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Numero d'incarto: 11.1996.152
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00152
Lugano 03 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 20 settembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 agosto 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1931) e __________ __________ (1934) si sono sposati a __________ il __________ 1958. Dal loro matrimonio sono nati __________ (1958), __________ (1959) e __________ (1964), deceduto nel 1990. Il marito è __________ indipendente; la moglie, che non risulta avere formazione professionale, durante il matrimonio si è occupata prevalentemente dell’economia domestica. Le parti vivono separate dal settembre 1993.
B. Il 16 settembre 1993 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 ottobre 1993. Con decreto cautelare del 18 aprile 1994 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi, obbligando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 2’000.– dal settembre al dicembre 1993, ridotto a fr. 1’900.– dal gennaio 1994. Con sentenza del 10 aprile 1995 questa Camera, adita dalla moglie, ha aumentato il contributo a fr. 2’277.50 mensili da settembre a dicembre 1993 e a fr. 2’320.– dal gennaio 1994. L’appello adesivo presentato dal marito è stato respinto (inc. n. ..__________).
C. Il 27 aprile 1994 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, negando alla moglie qualsiasi contributo alimentare e proponendo in liquidazione del regime dei beni l’attribuzione in ragione di metà ciascuno del capitale di riscatto di una polizza assicurativa. __________ __________ si è opposta alla petizione, postulando nondimeno, in caso di accoglimento della domanda di divorzio, una pensione alimentare mensile di fr. 2’340.– e il versamento di almeno fr. 80’000.– in liquidazione del regime coniugale, oltre al riconoscimento della proprietà di alcuni mobili. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande e al dibattimento finale del 28 marzo 1996 hanno riaffermato le loro domande di giudizio.
D. Statuendo il 26 agosto 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo mensile di fr. di fr. 1’526.– indicizzati (vita natural durante), oltre fr. 33’438.75 in liquidazione del regime dei beni, e ha accertato la comproprietà dei coniugi su alcuni oggetti. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3’000.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 20 settembre 1996 nel quale chiede la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione a fr. 11’972.50 dell’importo in liquidazione del regime matrimoniale. Il 28 ottobre 1996 __________ __________ ha rinunciato a formulare osservazioni, chiedendo il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, il marito appellando unicamente i dispositivi sul contributo alimentare per la moglie e la liquidazione del regime dei beni. Il Pretore, accertato che l’istruttoria non aveva permesso di individuare particolari colpe a carico delle parti né – segnatamente – l’asserito comportamento violento della moglie e la sua trascuratezza nei confronti del marito e dei figli, ha ritenuto la convenuta coniuge innocente e ha obbligato l’attore a versarle una pensione alimentare di fr. 1’526.– mensili vita natural durante. L’appellante contesta l’innocenza della moglie e sostiene che la testimonianza della figlia __________ deve prevalere su quella del figlio __________, il quale non sarebbe attendibile.
L’innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, anche a norma dell’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può anche essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii) – sotto il profilo dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Per essere causale il comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). In concreto occorre accertare pertanto se alla moglie vada imputata una colpa causale.
Nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti i figli __________ e __________. __________ ha affermato che i conflitti nella coppia esistevano sin dalla sua infanzia, che la madre l’ha spesso maltrattata fisicamente, soprattutto dopo i litigi tra i genitori, che non l’ha mai aiutata nei compiti, che a 13 anni, a causa delle sofferenze, ha tentato il suicidio e che a 14 anni ha lasciato la famiglia (deposizione del 29 gennaio 1994 rilasciata nell’ambito della procedura provvisionale). __________ ha dichiarato invece che la madre si è occupata dei figli e che non li ha mai percossi, salvo in un caso quando essi erano piccoli (deposizione del 29 maggio 1995). Altri elementi di prova che confortino l’una o l’altra deposizione non emergono. Ora, sulla base di queste due sole testimonianze, in evidente contraddizione tra di loro, non è possibile affermare che alla moglie incombe una colpa causale nella disunione. Gli asseriti maltrattamenti, del resto, risalgono agli anni sessanta o settanta, tant’è che dopo la partenza di __________ dall’abitazione familiare (1972) l’appellante non sostiene vi siano stati altri episodi del genere. Tali fatti sembrano ricondursi inoltre – come accenna la figlia __________– a dissidi tra le parti, sulle cui origini però non si sa nulla di preciso. Per di più nella petizione l’attore ha allegato che dopo il 1993 i rapporti coniugali sono ancora peggiorati e che la separazione è avvenuta consensualmente, per evitare ulteriori litigi (petizione, pag. 3). Egli non ha specificato tuttavia i motivi per cui ha deciso di lasciare l’abitazione coniugale parecchi anni dopo la maggiore età dei figli. È probabile che la convenuta abbia incontrato difficoltà nel ruolo di madre, ma dal fascicolo processuale non risulta che ciò si ricolleghi a colpe o negligenze. Per quanto riguarda i problemi sociali lamentati dai figli non è dato di sapere – una volta ancora – se tale stato di cose fosse imputabile al comportamento della madre o (anche) ad altri fattori, non bastando al riguardo che la convenuta non abbia mai aiutato la figlia __________ a fare i compiti. Si aggiunga che la responsabilità educativa incombe a entrambi i genitori e che la situazione in cui si sono trovati i figli non può – per questo solo fatto – essere imputata alla madre, né per altro risulta (e nemmeno è stato preteso) che il padre sia intervenuto per far cessare eventuali maltrattamenti. L’esistenza di una turbativa dell’unione coniugale è emersa dall’istruttoria, ma non è stato possibile determinarne le cause nemmeno con approssimazione. In circostanze siffatte non si può dunque ravvisare una colpa causale della moglie.
