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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.156
Data decisione, Autorità: 23.10.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00156
Lugano 23 ottobre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa__.______. __ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 4 luglio 1996 dall’
__________. __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza dell’ avv. __________ __________, __________
contro
__________ __________, __________,
(patrocinato dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, ____________________
e ora sul decreto del 18 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di provvedimenti cautelari presentata dagli attori il 4 luglio 1996;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 27 settembre 1996 dagli __________. __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emanato il 18 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 giugno 1996 si è tenuta l’assemblea generale ordinaria del __________ __________ __________ durante la quale sono stati – tra l’altro – designati il nuovo comitato e il nuovo presidente per il periodo 1996–2000. In particolare sono stati confermati nel comitato __________. __________ __________ e __________ __________, quest’ultimo nominato presidente.
B. Il 4 luglio 1996 gli avvocati __________ __________ e __________ __________, membri del __________ __________ __________, hanno convenuto quest’ultimo dinanzi il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l’annullamento delle risoluzioni assembleari aventi per oggetto la nomina del comitato e del presidente dell’associa-zione, con obbligo di indire una nuova assemblea. In via provvisionale essi hanno chiesto al Pretore di ordinare all’Ufficiale del registro di commercio di __________ di non iscrivere le delibere dell’assemblea aventi il medesimo oggetto, di trasmettere gli atti alla Delegazione tutoria di __________ per la nomina di un curatore, di sospendere __________ __________ e __________ __________ dalla loro carica di membri del comitato e, infine, di limitare pendente causa l’attività dell’associazione ai soli atti di gestione corrente. Le domande cautelari sono state sostanzialmente ribadite dagli attori in un’istanza del 16 luglio 1996. Il 20 luglio 1996 il Pretore, statuendo inaudita parte, ha ordinato all’Ufficiale del registro di commercio di __________ di non iscrivere le delibere dell’assemblea aventi per oggetto la nomina del comitato e del presidente dell’associazione per il periodo 1996–2000 e ha ordinato al nuovo comitato di limitare la propria attività alla sola gestione corrente.
All’udienza del 6 settembre 1996, indetta per la discussione della cautelare, gli attori hanno riaffermato le loro domande, alle quali si è opposto il __________ __________ __________.
C. Statuendo il 18 settembre 1996, il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato il decreto supercautelare del 20 luglio 1996. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, così come quelle del decreto supercautelare, sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
D. Insorti contro il citato decreto con un appello del 27 settembre 1996, gli __________. __________ __________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la loro istanza. Essi sollecitano inoltre l’adozione di misure provvisionali.
L’appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ritenuta dubbia la parvenza di buon diritto insita nell’ azione, non ha ravvisato nemmeno gli estremi di un danno considerevole, ragion per cui ha respinto le misure provvisionali richieste. Gli appellanti censurano tale punto di vista, facendo valere che il primo giudice ha negato a torto il requisito della probabilità di esito favorevole, sulla quale per altro egli avrebbe dovuto statuire, e affermano che il danno, difficilmente quantificabile, dipende anche dalla natura delle decisioni che il comitato potrebbe adottare.
Secondo l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può, su istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari per conservare l’oggetto della lite, salvaguardare interessi giuridici minacciati o tutelare uno stato di fatto esistente. L’emanazione di un tale provvedimento è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito (Rep. 1988 351 consid. 1 con richiami). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che – comunque sia – la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). L’esistenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) e la mancanza di uno di essi comporta il rigetto dell’istanza provvisionale. L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un danno grave, imminente e difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).
Nel caso specifico ci si può domandare se il requisito della parvenza di buon diritto non sia dato. Per ammetterne l’esistenza basta infatti che la possibilità di esito favorevole sia resa credibile, senza per altro che a tale premessa vengano poste esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia (Rep. 1989 pag. 128 con rinvii). Sia come sia – e come ha rilevato il Pretore – nella fattispecie difetta il requisito del danno considerevole.
È indubbio, certo, che le future decisioni del nuovo comitato saranno vincolanti nei confronti di terzi (Riemer in: Berner Kommentar, n. 79 ad art. 75 CC). Il fatto è che incombeva agli appellanti non solo accreditare l’eventualità, ma sostanziare concretamente la verosimiglianza di un danno considerevole. Le ipotesi da loro evocate (accettazione di nuovi soci e assunzione di impegni versi terzi protetti nella loro buona fede) non permettono ancora di intravedere l’esistenza di un considerevole danno per quanto li concerne. Del resto essi neppure accennano quali iniziative potrebbero venire adottate in spregio dell’interesse associativo, né quali relazioni giuridiche che li coinvolgono possano essere pregiudicate da decisioni prese dal nuovo comitato. La fattispecie citata in Cocchi/Trezzini (op. cit., n. 42 ad art. 376) si differenzia dalla presente per la circostanza che in quella occasione era già stato stipulato un contratto di lavoro, la cui rescissione avrebbe potuto causare un danno finanziario, ciò che non è il caso in concerto. Si aggiunga che altre possibili decisioni, come la modifica della struttura sociale e l’imposizione di indirizzi gestionali, sono condizionate – comunque sia – all’aval-lo dell’assemblea generale (art. 26 degli statuti). La prospettata espulsione degli appellanti dall’associazione costituisce per altro un fatto nuovo, che non può essere considerato per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltre la questione potrà essere sottoposta all’assemblea (art. 20 degli statuti) o – dandosene gli estremi – al giudice civile (art. 75 CC; I CCA, sen-tenza del 17 aprile 1996 in re L. contro GCL, consid. 3). Va rilevato infine che il comitato attualmente in carica agisce – come il presidente – a suo rischio e pericolo, conscio della possibilità che esso risulti irregolarmente designato. È tutt’altro che irragionevole supporre, quindi, che procederà con ragionevole cautela. La concreta evenienza di un danno non appare, in simili condizioni, verosimile. L’appello deve pertanto essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
L’emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello, così come le misure provvisionali ivi divisate.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, cui l’appello non è stato neppure notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– __________. __________ __________, __________;
– avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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