AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.155
Data decisione, Autorità: 09.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00155
Lugano 9 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____(azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'11 aprile 1996 da
__________ (1992), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________ e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 26 settembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha dato alla luce il 23 settembre 1992 il figlio __________, che è stato riconosciuto il 23 dicembre 1992 da __________ __________. Quest’ultimo era già padre di __________, nata da un precedente matrimonio, per la quale versa un contributo alimentare di fr. 800.– mensili. __________ __________ è titolare con il fratello di un salone di __________ per , mentre __________ __________ lavora al 75% come aiuto __________ __________ “ __________ ” di __________.
B. L’11 aprile 1996 __________ __________, rappresentato dalla madre, ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un’azione di mantenimento nei confronti di __________ __________, chiedendo un contributo mensile di fr. 700.– dal 1° novembre 1995 al 31 agosto 1998, di fr. 800.– fino al 30 giugno 2004, di fr. 900.– fino al 30 giugno 2008 e di fr. 1’100.– fino alla maggiore età, oltre alla regolamentazione del diritto di visita spettante al padre. In via supercautelare egli ha postulato un contributo di fr. 700.– mensili, dall’aprile 1996. Con decreto supercautelare del 12 aprile 1996 il Pretore ha fatto obbligo al convenuto di versare un contributo per il figlio di fr. 600.– mensili.
C. Alla discussione del 30 aprile 1996 il convenuto si è opposto all’istanza postulando l’esonero dal pagamento di ogni contributo e offrendo, in via subordinata, un importo massimo di fr. 300.– mensili. Egli ha eccepito inoltre l’incompetenza del Pretore a disciplinare il diritto di visita, facoltà che spetterebbe unicamente alla Delegazione tutoria.
D. Con istanza del 14 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto la riduzione a fr. 400.– mensili, in subordine a fr. 500.– mensili, del contributo provvisionale a suo carico dal 1° giugno 1996. Con decreto supercautelare del 20 maggio 1996 il Pretore ha ridotto il contributo a fr. 500.– mensili dal mese di maggio 1996. Ultimata l’istruttoria, al dibattimento finale del 10 settembre 1996 le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio.
E. Statuendo il 16 settembre 1996, il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere un contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili indicizzati (oltre l’assegno percepito dalla madre) dal 1° novembre 1995 al 22 settembre 1998, di fr. 550.– mensili indicizzati fino al 22 settembre 2008 e di fr. 630.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, dichiarandosi incompetente a decidere sul diritto di visita. Non sono state prevelate tasse né spese e non sono state assegnate ripetibili. Il convenuto è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
F. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 26 settembre 1996, __________ __________ chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di essere esonerato da ogni obbligo contributivo nei confronti del figlio o, in via subordinata, di ridurre tale obbligo dal 1° maggio 1996 a fr. 100.– mensili indicizzati. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello, opponendosi al conferimento dell’assisten-za giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le parti hanno prodotto entrambe documenti nuovi in appello. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta invero di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una diversa disciplina, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 420 e ad art. 321 CPC). In concreto è litigioso proprio il contributo di mantenimento per un figlio minorenne. Nella misura in cui servono a determinare i fabbisogni dei genitori e la capacità contributiva dell’ obbligato alimentare, i nuovi documenti sono quindi ricevibili.
Il Pretore ha determinato il fabbisogno di __________ sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, fissandolo a fr. 1’100.– mensili per tenere conto del fatto che la madre lavora al 75%. Egli ha poi accertato un reddito mensile del padre di fr. 4’500.– e della madre di fr. 3’360.–; per quanto riguarda i fabbisogni minimi, il primo giudice ha determinato quello del padre in fr. 3’750.– mensili (compreso il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per la figlia __________) e quello della madre in fr. 2’230.–. Sulla base delle rispettive disponibilità mensili egli ha imposto così al convenuto di versare al figlio un contributo mensile indicizzato di fr. 500.– dal 1° novembre 1995 al 22 settembre 1998, di fr. 550.– fino al 22 settembre 2008 e di fr. 630.– fino alla maggiore età.