L’appellante tenta invero di spiegare perché la deposizione di __________ sarebbe più attendibile di quella – antitetica – rilasciata da __________. Se non che, egli si limita a esporre la sua opinione soggettiva, concludendo che il figlio ha avuto un’esistenza che non gli ha consentito di disporre di un opportuno senso di percezione della realtà. Ma, in mancanza di altri elementi oggettivi, ciò è insufficiente per ritenere causale l’eventuale colpa della convenuta. L’appello su questo punto, è dunque destinato all’insuccesso.
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’440.– mensili e quello della moglie in fr. 2’080.–. Appurato un reddito del marito di fr. 4’166.– mensili (fr. 50’000.– annui) e preso atto della rendita AVS percepita dalla moglie (fr. 970.– mensili), egli ha fissato in fr. 1’526.– mensili il contributo per la convenuta. L’appellante si duole che il Pretore, nel determinare il suo fabbisogno, non abbia ammesso una spesa di fr. 500.– per oneri di locazione benché egli, pur beneficiando di un diritto di abitazione, versi alla figlia tale somma in quanto il diritto in oggetto non sarebbe stato concesso gratuitamente. La doglianza è destinata a cadere nel vuoto già per il fatto che, come questa Camera aveva già avuto modo di indicare, tale versamento costituisce un’elargizione volontaria (sentenza del 10 aprile 1995, consid. 3) e l’appellante in questa sede neppure tenta di dimostrare quanto da lui asserito. Del resto la figlia ha affermato che il padre le versa fr. 500.– per aiutarla a pagare il mutuo della casa (deposizione 28 gennaio 1994), ciò che rende la tesi dell’appellante finanche inattendibile.
Per quel che riguarda il reddito, l’appellante assevera di guadagnare non più di fr. 3’200.– mensili e sottolinea che la recessione economica, come pure la grave situazione in cui versano i tassisti nel Cantone, sarebbero fatti notori. Ora, è indubbio che nel Ticino la congiuntura economica ristagna, ma ciò non esonerava l’appellante dal dimostrare una riduzione del proprio reddito. Giovi ricordare che il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombeva pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese.
Nella fattispecie risulta dalla notifica di tassazione 1991/92 che l’appellante ha un reddito aziendale imponibile di fr. 60’000.– annui (doc. C inc. /). Il Pretore, invero, ha già considerato una diminuzione poiché ha stimato tale reddito in fr. 50’000.– annui, ossia fr. 4’166.– mensili (sentenza, pag. 6 in alto). Certo, __________ __________ ha dichiarato che i tassisti attivi nella zona dell’aeroporto di __________ guadagnano in media di fr. 4’500/5’000.– lordi mensili, ma ciò non basta a dimostrare la tesi dell’appellante. Come questa Camera ha già rilevato nella sentenza cautelare, l’attore avrebbe dovuto produrre una documentazione contabile precisa e completa, come pure le notifiche e le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni. Come noto all’attore, non basta la dichiarazione di un collega per inficiare i dati ufficiali di una tassazione passata in giudicato. Non vi è quindi motivo per scostarsi da un reddito di fr. 5’000.– mensili. Le ragioni che hanno indotto l’ufficio assistenza sociale a versare immediatamente i contributi alla moglie non sono decisivi e la situazione debitoria dell’appellante non concerne la questione del reddito conseguibile. Anche su questo punto la sentenza impugnata merita dunque conferma.
