AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.151
Data decisione, Autorità: 08.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00151
Lugano 8 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (___) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (azione di accertamento) promossa con petizione del 19 settembre 1994 da
, __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
, __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 settembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 luglio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1910), cittadina germanica già domiciliata ad , è deceduta a __________ () __________ 1994. Con testamento pubblico del 1° agosto 1994 essa ha disposto dei propri beni come segue:
Geschehen zu __________ in der __________ -__________ -__________ __________ Zimmer Nr. __________ am __________ neunzehnhundertvierundneunzig
– __________ 1994 –
wohin sich der Notar auf Wunsch begeben hat.
Gegenwärtig: __________ __________ __________, __________ in __________.
Anwesend ist, aus ausgewiesen durch Reisepass:
__________ __________ __________ geb. __________,
geboren am __________ 1910 in __________,
wohnhaft __________ in __________ __________,
verwitwet.
Sie ist nach überzeugung des Notars unbedenklich geschäfts- und testierfähig. Hiervon hat sich der Notar aufgrund der eingehenden Unterhaltung mit der Erschienenen überzeugt. __________ __________ ist nach ihren Angaben zweimal verheiratet gewesen und zweimal verwitwet. Aus 1. Ehe hat sie eine Tochter, __________ __________ geb. __________n, jetzt verheiratete __________.
Sie möchte durch mündliche Erklärung ein Testament errichten. Davon ist sie nacht ihren Angaben weder durch Erbverträge noch durch frühere gemeischaftliche Testament gehindert.
Sie erklärt zur öffentlichen Beurkundung folgendes
Testament
I.
Alle früheren letztwilligen Verfügungen widerrufe ich hiermit.
II.
Ich setze __________ __________ __________ geb. __________, wohnhaft __________ __________,____________________, zu meiner Alleinerbin ein.
Ersatzerben bestimme ich nicht.
III.
(...)
IV.
Über Pflichtteilsrechte meiner Tochter wurde ich belehrt. Die Kosten der Urkunde trage ich. Der Wert meines Reinvermögens beträgt ca. 4,5 Millionen Schweizer Franken.
Ich beantrage eine Abschrift für mich und eine Abschrift für die Akten des Notars.
Die Urkunde wurde __________ __________ vom Notar vorgelesen, vor ihr genehmigt und eingenhändig unterschrieben wie folgt:
(seguono le firme )
__________ ha successivamente designato, il 4 agosto 1994, l’avv. __________ __________ quale esecutore testamentario.
B. Con petizione del 19 settembre 1994 __________ __________, figlia unica di __________ __________, ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna __________ __________, chiedendo di accertare che essa, come erede necessaria, ha diritto alla quota legittima di ¾, che le disposizioni del testamento pubblico datato 1° agosto 1994 eccedenti la porzione disponibile di ¼ devono essere ridotte a suo favore e che la convenuta ha l’obbligo di dividere l’eredità con lei secondo il diritto svizzero, riservate le azioni previste da tale diritto. Nella sua risposta del 9 dicembre 1994 __________ __________ ha parzialmente aderito alla petizione e ha proposto che le disposizioni del testamento pubblico del 1° agosto 1994 eccedenti la porzione disponibile di ½ siano ridotte a favore dell’attrice, cui compete la quota di ½ della successione, mentre ha ritenuto applicabile alla divisione della successione il diritto __________. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni.
C. Il 13 luglio 1995 __________ __________ ha presentato domanda di mutazione dell’azione, chiedendo di accertare che essa è unica erede di __________ __________, che a favore di __________ __________ va devoluta a titolo di porzione legittima la pretesa al pagamento di un importo in denaro pari alla metà del valore della successione e che alla divisione dell’eredità è applicabile il diritto germanico. All’udienza del 15 settembre 1995 l’attrice non si è opposta alla mutazione dell’azione.
D. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 maggio 1996.
E. Statuendo l’11 luglio 1996, il Pretore ha accertato che alla successione è applicabile il diritto germanico, che unica erede di __________ __________ è __________ __________ e che a __________ __________ spetta la metà del valore dell’attivo netto della sostanza relitta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 15’000.–, sono state poste a carico dell’attrice, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 60’000.– di ripetibili.
F. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 18 settembre 1996 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 1996 __________ __________ conclude per la reiezione dell’appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La competenza per territorio del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna non è in discussione, visto che __________ __________, cittadina __________, era domiciliata ad __________ al momento del decesso (art. 86 cpv. 1 LDIP). Per l’art. 90 cpv. 1 LDIP la successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero; tuttavia lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione a uno di suoi diritti nazionali (cpv. 2 prima frase). In concreto è litigiosa la questione di sapere se dal testamento pubblico del 1° agosto 1994 la disponente risulti avere assoggettato la sua successione al diritto germanico.
Il Pretore ha ritenuto che in concreto fosse applicabile alla successione la legge germanica poiché nel testamento pubblico del 1° agosto 1994 egli ha intravisto una professio iuris a favore di tale diritto. Come indizio della volontà della testatrice egli ha considerato la designazione di erede unica (Alleinerbin) della convenuta, a esclusione alla propria figlia, unita alla consapevolezza, una volta informata dal notaio sul contenuto del diritto germanico, che così facendo riduceva le pretese della figlia alla porzione legittima, per tacere del fatto che la figlia non è praticamente menzionata nel testamento, ciò che contrasterebbe con l’asserita fine dei conflitti tra madre e figlia. Il Pretore ha ritenuto inoltre che la testatrice intendeva rendere tacitamente applicabile alla successione il suo diritto nazionale poiché sulla porzione legittima dei figli essa era perfettamente consapevole delle differenze tra il diritto svizzero e quello tedesco; per di più essa aveva già manifestato in precedenza l’intenzione di lasciare alla figlia il meno possibile e al momento di fare testamento aveva espresso verbalmente al notaio la volontà di sottoporre la sua successione al diritto germanico. Sulla base di tali elementi il Pretore ha ritenuto che l’ipotesi di avere deliberatamente tralasciato la professo iuris per favorire la figlia non risultava sufficientemente avvalorata da indizi e ne ha concluso che nel suo testamento del 1° agosto 1994 la disponente aveva implicitamente professato la volontà di applicare alla sua successione la sua legge nazionale. Egli ha accertato così che l’attrice non era erede della madre e che le spettava pertanto una porzione legittima pari alla metà del valore della quota ereditaria, ossia metà dell’attivo netto della sostanza relitta.
L’appellante sostiene che il Pretore ha completamente sovvertito le regole di interpretazione di una disposizione a causa di morte, tralasciando il fatto che la volontà della testatrice di scegliere il diritto germanico non emerge minimamente dal contenuto del testamento e ammettendo che tale volontà possa essere ricavata esclusivamente da elementi estrinseci. Essa rileva inoltre che il primo giudice ha valutato arbitrariamente le circostanze a favore della professo iuris, omettendo di esaminare gli elementi contrari che dimostrerebbero persino la mancanza di un animus testandi. A detta dell’appellante, infine, non spettava a lei provare che l’implicita volontà desunta unicamente da elementi estrinseci non potesse essere considerata la vera volontà della defunta.