L’appellante contesta il reddito di fr. 4’500.– accertato dal Pretore, facendo valere che il suo guadagno non eccede fr. 3’303.– mensili. Sostiene che il suo reddito aziendale netto ammonta a fr. 2’103.– mensili, cui vanno aggiunti fr. 1’200.– ricevuti quale indennità assicurativa per incapacità al lavoro del 50%. Ora, dalla tassazione relativa al biennio 1995/96 risulta che l’appel-lante ha un reddito aziendale annuo di fr. 40’800.–, onde un guadagno netto di fr. 3’400.– mensili (doc. 1). Si volesse anche seguire la sua argomentazione e presumere che le tali entrate siano diminuite, la situazione non muterebbe sostanzialmente. Dagli estratti del __________ __________ prodotti in questa sede (doc. 13, da 1 a 8) si evince che tra gennaio e agosto 1996 egli ha beneficiato di introiti per complessivi fr. 30’110.–, onde una media di fr. 3’763.– mensili. Tenuto conto che egli percepisce inoltre un’indennità assicurativa per incapacità al lavoro di fr. 1’200.– mensili (appello, pag. 9) e che i suoi oneri sociali ammontano a fr. 479.– mensili (appello, pag. 8), il suo reddito ascende di conseguenza a fr. 4’489.–. L’esigua differenza di reddito rispetto a quanto calcolato dal Pretore (0.25%) è ininfluente sul contributo a favore del figlio. Quanto al fatto che l’istante sarebbe stato d’accordo di fissare in fr. 40’000.– il reddito annuo del convenuto (doc. 12), ciò non è decisivo già per la circostanza che in una procedura retta dal principio inquisitorio è determinante l’effet-tivo reddito accertato in sede istruttoria. Ciò premesso, su questo punto l’appello è destinato all’insuccesso.
Afferma l’appellante che al suo fabbisogno minimo devono essere aggiunti fr. 200.– mensili per le spese di telefono ed elettricità. A torto. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 297 consid. 5), le spese di elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunti al minimo esistenziale del diritto esecutivo e nemmeno rientrano nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi: DTF 114 II 393). Correttamente, quindi, il Pretore non ha maggiorato il fabbisogno del convenuto per ciò solo. Né possono essere inseriti nel fabbisogno minimo le altre spese fatte valere dall’ap-pellante (pigione, materiale, telefono e luce aziendale). A prescindere dal fatto che tali costi non sono stati fatti valere in prima sede (riassunto scritto, pag. 1 e 2), l’appellante non li ha minimamente resi verosimili né tenta di spiegare perché egli sopporterebbe un onere maggiore a quello del fratello. In conclusione, tenuto conto di un reddito di fr. 4’500.– e di un fabbisogno di fr. 3’750.–, rimane all’interessato un’eccedenza di fr. 750.– mensili. Con tale importo egli può senz’altro erogare al figlio il contributo di fr. 500.– stabilito dal Pretore. L’appello è dunque destinato all’insuccesso anche su questo punto.
L’appellante chiede infine di far decorrere il suo obbligo contributivo dall’11 aprile 1996 (data dell’istanza) e non dal mese di novembre 1995, come ha stabilito il Pretore. Egli sostiene di avere corrisposto al figlio, prima dell’avvio della causa, varie mensilità, mentre __________ __________, nelle trattative volte alla firma di una convenzione (poi fallite) avrebbe espressamente rinunciato a pretendere contributi per il periodo anteriore al febbraio del 1996.
L’azione di mantenimento può vertere sul mantenimento futuro e su quello per l’anno precedente la sua introduzione (art. 279 cpv. 2 CC), in modo da non penalizzare le parti che cercano un accordo amichevole prima di adire le vie giudiziarie (Honsell/ Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 279 con riferimenti). Nel caso in esame l’istante ha chiesto un contributo alimentare retroattivamente dal 1° novembre 1995, quando i genitori si sono separati (istanza, pag. 2 punto 3), e ha ribadito la richiesta alla discussione del 30 aprile 1996. Dagli atti non risulta una qualsiasi rinuncia del figlio a contributi di mantenimento per il periodo anteriore al febbraio 1996. Non vi sono quindi motivi per far decorrere l’obbligo contributivo solo da allora, come pretende dall’attore. È vero che nell’ambito delle trattative fra genitori era stato prospettato il versamento di un contributo a valere dal febbraio 1996 (doc. 12), ma l’ipotesi è venuta a cadere già per il fatto che le parti non hanno raggiunto un accordo. Come ha rilevato il Pretore, il convenuto potrà dedurre in ogni modo dai contributi a suo carico quanto versato spontaneamente per il mantenimento del figlio dal 1° novembre 1995.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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