Resta il fatto che il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può essere ridotto a vivere nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49 e segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; Hausheer/ Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante può essere tenuto a versare all’ex moglie solo una rendita d’indigenza che non lo riduca sotto tale minimo. Ciò posto, l’importo deve essere fissato in fr. 1’238.– mensili, pari alla differenza tra il reddito mensile di fr. 4’166.– e il fabbisogno determinante di fr. 2’928.– (2’240.– più il 20%). Entro questi limiti l’appello deve essere accolto.
L’appellante rimprovera al Pretore di avere considerato ai fini dello scioglimento del regime coniugale l’importo di fr. 40’000.– ottenuto con la vendita di una vettura di sua proprietà. Egli ribadisce che, vista la sua situazione economica, tale somma è stata utilizzata – secondo la comune esperienza – per i suoi bisogni e sottolinea che, ad ogni modo, una parte di tale introito è stata impiegata per pagare le spese per il funerale del figlio __________, mentre fr. 5’000.– sono stati illecitamente sottratti dalla moglie stessa. Ancora una volta però manca agli atti qualsiasi riscontro probatorio che suffraghi l’assunto dell’attore. Certo, la figlia __________ ha affermato che i costi del funerale del fratello sono stati pagati dal padre e che il padre le ha riferito l’illecito prelevamento di fr. 5’000.– da parte dalla convenuta, ma ciò non è sufficiente per dimostrare quanto asserito. Intanto l’appellante non ha prodotto neppure la fattura della ditta di onoranze funebri. Inoltre dalla documentazione bancaria agli atti si evince che il 4 giugno 1992 è stato prelevato da un conto presso la __________ __________ __________ __________ ad __________ l’importo di fr. 40’000.– (doc. E) senza apparente connessione con le giustificazioni addotte dall’appellante. Tenuto conto del fatto che il figlio è deceduto nel 1990 e che l’episodio evocato dalla figlia risale al 1993, la destinazione dei fondi non è stata per nulla resa verosimile, non bastando oltretutto invocare generici bisogni familiari. Su questo punto la sentenza del Pretore merita ancora conferma.
Quanto al mobilio della casa di __________, il Pretore ha accertato da un canto la mancanza di prove sulla proprietà esclusiva dei beni inventariati dal perito, che ha dunque considerato acquisti in base alla presunzione dell’art. 200 CC, e d’altro canto ha riconosciuto in comproprietà dei coniugi quelli non inventariati, demandando la loro liquidazione in separata sede. L’appellante sostiene che la proprietà dei beni di cui il Pretore ha ritenuto la comproprietà è stata accertata sulla base delle sole dichiarazioni della moglie, mentre il resto dei mobili gli è pervenuto in eredità.
a) Per quel che riguarda i beni non elencati nella perizia, la convenuta si è limitata a consegnare al perito una lista di oggetti che, a suo parere, dovevano trovarsi nell’abitazione. Tuttavia l’istruttoria ha permesso di accertare che soltanto il quadro raffigurante un’ambulanza e la statua di due cavalli si trovavano, in tempi successivi, sia nell’abitazione di __________ che a __________ (deposizioni __________ e __________ __________). Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (per altri Cantoni: Spühler/ Frei-Maurer, op. cit., n. 44 e 47 ad art. 158 CC), ragione per cui la convenuta deve sopportare le conseguenze di quanto non è riuscita a dimostrare. L’appello su questo punto deve pertanto essere accolto e la comproprietà dei beni non rinvenuti nell’abitazione di __________ va riferita unicamente al quadro e alla statua con due cavalli.
b) Per il resto, dal fascicolo processuale non emergono dati sulla provenienza dei mobili inventariati dal perito. La figlia __________ ha invero affermato che in origine l’abitazione di __________ era dei nonni paterni, ma essa ha indicato successivamente che l’immobile è stato venduto a terzi, che lo stesso è stato da lei acquistato e in seguito donato alla madre e infine che quest’ultima l’ha nuovamente donato alla figlia, ammobiliato (deposizione 26 gennaio 1994, inc. n. 354/93). Sulla scorta di questa testimonianza non si può certo condividere la tesi dell’appellante. È possibile che alcuni mobili siano appartenuti ai genitori del marito (deposizione __________ __________), tuttavia spettava all’attore indicare quali fossero. Ne discende che l’appello su questo punto è infondato.
Per questi motivi,
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
(Lemma invariato)
È accertata la proprietà esclusiva di __________ __________ sui beni mobili peritati in sede giudiziaria, a esclusione di:
– quadro di ambulanza,
– statua con cavallo di bronzo e cavaliere dorato,
per i quali è accertata la comproprietà di __________ e __________ __________ in ragione di metà ciascuno, da liquidare in separata sede.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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