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Numero d'incarto: 11.1996.160
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00160
Lugano 25 ottobre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. / (azione di divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 maggio 1996 da
__________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________
__________, __________
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti:
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 4 ottobre 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il __________ 1986 è morto a __________ __________ __________, lasciando quali eredi la moglie __________ __________, la figlia __________ __________ nata __________ e gli abiatici __________, __________, __________ e __________ __________;
che su istanza 3 giugno 1988 di __________, __________ e __________ __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha disposto con decreto 4 luglio 1988 la divisione giudiziale dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ notaio divisore;
che dopo laboriose e complesse trattative i coeredi hanno potuto dividere i beni mobili di pertinenza della successione (brevetto n. __________dell’avv. __________ __________) e hanno trovato un accordo sulla sorte degli immobili, a eccezione della particella n. __________ RFD di __________;
che il 4 aprile 1996 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto la vendita dell’immobile ai pubblici incanti, partendo da un prezzo minimo di aggiudicazione di fr. 1’300’000.–, pari al valore indicato dal perito __________, mentre __________ __________ si è opposta al principio stesso di una vendita all’asta, adducendo inoltre che il valore dell’immobile era di almeno fr. 2’000’000.– e __________ __________ ha chiesto che il prezzo minimo di aggiudicazione fosse portato a fr. 1’800’000.–;
che il notaio divisore ha segnalato il 18 aprile 1996 al Pretore l’avvenuta confezione dell’inventario e la vertenza sorta fra gli eredi sulle modalità di vendita della particella n. __________ RFD di __________, unico bene ancora di pertinenza della successione;
che con ordinanza 22 aprile 1996 il Pretore ha assegnato a __________ __________ e __________ __________ un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande sulle modalità di divisione;
che con istanza del 13 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto il rinvio della vendita ai pubblici incanti sino al 30 giugno 1997, subordinatamente la fissazione del valore minimo di aggiudicazione a fr. 2’000’000.–;
che a sua volta __________ __________ ha proposto con istanza del 13 maggio 1996 il rinvio al 30 giugno 1997 della vendita ai pubblici incanti;
che all’udienza del 10 luglio 1996, indetta per la discussione, le istanti hanno confermato le loro richieste, mentre __________ __________ ha instato per la messa in vendita immediata dell’immobile al prezzo minimo di aggiudicazione di fr. 1’300’000.–, richiesta alla quale si sono associati __________ e __________ __________;
che esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 18 settembre 1996 ogni parte si è riconfermata nelle proprie domande di giudizio;
che statuendo il 20 settembre 1996 il Pretore ha respinto le istanze, ha ordinato la vendita ai pubblici incanti della particella n. __________RFD di __________ a un prezzo minimo di aggiudicazione di fr. 1’300’000.– e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico di __________ __________ e __________ __________ per metà ciascuna, con l’obbligo per ognuna di esse di rifondere un’indennità per ripetibili di fr. 600.– a __________ __________ e di fr. 200.– ciascuno a __________ e __________ __________;
che __________ __________ è insorta con un appello del 4 ottobre 1996, mediante il quale chiede che, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, l’istanza sia accolta e la vendita all’asta sia differita sino al 30 giugno 1997, in via subordinata che il prezzo minimo di aggiudicazione sia fissato in fr. 2’000’000.–;
che l’appello non è stato notificato alle controparti;
Considerato
in diritto:
che nella fattispecie tutti i coeredi concordano con la necessità di vendere la particella n. __________RFD di __________, mentre sono litigiose le modalità di vendita, che la maggior parte degli eredi vorrebbe mediante pubblici incanti e che l’appellante desidera a trattative private;
che secondo l’art. 604 cpv. 2 CC il giudice può provvisoriamente sospendere a istanza di un erede la divisione della sostanza ove l’immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell’eredità;
che il Pretore ha respinto le istanze di differimento della vendita e ha ordinato la messa in vendita ai pubblici incanti dell’immobile partendo da un prezzo minimo di aggiudicazione di fr. 1’300’000.–, poiché a suo giudizio non era possibile procrastinare oltre la vendita dell’immobile senza ulteriori perdite per gli eredi;
