenientemente il proprio avvocato.
L’appellante adesiva lamenta, per vero, di dover sopportare “un pagamento dei costi di causa in rate eccessivamente numerose e di importo ridotto” (memoriale, pag. 2). L’assunto è esagerato. Se per “costi di causa” essa intende gli onorari del proprio legale, è appena il caso di ricordare che per un intero processo di divorzio la tariffa dell’Ordine degli avvocati prevede un onorario da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1). Per motivare la propria indigenza l’appellante adesiva avrebbe dovuto rendere verosimile, dunque, di non poter retribuire il proprio patrocinatore in un numero di rate ragionevole nemmeno per il solo procedimento cautelare. Al proposito tuttavia essa non sostanzia alcunché, né il preteso numero delle rate né l’onorario che il suo patrocinatore le ha chiesto per le prestazioni svolte in sede provvisionale. Nelle condizioni descritte non è possibile concludere che all’interessata manchino mezzi sufficienti per affrontare i costi di patrocinio. Ciò osta con ogni evidenza anche al conferimento – sussidiario per rapporto allo stanziamento di una provvigione ad litem (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii) – dell’assistenza giudiziaria, la quale presuppone appunto che il richiedente non sia in grado di affrontare i costi del processo (art. 155 CPC).
III. Sulle spese e le ripetibili
Per quel che è degli oneri processuali davanti al primo giudice, l’attuale giudizio non incide apprezzabilmente né sulla loro entità né sul loro riparto. Possono di conseguenza rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 cpv. 1 decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare:
– dall’11 aprile al 31 maggio 1996: fr. 1583.25 mensili;
– dal 1° aprile 1997 in poi: fr. 1663.80 mensili.
I rimanenti dispositivi del decreto impugnato sono confermati, come pure il contributo di fr. 1000.– relativo al mese di agosto 1996.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare:
– dal 1° giugno al 31 luglio 1996: fr. 1748.25 mensili;
– dal 1° settembre 1996 al 31 marzo 1997: fr. 1800.– mensili.
I rimanenti dispositivi del decreto impugnato sono confermati.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante adesiva è respinta.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà a __________ __________ fr. 250.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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