AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.161
Data decisione, Autorità: 24.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00161
Lugano, 24 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (____) della Pretura del Distretto di Riviera (azione di divorzio) promossa con petizione del 22 dicembre 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto dell’11 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto una richiesta di provvigione ad litem, rispettivamente ha negato alla convenuta il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 settembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso l’11 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1958) si sono sposati a __________ il __________ 1981. Dal matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1983. Il marito lavora per uno studio tecnico (la società anonima __________ __________, con sede a __________); la moglie, __________ in proprio, ha subìto l’11 aprile 1992 un ictus cerebrale dal quale si è rimessa solo al 50%. Il 29 agosto 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 19 settembre successivo.
B. Il 30 ottobre 1995 __________ __________ ha postulato in via provvisionale l’affidamento della figlia, un contributo mensile di fr. 1600.– indicizzati per sé, uno di fr. 900.– indicizzati per la figlia e una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Alla discussione del 21 novembre 1995 le parti hanno concordato un assetto provvisionale valido fino al 28 febbraio 1996 in virtù del quale la figlia era affidata alla madre, cui era attribuita anche l’abitazione coniugale, mentre il marito si impegnava a versare un contributo di fr. 300.– mensili per la moglie e uno di fr. 900.– mensili per la figlia, assumendo inoltre gli oneri assicurativi e ipotecari dell’abitazione coniugale. Il Pretore ha omologato l’accordo. Ripresa la discussione il 2 aprile 1996, la moglie ha confermato le proprie domande provvisionali, cui si è opposto il marito, che ha offerto solo un contributo di fr. 900.– mensili per la figlia. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova. Durante l’istruttoria, il
19 aprile 1996, il Pretore ha decretato l’affidamento della figlia alla madre, ponendo a carico del padre un contributo per __________ di fr. 900.– mensili, senza riconoscere contributi alimentari alla moglie e rinviando il giudizio sulla provvigione di causa alla fine l’istruttoria provvisionale.
C. Nel frattempo, il 22 dicembre 1995, __________ __________ ha promosso azione di divorzio, offrendo un contributo alimentare per la figlia di fr. 600.– mensili (fr. 800.– dal 16° anno di età), assegni familiari compresi, e chiedendo una somma non quantificata in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ si è opposta all’azione e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, l’affidamento della figlia, un contributo mensile di fr. 1700.– indicizzati per sé, uno di fr. 1000.– mensili per la figlia (fr. 1250.– dopo il 16° anno di età), una somma imprecisata a titolo di prestazione di libero passaggio previdenziale, un ulteriore importo da definire in liquidazione del regime matrimoniale, oltre una provvigione ad litem di fr. 8000.– o, in subordine, il conferimento dell’assistenza giudiziaria. Il marito ha comunicato il 7 maggio 1996 di non opporsi a quest’ultimo beneficio. Per il resto ha avversato la riconvenzione, compresa la richiesta di provvigione ad litem. Nei successivi allegati preliminari ambedue le parti hanno ribadito sostanzialmente le loro domande.
D. Intanto, il 23 maggio 1996, __________ __________ ha sollecitato il versamento della provvigione ad litem di fr. 2500.– chiesta in sede provvisionale, reiterando la propria domanda il 6 agosto, il
28 agosto e il 6 settembre 1996. Statuendo l’11 settembre 1996, il Pretore ha respinto sia la richiesta di provvigione ad litem formulata in sede provvisionale sia la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria contenuta nella risposta e riconvenzione di merito. Per converso, egli ha revocato un blocco del registro fondiario decretato provvisionalmente l’11 aprile 1996 sulla particella n. __________ RFD di __________, intestata a __________ __________, in modo da permettere all’interessata di sopperire ai costi del processo. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico dell’interessata.
E. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 23 settembre 1996 volto a ottenere che la sua richiesta di provvigione ad litem di fr. 8000.– sia accolta o, subordinatamente, che le sia conferito il beneficio dell’assistenza giudiziaria e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
F. Il 23 dicembre 1996 le parti hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio che prevede il riparto degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (clausola n. 11). Al dibattimento finale di quello stesso giorno le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio e l’omolo-gazione della convenzione, la moglie precisando di mantenere il citato appello “in merito all’assistenza giudiziaria”. Con sentenza del 5 febbraio 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione stipulata dai coniugi, riservato l’esito dell’ appello pendente contro il diniego dell’assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 2052.35 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la domanda di provvigione ad litem rilevando che, con un reddito netto di fr. 5000.– mensili e spese per complessivi fr. 4070.–, il marito non era in grado di soccorrere finanziariamente la consorte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, egli ha ritenuto che nonostante l’accertata incapacità lucrativa del 50% la moglie può guadagnare ben più di fr. 1000.– mensili. Essa percepisce inoltre una rendita assicurativa di
fr. 258.– mensili proprio per inabilità al lavoro e possiede la particella n. __________ RFD di __________, su cui si trova un rustico il cui valore non è sicuramente inferiore a fr. 150 000.–. Nulla osterebbe quindi a un modesto aggravio ipotecario del fondo, il quale potrebbe anche essere frazionato allo scopo di alienare un secondo rustico che sorge poco lontano. Ciò posto, il Pretore non ha ravvisato gli estremi dell’indigenza a norma dell’art. 155 CPC. Ha decretato nondimeno lo sblocco della particella n. __________RFD di __________, in modo che l’interessata ne potesse disporre per sopperire ai costi della causa.