che l’appellante si oppone alla vendita ai pubblici incanti, sostenendo che tale modo di procedere comporterebbe un’inaccettabile svalutazione dell’immobile, vista la recessione economica in atto, così che il differimento della vendita si impone per attendere la prevedibile ripresa economica che consentirebbe un maggior ricavo dall’asta a beneficio di tutti;
che a detta dell’appellante, inoltre, il valore di fr. 1’300’000.– indicato dal perito __________ nel complemento di perizia del 2 febbraio 1996 sarebbe assai inferiore al valore reale dell’immobile, stimato ad almeno fr. 2’000’000.–;
che nella fattispecie è incontestata la necessità della vendita ai pubblici incanti, unica modalità di vendita accessibile visto il disaccordo dei coeredi (art. 612 cpv. 3 CC);
che le parti avevano deciso il 21 aprile 1995 di affidare la vendita dello stabile a una ditta di mediazione, fissando il prezzo a circa fr. 1’900’000.–, con l’impegno di ridiscutere le modalità di vendita nell’aprile successivo qualora non vi fossero state concrete trattative di vendita entro la fine di marzo (brevetto n. __________, pag. 24);
che alla successiva riunione del 4 aprile 1996 (brevetto n. __________ pag. 25) i coeredi hanno preso atto della mancanza di interessati all’acquisto e dell’aggiornamento del valore peritale, sceso a fr. 1’300’000.– in conseguenza del crollo delle quotazioni sul mercato immobiliare;
che come risulta dagli atti l’immobile è stato offerto sul mercato sin dal 1991 a un prezzo di circa fr. 1’900’000.–, ma non ha trovato interessati e un’offerta di fr. 1’700’000.–, poi ridotta a fr. 1’300’000.–, è stata respinta dagli eredi (doc. 1, lettera avv. __________ del 21 maggio 1991);
che il valore di mercato dell’immobile cui si riferisce l’appellante (fr. 2’000’000.–) non trova conforto nella perizia 2 febbraio 1996, dalla quale emerge che il deprezzamento dell’immobile rispetto ai valori peritali esposti nel 1987 e 1990 è da ricondurre alla crisi del mercato immobiliare intervenuta nel frattempo, oltre che alla vetustà dei fabbricati, disabitati da anni;
che il 6 febbraio 1996 l’agenzia __________ __________ __________ ha riferito che il mercato per oggetti come quello litigioso è fermo, tanto che immobili analoghi sono invenduti da anni;
che la vendita a trattative private, rivelatasi vana negli ultimi cinque anni, appare pertanto destinata all’insuccesso, tanto più se il prezzo di vendita rimane quello indicato dall’appellante, anche in considerazione delle profonde divergenze esistenti fra i coeredi e che già hanno impedito la conclusione di precedenti trattative;
che a detta dell’appellante la ripresa economica consentirà di mettere in evidenza i pregi dell’immobile e le sue particolarità architettoniche, consentendo un miglior ricavo dalla vendita a favore di tutti i coeredi;
che la notoria crisi del mercato immobiliare ticinese non sembra suscettibile di miglioramento nell’immediato futuro, ma anzi lascia presagire il rischio concreto di un ulteriore deprezzamento del bene litigioso;
che inoltre il differimento stesso della vendita ai pubblici incanti rischia di portare pregiudizio ai coeredi anche a motivo della vetustà dell’immobile, disabitato da tempo e in situazione di degrado, tanto che il perito __________ prospetta la necessità di interventi conservativi a breve termine (doc. 2, verbale 4 aprile 1996, brevetto n. __________pag. 25), ciò che comporterà nuovi costi a carico dei coeredi;
che l’appellante non ha quindi reso verosimile, come le incombeva (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2a ed., 1966, n. 12 ad art. 604 CC), un considerevole pregiudizio derivante dalla vendita immediata e neppure la possibilità di un miglioramento della situazione economica in un prossimo futuro;
che in siffatte circostanze il Pretore, facendo uso del suo potere di apprezzamento, ha negato a giusta ragione il differimento della divisione (SJZ 37 pag. 286 n. 55; 38 pag. 384 n. 50) e ha fissato il prezzo minimo di aggiudicazione in considerazione del valore venale prudentemente stimato dal perito nella situazione attuale del mercato immobiliare;
che di conseguenza il gravame appare d’acchito destituito di fondamento e può essere respinto con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto con l’emanazione del giudizio odierno;
che gli oneri processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alle controparti, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
– __________ __________, __________
– __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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