È pacifico anzitutto che una professio iuris deve essere contenuta in una disposizione per causa di morte (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea e Francoforte sul Meno, 2a ed. 1997, n. 4 ad art. 90). Indiscusso è altresì, nel caso in esame, che il testamento pubblico del 1° agosto 1994 non contiene alcuna professio iuris esplicita a favore del diritto nazionale della testatrice. Ora, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che la scelta del proprio diritto nazionale non deve necessariamente essere esplicita, ma che il testatore può anche riferirvisi in modo approssimativo o persino implicito, purché il testo della disposizione per causa di morte contenga indizi univoci, gli elementi estrinseci potendo servire a interpretare le indicazioni che emergono dal testo, ma non a supplire o a sostituire il medesimo (DTF 111 II 19 consid. 3c, 109 II 406 consid. 2b). Oltre a ciò, l’intenzione di optare per il proprio diritto nazionale deve evincersi senza equivoci dal testo del testamento (Bucher, Droit international privé, tomo II, Basilea 1992, pag. 307 n. 942; Heini, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, pag. 759).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il testamento del 1° agosto 1994 non consente di scorgere indizi univoci suscettibili di confermare l’intenzione della testatrice di sottoporre la sua successione al diritto germanico. Intanto la designazione di un erede unico non è estranea al diritto svizzero. Ogni testatore può infatti, anche nell’ordinamento giuridico elvetico, designare un terzo quale suo erede universale. Diverse sono, se mai, le conseguenze giuridiche di tale designazione. Se per il diritto germanico, dandosi un unico erede istituito, l’erede legittimo non ha più qualità di erede e può far valere solo nei confronti dell’erede istituito un credito pari alla metà del valore della successione (§ 2303 BGB), per il diritto svizzero egli mantiene invece qualità di erede (art. 560 cpv. 1 CC). Dal testamento di __________ __________ non si evince, neppure implicitamente, che designando come sua unica erede la convenuta e riducendo la figlia alla porzione legittima la defunta intendesse negare alla figlia qualità di erede, come stabilisce il § 2304 BGB. Ciò risulta essere tutt’al più, una volta ancora, una conseguenza giuridica della designazione di un erede unico secondo il diritto tedesco. La testatrice poteva senz’altro sapere, perché edotta dal notaio rogante, che con l’istituzione di un erede unico secondo la legge germanica le pretese della figlia si sarebbero ridotte alla porzione legittima, ma ciò non è decisivo, già per il fatto che in siffatte evenienze il discendente è ridotto alla quota legittima anche secondo il diritto svizzero (art. 470 cpv. 1 CC). Del resto, il Tribunale federale ha precisato che nei rapporti intercantonali la semplice consonanza sostanziale di un testamento con la norma di un Cantone di cui il disponente ha l’attinenza non bastava per privare i fratelli e sorelle della legittima (DTF 109 II 407 consid. 3b). Non vi è motivo di scostarsi da tale principio interpretativo nella fattispecie in rassegna.
Non può essere seriamente contestato che i rapporti tra l’attrice e la madre fossero pessimi. Il solo fatto che nel testamento non sia menzionata la figlia se non per quanto riguarda la porzione legittima non basta tuttavia per concludere che il diritto nazionale applicabile alla successione di __________ __________ sia quello tedesco. La disposizione a causa di morte, nel suo tenore letterale, prova unicamente che la testatrice è stata informata dal notaio circa la quota legittima spettante alla figlia. La freddezza e l’indifferenza dei termini usati nel testamento non sono – contrariamente a quanto opina il Pretore – criteri d’interpretazione pertinenti e non permettono di individuare una scelta del diritto applicabile alla successione. È invero possibile che la testatrice abbia espresso verbalmente al notaio la sua intenzione di optare per il diritto germanico (deposizione Nagel e doc. 7) e di non voler sottoporre la successione al diritto svizzero, ma dal testamento pubblico del 1° agosto 1994 nulla risulta al riguardo. Si aggiunga che nelle precedenti disposizioni per causa di morte lasciate dalla testatrice (contratti successori del 18 agosto 1983 e del 17 marzo 1986, revoca del secondo contratto successorio del 1° ottobre 1987 e testamento pubblico del 13 novembre 1990) l’appli-cabilità del diritto germanico è sempre stata esplicita (doc. 1 e 4) o almeno accennata (doc. 2). Quanto alle altre circostanze addotte dalla convenuta e riprese dal Pretore (consid. 4.2 b), esse sono tutte estrinseche al tenore del testamento e non possono sostituire il medesimo (DTF 109 II 406 consid. 2b in fine), né un testamento può essere integrato secondo la volontà ipotetica della testatrice (DTF 111 II 19 consid. 3c; 104 II 340; Druey, Grundriss des Erbrechts, Berna 1997, pag. 147 n. 15 con riferimenti di dottrina).
Se ne conclude che l’appello è provvisto di buon diritto e il giudizio del Pretore va riformato nel senso di accogliere la petizione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC). L’attrice, parte vincente, ha diritto a un’equa indennità a titolo di ripetibili per entrambi i gradi di giurisdizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
– alla successione di __________ __________ __________ è applicabile il diritto svizzero;
– __________ __________, nata __________, è figlia a unica di __________ __________ __________;
– le disposizioni del testamento pubblico del 1° agosto 1994 eccedenti la porzione disponibile di un quarto sono ridotte a favore di __________ __________, cui compete la quota di tre quarti.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 7’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 7’550.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 10’000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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