L’appellante fa valere, dopo una diffusa quanto inutile cronistoria del processo (pag. 4 a 9 del memoriale), che l’eventualità di ipotecare ulteriormente il fondo o di frazionarlo sono del tutto teoriche, anche perché “la ripartizione delle spese familiari che vede il marito debitore degli oneri ipotecari impedisce ogni aggravio” (pag. 10). Soggiunge che la sua possibilità e forza finanziaria “devono essere valutate con riguardo alla sua concreta situazione di salute e di capacità ridotta di guadagno” (pag. 12), non superiore a fr. 1000.– mensili, ciò che le consente appena, con la rendita assicurativa di fr. 258.– mensili, la copertura del minimo vitale. Nessun ulteriore aggravio del fondo è dunque prospettabile, non essendo essa in grado di assumere il pagamento dei relativi interessi (pag. 13). E nemmeno il fondo può essere frazionato, giacché nessuno comprerebbe un rustico a pochi metri da un altro rustico. Quanto a un’alienazione dell’in-tera particella, essa non consentirebbe un gran ricavo, le ipoteche esistenti ammontando già a fr. 100 000.– (pag. 14).
Nella fattispecie il Pretore sembrerebbe avere statuito solo sulla richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie in sede provvisionale (fr. 2500.–), senza decidere l’analoga richiesta figurante nella risposta e riconvenzione di merito (fr. 8000.–). Sia come sia, il primo giudice ha ritenuto il marito incapace di fornire qualunque sostegno finanziario alla moglie. Se ne può ragionevolmente dedurre, quindi, ch’egli abbia inteso respingere ogni domanda di provvigione. In tal senso il decreto è stato interpretato, del resto, anche dall’appellante, il quale nel gravame si conferma nella richiesta di fr. 8000.– (e non di soli fr. 2500.–). Resta il fatto che, per ottenere una provvigione di causa, l’appellante avrebbe dovuto rendere verosimile la disponibilità finanziaria del marito a erogare la somma da lei pretesa. Invano si cercherebbe nel ricorso una benché minima motivazione al riguardo. L’interessata non contesta né che il marito guadagni fr. 5000.– netti mensili né che egli debba sovvenire al proprio mantenimento dopo avere affrontato spese per oltre fr. 4000.– mensili. Nelle circostanze descritte non si vede come il marito potrebbe sussidiare gli oneri legali e processuali della moglie. Sprovvisto di motivazione, l’appello si rivela su questo punto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio all’art. 309 cpv. 5 CPC).
Per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Intanto è appena il caso di rammentare che per valutare lo stato di bisogno (art. 155 CPC) va presa in considerazione l’intera situazione finanziaria del richiedente, non solo il reddito, e ciò al momento in cui è stata presentata l’istan-za (DTF 120 Ia 181 consid. 3a con rinvii), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce sull’istanza stessa (DTF 108 V 269 consid. 4).
a) Al momento in cui ha presentato l’istanza, rispettivamente al momento in cui è stato emesso il decreto impugnato, la moglie possedeva la nota particella n. __________RFD di __________, valutata dal Pretore almeno fr. 150 000.–. L’appellante non nega che il fondo in questione le appartenesse né pretende che la stima del Pretore sia eccessiva. Afferma – come detto – che il bene immobile non avrebbe potuto essere gravato di nuove ipoteche (oltre quelle già accese per complessivi fr. 100 000.–) né frazionato. Essa non esclude però che potesse essere venduto. Asserisce, certo, che nelle sue condizioni sarebbe stato imprudente privarsi di tutta la sostanza e che in ogni modo, “dopo deduzione dell’imposta sull’utile immobiliare, il provento netto della vendita ammonterebbe a poche decine di migliaia di franchi” (appello, pag. 14). Se non che, l’istituto dell’assistenza giudiziaria non garantisce alla parte richiedente la possibilità di conservare valori immobiliari. La semplice mancanza di liquidità, in altri termini, non basta a dimostrare uno stato di indigenza (RVJ 16/1982 pag. 86). Quanto a un’eventuale vendita, l’imposta sull’utile immobiliare non sarebbe stata verosimilmente elevata, dovendosi tenere conto sia dei notevoli investimenti (art. 134 LT) sia della durata della proprietà (acquistata nel 1991; art. 139 LT), e quand’ anche il ricavato non avesse superato “poche decine di migliaia di franchi” l’appellante non rende in alcun modo verosimile che tale somma non sarebbe bastata a coprire le spese legali e processuali. Tutto ciò posto, il decreto del Pretore resiste senz’altro alla critica.
b) Si volesse considerare anche la situazione dell’istante sulla base degli atti al momento in cui è emanato il presente giudizio, l’esito dell’appello non muterebbe. Si è visto poco sopra che con sentenza del 5 febbraio 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio delle parti, omologando una convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata. Ora, in tale convenzione l’appellante ha rinunciato alla proprietà della nota particella n. __________RFD di __________ (clausola n. 8), ma si è vista riconoscere fr. 95 000.– in liquidazione del regime matrimoniale (clausola n. 6). Nulla induce a supporre che tale indennità non basti a coprire i costi della causa, tanto meno se si pensa che nella convenzione predetta l’interessata ha accettato di assumere la metà degli oneri processuali e ha aderito alla compensazione delle ripetibili. Giovi rammentare, una volta ancora, che i costi di una procedura di divorzio sono a carico dell’unione coniugale; l’assistenza dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Nulla induce a supporre, come detto, che in concreto l’unione coniugale non sia in grado di sopportare gli oneri derivanti dal processo di stato.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si accordano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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